Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Prova liberatoria - Accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti - Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma secondo, c.c. a carico dell'altro - Esclusione.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio).