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Corte di Cassazione 12/07/2012

Accertamento dell'ebbrezza - misurazioni discordanti

(Cass. Pen., sez.IV, 12 luglio 2012, n. 27954)

(Omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città che aveva ritenuto tizio colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) del codice della strada, per aver guidato una autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, tasso alcolemico accertato pari a 1,54 e 1,33 g/l.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di omissis adducendo, a sostegno, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 186 del codice della strada e dell'art. 379 del regolamento per errata qualificazione del reato. Il ricorrente rileva che l'art. 186 nella formulazione vigente, prevede tre distinte fattispecie in rapporto al tasso alcolemico accertato; una corretta interpretazione della norma avrebbe imposto alla corte d'appello di considerare integrata la fattispecie più lieve prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b), e non quella di cui alla lett. c) come ritenuto, perchè quest'ultima può considerarsi integrata solo qualora entrambe le misurazioni etilometriche abbiano dato un risultato che rientra nella fascia considerata; nella specie invece la prima misurazione era stata di 1,54 e quindi superior e al limite necessario per integrare la fascia c), ma la seconda era stata inferiore; richiama in proposito la sentenza di questa corte, IV sezione del 24 novembre 2009, n. 3346. Con un secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità in ordine alla motivazione addotta dalla corte d'appello per motivare la propria decisione; la corte ha ritenuto che ai fini della qualificazione del reato si debba prendere in considerazione il primo valore accertato in quanto più vicino al momento della guida mentre il secondo valore sarebbe inevitabilmente più basso perchè fisiologicamente l'ubriachezza viene smaltita col trascorrere del tempo e quindi l'indice è destinato a diminuire; il ricorrente contesta tale ricostruzione ritenendo che si tratti di considerazioni suggestive ma non condivisibili. Unico dato certo è che nel momento dell'accertamento il soggetto si trovava in fase discendente di smaltimento dell'alcol; non sarebbe invece po ssibile affermare con certezza che al momento della guida il tasso alcolemico era quello superiore; infatti tale ragionamento trascura il fatto che vi è una curva di assorbimento dell'alcol che dura, secondo la dottrina medico-legale, tra i 30 e i 120 minuti e nulla può escludere che il primo valore accertato costituisse l'apice di tale curva, sicchè proprio al momento della guida il valore del tasso alcolemico poteva essere inferiore a 1,5 g per litri; il ragionamento della corte si rivela arbitrario.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso merita accoglimento.
Deve premettersi che a seguito delle modifiche intervenute con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, il reato di guida in stato di ebbrezza è articolato in tre distinte ed autonome o fattispecie a seconda del tasso alcolemico accertato.
Fermo restando che ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, (sez. IV 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714), si pone il problema di stabilire quale reato si configuri in presenza di due misurazioni alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, dovendosi in tale situazione stabilire quale è la fattispecie applicabile. Questa Corte ha già affrontato il problema, osservando (sez. IV 24.11.2009 n. 3346 Rv. 246390) che a norma dell'art. 379 comma 2 del regolamento, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cin que minuti. Non è possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste all'art. 186 comma 2, lett. a), b) e c) se non in presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente contrasto con il principio del favor rei. Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.
2.Conclusivamente il fatto deve essere qualificato come violazione dell'art. 186 comma 2, lett. b), e la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.

 

P.Q.M.

 

Qualificato il fatto come violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bolzano.
(Omissis)

 

da Polnews

 

Giovedì, 12 Luglio 2012
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