Insegne farmacie, nessuna interferenza con la segnaletica stradale
Le insegne luminose delle farmacie possono anche essere di colore vivace e bizzarro ma quando sono posizionate vicino ai segnali non devono creare interferenze. In ogni caso vanno sempre rispettate le distanze minime previste dal regolamento e il comune può imporre agli esercenti il rispetto di particolari prescrizioni finalizzate ad elevare la sicurezza della circolazione. Lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con il parere n. 4761 del 27 agosto 2012.
Un comune ha richiesto chiarimenti circa il corretto posizionamento di insegne luminose sulla strada statale, in prossimità di impianti semaforici, stante la particolare tecnologia a led che rende molto brillanti le nuove insegne farmaceutiche. A parere del ministero oltre all’art. 23 del codice della strada occorre prestare particolare attenzione al regolamento comunale e agli artt. 50 e 51 del regolamento stradale. In particolare l’art. 23 del codice specifica che qualsiasi insegna non deve arrecare disturbo alla circolazione ovvero deve essere evitata qualsiasi interferenza con la guida.
Stante l’obbligatorietà dell’insegna farmaceutica da un lato e la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale dall’altro il comune ha richiesto istruzioni di dettaglio. L’art. 50 del regolamento del codice stradale, specifica la nota centrale, prevede che dentro ai centri abitati trovi applicazione il locale regolamento anche in riferimento all’apposizione delle insegne farmaceutiche. In buona sostanza è nella piena facoltà del comune adottare provvedimenti che limitino l’intensità e la direzionalità dei fasci luminosi emessi dall’impianto pubblicitario.
In pratica per garantire la sicurezza della circolazione il primo cittadino può sempre imporre ulteriori restrizioni all’esercente anche in considerazione della resa cromatica degli impianti. Ma prima di tutto andrà verificata la corrispondenza delle installazioni con le previsioni del codice stradale ed in particolare con le distanze minime previste dall’art. 51 del regolamento stradale. Queste distanze, prosegue il parere ministeriale, potranno essere derogate solo nel caso in cui l’insegna di esercizio sia collocata parallelamente al senso di marcia ed in aderenza ad un fabbricato esistente. In buona sostanza se l’insegna è perpendicolare al traffico la sua posizione è strettamente vincolata alle distanze.
da italiaoggi.it