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Corte di Cassazione 31/08/2012

Parcheggio disabili - fotocopia del permesso disabili - reato di falso

(Cass. Pen., sez.V, n. 33214 del 23 agosto 2012)

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza del 7 giugno 2011 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 25 marzo 2010 con la quale MA... era stato condannato per falso in autorizzazione amministrativa (contraffazione autorizzazione al parcheggio di persone invalide).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo, una volazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata affermazione dell' idoneità del falso e quaindi della non punibilità dell' imputato stesso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 Cod. Pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevando l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorchè, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre inganno la pubblica fede (vedi per tutte Cass. sez. V 19 marzo 2008 n. 14308).

 

> Leggi il testo integrale della sentenza


 

da Polnews.it

Venerdì, 31 Agosto 2012
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