Trasporto di merci
Importante e innovativa decisione della Cassazione
Il titolare di licenza al Trasporto merci in Conto Terzi non risponde di violazione se effettua un trasporto merci in Conto Proprio
(ASAPS) Una innovativa sentenza, depositata il 31 luglio scorso, con la quale la Corte di Cassazione, giudicando un ricorso presentato dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura di Sondrio contro l’accoglimento da parte del Giudice di Pace di Morbegno, presentato da una società di autotrasporto merci, titolare di autorizzazione al trasporto merci in conto terzi, ha stabilito un nuovo principio: se sei titolare di autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, puoi anche effettuare occasionalmente il trasporto merci in conto proprio senza con ciò incorrere in sanzioni previste dalla legge 298/74.
Una società di autotrasporto, nel 2005, era stata contravvenzionata dalla Polizia Stradale in quanto, pur titolare di autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, stava invece effettuando un trasporto merci in conto proprio; ciò in violazione di quanto dispone la Legge 298/74.
La società di autotrasporto ricorre al Giudice di Pace di Morbegno, sostenendo che essendo essa già titolare di un’autorizzazione di rango superiore alla licenza, richiesta invece per l’esecuzione del trasporto in conto proprio, non era passibile di sanzione amministrativa.
Il giudice di merito, accogliendo le motivazioni della ricorrente, annullò il verbale della Stradale.
La prefettura di Sondrio e il Ministero dell’Interno propongono ricorso per cassazione, ma anche in questa sede gli Ermellini, con la sentenza n. 13725 del 31 lulgio 2012, hanno dato ragione al Giudice di pace sostenendo che: «Per l'esercizio dei due tipi di attività sono effettivamente previsti, dagli artt. 31 ss. Della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz' altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31 lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale» .
E’ inutile sottolineare che questo principio dettato dai Giudici di legittimità determinerà non pochi ricorsi, dato che sino all’esito di tale pronuncia, era palese per il Ministro dell’Interno quanto quello delle Infrastrutture e trasporti, che non fosse possibile per gli autotrasportatori in possesso di autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi, poter effettuare con gli stessi veicoli trasporti anche in conto proprio. (ASAPS)