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Corte di Cassazione 25/07/2012

Parcheggi a pagamento - concessionario - deve pagare la TARSU

(Cass. Civ., 25 luglio 2012, n. 13100)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione


Considerato che il ricorso è basato su tre motivi,
a) con il primo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, e del comma 3 bis, art. 63, concludendo con il seguente quesito di diritto: dica la Corte “se il gestore del servizio della sosta a pagamento sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, e pertanto, se per le aree ubicate lungo la pubblica via, utilizzabili da qualsiasi utente, sia o meno dovuta dal medesimo gestore la tassa sui rifiuti solidi urbani”;
b) con il secondo è dedotta la violazione delle stesse norme sotto diverso profilo, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte “se per la previsione di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63, comma 3 bis, consenta o meno la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico del gestore del servizio della sosta a pagamento su arre ricadenti nella pubblica via e come tali soggette alla pubblica ed indiscriminata fruizione”;
c) con il terzo è dedotto vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione tra le diverse tipologie di sosta mediante le quali si svolge l’attività affidata in concessione alla ricorrente (sosta aperta indiscriminatamente a tutti all’interno degli stalli verniciati lungo la pubblica via e sosta in aree recintate in silos multipiano con accesso regolamentato), riconducendole ad unico modello.
Ritenuto che analoghe controversie tra le stesse parti sono state decise (Cass. n. 15950 e 15851 del 2011) con il rigetto del ricorso sulla base della seguente motivazione che il collegio condivide anche in relazione alla identica fattispecie alla base del presente ricorso: “I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno è conforme alla censura evidenziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla regula iuris adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 28054/08).
Peraltro, l’assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato.
L’area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all’uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione.
Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione”.
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

 

da Polnews

 

 

Mercoledì, 25 Luglio 2012
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