Guida il motorino ubriaco? Sì alla sospensione della patente
Sorpreso alla guida di ciclomotore in stato di ebbrezza e patteggiata le pena per il reato di cui alla art. 186 cds, il conducente vedeva disporsi in sentenza l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.
Avverso questo capo, propone ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimità della sospensione, sul presupposto che, per la guida di ciclomotori, il conseguimento della patente non e richiesto.
La Suprema Corte interessata del caso, rigetta il ricorso a mente di argomentazioni volte a far chiarezza sul quadro normativo e giurisprudenziale elaborato con riferimento all’art. 116 cds. Vediamo nel dettaglio.
Il d.lgs. 9/2002, in vigore dal 30 giugno 2003, ha modificato la norma in parola disponendo che, per la guida di ciclomotori, è necessario aver compiuto i 14 anni ed aver conseguito il certificato di idoneità rilasciato dai competenti uffici.
La norma in questione è stata, poi, nuovamente interpolata con l. 214/2003 e l. 168/2005 che, a decorrere dal 1 ottobre 2005, hanno imposto il conseguimento di detto certificato a tutti coloro che avessero compiuto la maggiore età a partire dalla medesima data e che non fossero già titolari di patente.
Ciò premesso, ed altresì considerato che l’articolo in esame equipara i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di ciclomotori a quelli prescritti per il rilascio della patente, la Corte ha ritenuto che, con riferimento al titolo abilitativo richiesto, il conducente di ciclomotore sia omologabile al conducente di autoveicolo; tanto è vero che, “per il principio per cui `il più contiene il meno” la titolarità di patente costituisce di per sé motivo di esonero dall’obbligo di conseguimento del certificato di idoneità e che il possessore di detto certificato è tenuto alla restituzione del medesimo in sede di rilascio della patente.
Posto, dunque, che la patente costituisce un mero “upgrade anagrafico” del certificato di idoneità, si ricava che:
• il titolare di patente sorpreso alla guida di ciclomotore in stato di ebbrezza è soggetto alle medesime sanzioni accessorie prescritte per il conducente di autoveicolo colto nelle medesime condizioni di alterazione fisico-psichica, ovvero alla sospensione della patente;
• il titolare di certificato di idoneità sorpreso ebbro alla guida di ciclomotore sarà assoggettabile alla sospensione del detto certificato, stante l’identità di ratio e funzione sottesa ad entrambe i titoli abilitativi (viene richiamato in proposito il precedente di cui alla sentenza n. 32806/2011 se feriale).
Pertanto, a detta della Suprema Corte, va esente dall’applicazione della sanzione accessoria soltanto il ciclista circolante in stato di ebrezza, posto che, per la guida della bicicletta, non è richiesto il conseguimento di alcun titolo abilitativo, come già ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12316/2002.
In questo contesto, resta da capire cosa accade a coloro che, sorpresi ubriachi alla guida di ciclomotore, siano privi sia di certificato di idoneità (avendo compiuto 14 anni prima del 2003 e 18 anni prima del 2005, cioè in un periodo in cui l’obbligo di conseguimento del certificato non era normativamente previsto), sia di patente, per non averla mai conseguita.
Seguendo il ragionamento della Cassazione, sembrerebbe di capire che, non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo sospendibile, costoro andranno esenti dall’ applicazione della sanzione accessoria, con evidente effetto discriminatorio dipendente dal fattore anagrafico relazionato al meccanismo della successione delle leggi nel tempo.
Peraltro, pur indagabili del reato di guida in stato di ebbrezza, costoro ben potranno riprendere a circolare a bordo del medesimo o di altro ciclomotore, ponendo, così, nuovamente in pericolo l’incolumità fisica propria e altrui, beni giuridici a baluardo dei quali la norma dell’art. 186 cds è posta: non può che auspicarsi un intervento legislativo de iure condendo volto a colmare questa lacuna.
(Nota di Marta Buffoni)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 7 giugno - 13 agosto 2012, n. 32439
Massima e testo integrale
da Altalex