Corte di Giustizia UE
Vietato pubblicizzare vino come facilmente digeribile
(ASCA) Roma, 6 setembre 2012 - Un vino non puo' essere commercializzato e pubblicizzato come "facilmente digeribile". E' quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottolineando come una simile dicitura, che segnala un ridotto tenore di acidità, "costituisce un'indicazione sulla salute vietata per le bevande alcoliche".
Il diritto dell'Unione vieta tutte le "indicazioni sulla salute" nell'etichettatura e nella pubblicità per le bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol, e segnatamente per il vino, spiega in un comunicato la Corte di Giustizia. "A causa dei pericoli inerenti al consumo di bevande alcoliche, il legislatore dell'Unione ha inteso tutelare la salute dei consumatori, le cui abitudini di consumo possono essere direttamente influenzate da siffatte indicazioni", precisa.
La sentenza fa seguito alla causa che ha coinvolto una cooperativa di viticoltori stabilita a Ilbesheim, Germania, (la Deutsches Weintor) che commercializza vini con su scritto "Edizione leggera, facilmente digeribile".
Corte di Giustizia Europea
Sezione III
Sentenza del 6 settembre 2012
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Sanità pubblica – Informazione e tutela dei consumatori – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Nozioni di “indicazioni nutrizionali” e di “indicazioni sulla salute” – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Qualificazione di un vino come “facilmente digeribile” – Indicazione di un tenore ridotto di acidità – Bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol – Divieto di indicazioni sulla salute – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Libertà professionale – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Compatibilità»
Nella causa C‑544/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione del 23 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2010, nel procedimento
Deutsches Weintor eG
contro
Land Rheinland-Pfalz,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2012, considerate le osservazioni presentate:
– per Deutsches Weintor eG, da H. Eichele e B. Goebel, Rechtsanwälte;
– per il Land Rheinland-Pfalz, da C. Grewing, in qualità di agente;
– per il governo ceco, da M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti;
– per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente;
– per il governo francese, da G. de Bergues, B. Cabouat e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
– per il Parlamento europeo, da I. Anagnostopoulou e E. Waldherr, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Simm, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da L. Pignataro-Nolin e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2012, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, punto 5 e 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»). La domanda riguarda altresì la validità di tali disposizioni alla luce degli articoli 15, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Deutsches Weintor eG (in prosieguo: «Deutsches Weintor»), una cooperativa viticola tedesca, e i servizi incaricati di controllare la commercializzazione delle bevande alcoliche nel Land Renania‑Palatinato, in merito alla qualificazione di un vino come «facilmente digeribile», con cui si segnala un ridotto tenore di acidità.
Contesto normativo della controversia
3 I considerando 1‑3, 5, 10, 14‑16 e 18 del regolamento n. 1924/2006 enunciano:
« (1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute e i singoli prodotti hanno una relativa importanza nel contesto della dieta nel suo complesso.
(2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.
(3) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [GU L 109, pag. 29], contiene disposizioni generali in materia di etichettatura. La direttiva 2000/13/CE impone un divieto generale di utilizzare informazioni che possono indurre in errore l’acquirente o attribuiscono ai prodotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe integrare i principi generali della direttiva 2000/13/CE e stabilire disposizioni specifiche riguardanti l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore.
(...)
(5) I descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, come i “digestivi”; o le “pastiglie contro la tosse”, dovrebbero essere esclusi dall’applicazione del presente regolamento.
(...)
(10) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. (...)
(...)
(14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
(15) Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza oggetto dell’indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe anche essere utilizzabile dall’organismo. (…)
(16) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. (...)
(...)
(18) Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se incompatibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incoraggiano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una buona pratica dietetica».
4 Le finalità e l’ambito di applicazione del regolamento n. 1924/2006 sono illustrati all’articolo 1 di quest’ultimo nel seguente modo:
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
(...)».
5 L’articolo 2 del regolamento n. 1924/2006 contiene le seguenti definizioni:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) le definizioni di “alimento” (o “prodotto alimentare”), “operatore del settore alimentare”, “immissione sul mercato” e “consumatore finale” di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [(GU L 31, pag. 1)];
(...)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
(…)
4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche (...)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;
(…)».
6 Il capo II (articoli 3‑7) del regolamento n. 1924/2006 stabilisce le condizioni generali per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.
7 L’articolo 3 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», è redatto nei seguenti termini:
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
a) essere falso, ambiguo o fuorviante;
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
(…)».
8 L’articolo 4 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute», al paragrafo 3 stabilisce quando segue:
«Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute.
Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, sono ammesse soltanto quelle riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico in bevande con un volume alcolico superiore all’1,2%».
9 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, relativo alle condizioni generali, dispone quanto segue:
«1. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate».
10 L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento in parola, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», al paragrafo 1 così prevede:
«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate».
11 Gli articoli 10‑19, contenuti nel capo IV del regolamento n. 1924/2006, contemplano disposizioni particolari applicabili alle indicazioni sulla salute.
12 L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento in parola, relativo alle condizioni specifiche, recita:
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
(...)
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Deutsches Weintor è una cooperativa di viticoltori stabilita a Ilbesheim (Germania), nel Land Renania‑Palatinato. Essa commercializza vini dei vitigni Dornfelder e Grauer/Weißer Burgunder con l’indicazione ‘Edition Mild’ (edizione leggera), accompagnata dalla menzione «lieve acidità». Sull’etichetta, in particolare, è indicato quanto segue: «grazie al nostro speciale processo protettivo ‘LO3’ di deacidificazione biologica (LO3 Schonverfahren zur biologischen Säurereduzierung) diventa gradevole al palato». Sul collarino delle bottiglie compare la dicitura «Edition Mild bekömmlich» (Edizione leggera, facilmente digeribile). Nel listino prezzi il vino è designato con la seguente espressione: «Edition Mild‑sanfte Säure/bekömmlich» (Edizione leggera – lieve acidità – facilmente digeribile).
14 L’autorità incaricata di controllare la commercializzazione delle bevande alcoliche nel Land Renania‑Palatinato ha contestato l’uso della dicitura «facilmente digeribile» in quanto si tratterebbe di un’indicazione «sulla salute» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, non autorizzata per le bevande alcoliche in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento.
15 Le parti sono dunque in disaccordo sulla questione se la qualifica di un vino come «facilmente digeribile», unitamente all’indicazione di un lieve tenore di acidità, costituisca un’indicazione «sulla salute», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, generalmente vietata per le bevande alcoliche.
16 Deutsches Weintor ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) chiedendo che fosse constatato che essa era autorizzata ad utilizzare l’indicazione «facilmente digeribile» per l’etichettatura dei vini di cui trattasi e la loro pubblicità.
17 A sostegno della sua domanda, essa ha sostanzialmente dedotto, da un lato, che l’indicazione «facilmente digeribile» non presenta alcun nesso con la salute e riguarda unicamente il benessere generale. Dall’altro, essa sostiene che il regolamento n. 1924/2006 non si applica alle indicazioni tradizionalmente utilizzate per gli alimenti o le bevande che possono avere effetti sul benessere generale, come l’indicazione «facilmente digeribile» per una bevanda che favorisce la digestione. A suo giudizio, occorrerebbe infatti adottare una concezione restrittiva delle indicazioni sulla salute, limitata agli effetti a lungo termine prodotti dall’alimento di cui trattasi.
18 Il Verwaltungsgericht ha respinto il suddetto ricorso con sentenza del 23 aprile 2009. L’appello interposto contro tale sentenza è stato respinto con sentenza dell’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Corte d’appello amministrativa del Land Renania‑ Palatinato) in data 19 agosto 2009.
19 Il giudice d’appello ha ritenuto che la nozione di «indicazioni sulla salute» comprendesse, in ogni caso, gli effetti di un alimento sull’organismo e sulle funzioni corporee del consumatore. L’indicazione «facilmente digeribile» stabilirebbe, per quanto riguarda il vino, un collegamento con processi fisiologici e si riferirebbe al benessere generale derivante dallo stato di salute. A tale indicazione potrebbero essere associati sinonimi quali «buono per la salute», «si digerisce facilmente» o «preserva lo stomaco».
20 Secondo detto giudice, tale aspetto assume una certa rilevanza nell’ambito del consumo di vino, in quanto detto consumo di regola è associato a mal di testa e mal di stomaco. Eventualmente, al vino potrebbe persino essere attribuito un effetto nocivo per l’organismo umano ed esso potrebbe creare dipendenza. L’uso dell’espressione «facilmente digeribile», unitamente all’indicazione relativa ad uno speciale procedimento di deacidificazione e ad un lieve tenore di acidità, creerebbe, dal punto di vista del consumatore, un collegamento tra il vino e l’assenza, nel processo digestivo, di effetti negativi talvolta legati al consumo del vino.
21 La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).
22 Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione ampia della nozione di «indicazioni sulla salute» adottata dai giudici di merito sia opinabile. A suo avviso, in considerazione della funzione comune a tutti gli alimenti, che è quella di apportare sostanze nutritive e di altro tipo all’organismo umano, un’indicazione relativa al mantenimento meramente temporaneo delle funzioni corporee o al benessere generale derivante dallo stato di salute non può essere sufficiente per stabilire un rapporto con la salute a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006.
23 A giudizio del Bundesverwaltungsgericht, taluni elementi sembrano invece indicare che la qualificazione come «indicazioni sulla salute» è giustificata soltanto se vengono descritti effetti a lungo termine, duraturi, sullo stato corporeo o sulle condizioni fisiche, in contrapposizione a meri effetti passeggeri su processi metabolici che non hanno alcuna incidenza sulla costituzione e dunque sullo stato di salute propriamente detto.
24 Pertanto, secondo il giudice del rinvio, l’indicazione sulla digeribilità dei vini commercializzati dalla ricorrente nel procedimento principale si riduce all’affermazione che il vino non provoca dolori di stomaco durante la digestione o che ne provoca di meno rispetto a quanto ci si dovrebbe attendere da un vino del medesimo tipo e qualità. Inoltre, il Bundesverwaltungsgericht si chiede se la mera circostanza che un alimento sia meno nocivo di prodotti analoghi della stessa categoria sia sufficiente per riconoscere un effetto benefico per la salute.
25 Infine, il Bundesverwaltungsgericht esprime dubbi sulla questione se il divieto delle indicazioni sulla salute per quanto riguarda il vino sia compatibile con i diritti fondamentali della libertà professionale e della libertà d’impresa, nei limiti in cui a un produttore o a un distributore di vini sia vietato indicare che il suo prodotto è digeribile grazie a un’acidità lieve, anche ove tale affermazione sia esatta.
26 Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la qualificazione come indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo periodo, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, o dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 (...), richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato ad un miglioramento duraturo dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto temporaneo, ossia limitato al periodo dell’assunzione e della digestione dell’alimento.
2) Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa essere qualificata come indicazione sulla salute:
se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull’assenza o sul contenuto ridotto di una sostanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e del considerando 15 del suddetto regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.
3) Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente:
se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull’Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007 (GU 2008, C 115, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1 (libertà professionale), e con l’articolo 16 (libertà d’impresa) della [Carta], nella versione del 12 dicembre 2007 (GU C 303, pag. 1), vietare, senza eccezione alcuna, ad un produttore o a un distributore di vini la pubblicità recante un’indicazione sulla salute del tipo in esame nel procedimento principale, anche ove tale indicazione sia veritiera».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime due questioni
27 Con le prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute» ricomprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
28 L’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 definisce le «indicazioni sulla salute» come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
29 Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 precisa che l’impiego di indicazioni sulla salute è permesso soltanto se è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate.
30 Nell’ambito del procedimento principale, le questioni pregiudiziali sono poste in relazione al vino. Poiché il vino rientra nella categoria delle bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, si deve anzitutto sottolineare che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, il legislatore dell’Unione ha inteso vietare, senza alcuna eccezione, tutte le «indicazioni sulla salute» per quanto riguarda tale categoria di bevande.
31 Nella specie, l’indicazione controversa suggerisce che, tenuto conto dell’acidità ridotta, il vino di cui trattasi è facilmente digeribile o benefico per la digestione. Pertanto, tale vino produrrebbe un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
32 È pacifico che, essendo legata all’assunzione, momentanea, di un alimento, la digestione va intesa come un processo fisiologico per definizione limitato nel tempo, che provoca effetti soltanto temporanei o passeggeri.
33 Partendo da tale constatazione, il giudice del rinvio si chiede se un’indicazione quale «facilmente digeribile» possa essere qualificata come «indicazioni sulla salute», anche se non implica che l’effetto nutrizionale o fisiologico benefico che il vino di cui trattasi è atto a produrre conduca ad un miglioramento duraturo dello stato corporeo.
34 A tal riguardo, dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 discende che le «indicazioni sulla salute», a norma del suddetto regolamento, vengono definite in base al rapporto che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salute, dall’altra. Ciò posto, è giocoforza constatare che siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indiretto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua durata. Atteso quanto precede, il termine «rapporto» va inteso in senso ampio.
35 Pertanto, da un lato, la nozione di «indicazioni sulla salute» deve ricomprendere non soltanto un rapporto che implichi un miglioramento dello stato di salute riconducibile al consumo di un alimento, ma anche qualsiasi rapporto che implichi l’assenza o la riduzione degli effetti negativi o nocivi per la salute che accompagnano o seguono, in altri casi, un siffatto consumo e, dunque, la mera preservazione di un buono stato di salute nonostante il suddetto consumo potenzialmente dannoso.
36 D’altro lato, si ritiene che la nozione di «indicazioni sulla salute» riguardi non soltanto gli effetti di un consumo occasionale di una quantità precisa di un alimento atto a generare, di norma, effetti solo temporanei e passeggeri, ma anche quelli di un consumo ripetuto, regolare, o anche frequente, di un siffatto alimento, i cui effetti, per contro, non sono necessariamente solo temporanei e passeggeri.
37 Invero, come discende dalla lettura congiunta dei considerando 1 e 10 del regolamento n. 1924/2006, è pacifico che le indicazioni dirette a promuovere gli alimenti su cui compaiono, richiamando un vantaggio nutrizionale o fisiologico o qualsiasi altro vantaggio legato alla salute rispetto a prodotti analoghi, orientano le scelte dei consumatori. Tali scelte influenzano direttamente la quantità complessiva delle diverse sostanze nutritive o di altro tipo che essi scelgono di assumere, giustificando quindi le restrizioni imposte dal regolamento in parola per quanto riguarda l’impiego di siffatte indicazioni.
38 Di conseguenza, ai presenti fini, si deve tenere conto tanto degli effetti temporanei e passeggeri quanto degli effetti cumulativi del consumo ripetuto e di lunga durata di un alimento sulle condizioni fisiche.
39 Nella specie, l’indicazione controversa, suggerendo che il vino viene assorbito e digerito bene, sottintende in particolare che il sistema digerente, dunque una parte del corpo umano, non ne soffra o ne soffra poco e che lo stato di questa sistema rimanga relativamente sano e intatto, anche in seguito a un consumo ripetuto, dunque di quantità accumulate, ed esteso su un lungo periodo, poiché tale vino è caratterizzato da una ridotta acidità.
40 In tal senso, l’indicazione di cui trattasi può suggerire un effetto fisiologico benefico duraturo, consistente nella preservazione di un buono stato del sistema digerente, contrariamente ad altri vini di cui si presume che, in seguito al loro consumo cumulato, provochino effetti duraturi negativi per il sistema digerente e, di conseguenza, per la salute.
41 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute» comprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
Sulla terza questione
42 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il fatto di vietare senza eccezione alcuna, nel regolamento n. 1924/2006, a un produttore o a un distributore di utilizzare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE.
43 In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, la quale ha lo stesso valore giuridico dei Trattati.
44 Il giudice del rinvio si riferisce, a titolo di diritti fondamentali pertinenti rispetto al divieto di cui trattasi, all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, in forza del quale ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata, nonché all’articolo 16 di questa stessa Carta, che garantisce la libertà d’impresa.
45 Tuttavia, va anche tenuto conto dell’articolo 35, seconda frase, della Carta, il quale richiede che, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni dell’Unione, sia garantito un livello elevato di tutela della salute umana. Invero, come emerge dai considerando 1 e 18 del regolamento n. 1924/2006, la tutela della salute si annovera tra le principali finalità del regolamento di cui trattasi.
46 Ciò premesso, è alla luce non soltanto della libertà professionale e della libertà d’impresa, ma anche della tutela della salute, che occorre valutare la compatibilità del divieto, senza alcuna eccezione, di un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale.
47 Ne consegue che una siffatta valutazione deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e di un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, Racc. pag. I‑271, punti 65 e 66).
48 Per quanto riguarda, in primo luogo, la tutela della salute, va sottolineato che, tenuto conto dei rischi di dipendenza e di abuso nonché degli effetti nocivi complessi e dimostrati legati al consumo di alcol, segnatamente l’insorgenza di malattie gravi, le bevande alcoliche rappresentano una categoria speciale di alimenti soggetta ad una regolamentazione particolarmente restrittiva.
49 A tal proposito, la Corte ha già riconosciuto più volte che le misure che limitano le possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche, e che mirano in tal modo a lottare contro l’abuso di alcol, rispondono a preoccupazioni di sanità pubblica e che la tutela di quest’ultima costituisce, come discende anche dall’articolo 9 TFUE, un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare, ove necessario, una restrizione di una libertà fondamentale (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 1980, Commissione/Francia, 152/78, Racc. pag. 2299, punto 17; del 25 luglio 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, C‑l/90 e C‑176/90, Racc. pag. 1-4151, punto 15; del 13 luglio 2004, Commissione/Francia, C‑262/02, Racc. pag. 1-6569, punto 30, nonché Bacardi France, C‑429/02, Racc. pag. 1‑6613, punto 37).
50 Inoltre, mentre, già in via generale, dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 emerge che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non devono essere false, ambigue e fuorvianti, tale requisito vale a fortiori per le bevande alcoliche. Infatti, è essenziale che tutte le indicazioni riguardanti tali bevande siano prive di qualsiasi ambiguità affinché i consumatori siano in grado di regolare il loro consumo tenendo conto di tutti i pericoli intrinseci ad esso afferenti e, così facendo, di proteggere efficacemente la propria salute.
51 Orbene, in una fattispecie come quella del procedimento principale, l’indicazione controversa, ammettendo che possa essere considerata, di per sé, sostanzialmente esatta nella parte in cui segnala un ridotto tenore di acidità, risulta comunque incompleta. Infatti, detta indicazione evidenzia una determinata qualità atta a facilitare la digestione, mentre tace sulla circostanza che, indipendentemente dal buon decorso della digestione, pericoli inerenti al consumo di bevande alcoliche non sono comunque affatto esclusi e neppure limitati.
52 Pertanto, il legislatore dell’Unione era legittimato a considerare che indicazioni come quelle in esame nel procedimento principale sono ambigue, o anche ingannevoli, qualora si riferiscano ad una bevanda alcolica. Invero, mettendo in rilievo unicamente la facile digeribilità, l’indicazione controversa è atta ad incoraggiare il consumo del vino di cui trattasi e, in definitiva, ad accrescere i rischi inerenti a un consumo non moderato di qualsiasi bevanda alcolica per la salute dei consumatori. Pertanto, il divieto di siffatte indicazioni può essere giustificato alla luce dell’esigenza di garantire un elevato livello di tutela della salute del consumatore.
53 Tenuto conto di quanto precede, il divieto assoluto di un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale può essere considerato necessario per garantire il rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 35 della Carta.
54 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle libertà professionale e d’impresa, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, il libero esercizio di un’attività professionale, al pari del diritto di proprietà, non risulta essere una prerogativa assoluta, ma va considerato in relazione alla sua funzione nella società (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, Racc. pag. I‑11893, punto 72). Di conseguenza, è possibile apportare restrizioni all’esercizio di dette libertà, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dall’Unione e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudichi la stessa sostanza di tali diritti (sentenze del 15 aprile 1997, Irish Farmers Association e a., C‑22/94, Racc. pag. I‑1809, punto 27, nonché del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C‑20/00 e C‑64/00, Racc. pag. I‑7411, punto 68).
55 Per quanto concerne i suddetti obiettivi, dai punti 48‑53 della presente sentenza emerge che la normativa di cui trattasi mira a tutelare la salute, che costituisce un obiettivo riconosciuto dall’articolo 35 della Carta.
56 Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, sebbene il divieto delle indicazioni di cui trattasi imponga talune restrizioni all’attività professionale degli operatori economici interessati riguardo ad un aspetto preciso, il rispetto di tali libertà è tuttavia garantito per gli aspetti essenziali.
57 Infatti, lungi dal proibire la produzione e la commercializzazione delle bevande alcoliche, la normativa controversa si limita, in un settore ben circoscritto, a disciplinare l’etichettatura e la pubblicità ivi afferenti.
58 Pertanto, in una fattispecie come quella del procedimento principale, l’indicazione controversa non incide affatto sulla sostanza stessa della libertà professionale e della libertà d’impresa.
59 Da quanto precede emerge che il divieto assoluto, di cui al regolamento n. 1924/2006, di un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale deve essere considerato conforme al requisito teso a conciliare i vari diritti fondamentali coinvolti e a stabilire un giusto equilibrio tra di essi.
60 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che il fatto di vietare senza alcuna eccezione, nel regolamento n. 1924/2006, a un produttore o a un distributore di vini di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute» ricomprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori.
2) Il fatto di vietare senza alcuna eccezione, nel regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 116/2010, a un produttore o a un distributore di vini di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE.
da altalex.it