Etilometro - misurazione unica - può essere sufficiente a determinare l'ebbrezza grave
(Omissis)
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che, all'esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, ha ritenuto xx responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza e lo ha condannato a due mesi di arresto e 1.400,00 Euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. In particolare la Corte genovese ha ritenuto che, pur essendo stata eseguita una sola prova dell'esame alcoolimetrico (dal quale era risultato un tasso pari al 2.27 %) non essendo stato in grado l'imputato di emettere un volume di aria sufficiente al fine di effettuare la seconda prova, potesse essere ravvisata l'ipotesi più grave prevista dall'art. 186, lett. c) del codice della strada.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. A fondamento del ricorso deduce un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata per illogicità manifesta e violazione dell'art. 186 del codice della strada. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della chiara disciplina prevista dal combinato disposto dell'art. 186, comma 4 del codice della strada e art. 379 del regolamento; a norma dell'art. 186, comma 4 gli agenti hanno facoltà di effettuare gli accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento; ed il regolamento prevede che la concentrazione alcolica debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Non è dunque possibile determinare lo stato di ebbrezza sulla base di una sola prova.
3. Il difensore ha presentato una memoria con la quale sottolinea che il motivo proposto verte esclusivamente su questioni di diritto ed insiste nella richiesta di sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha riformulato il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 e questa disciplina è rimasta sostanzialmente immutata (con il solo aggravamento delle pene previste per le ipotesi più gravi) anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125. La nuova disciplina introdotta nel 2007 prevede tre fasce con sanzioni diverse a seconda del tasso alcolemico accertato. E la giurisprudenza di legittimità ha precisato (v. Cass., sez. IV, 3 giugno 2008 n. 28547, …. rv. 240380) che si tratta di autonome ipotesi incriminatici e non di un reato base aggravato a seconda del tasso alcolemico rilevato.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito, in più occasioni, che la nuova disciplina non ha fatto venir meno la possibilità di accertare l'esistenza dello stato di ebbrezza in base ai sintomi rilevati, come la giurisprudenza precedente consentiva, e di ritenere in tal modo provata quanto meno l'esistenza dell'ipotesi prevista dalla fascia a) più favorevole all'imputato (in questo senso v. Cass., sez. IV, 3 giugno 2008 n. 26132, omissis, rv. 240850; 3 giugno 2008 n. 28547, omissis, rv. 240381, già citata; 28 febbraio 2008 n. 22274, omissis, rv. 240173). Il tema ha assunto un maggior rilievo perchè l’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dall'art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza. In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all'ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a oltr 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di natura amministrativa. Così ricostruite le modifiche normative di recente intervenute, questa stessa sezione, con sentenza del 9.6.2011 n. 28787 rv. 250714, ha rilevato che poichè l'esame alcolemico non costituisce una prova legale e permane nell'ordinamento la possibilità di accertare lo stato di ebbrezza in base ad elementi sintomatici, se ne deve dedurre che tutte le ipotesi di cui all'art. 187 possano essere provate in tal modo; una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisab ile sia quella meno grave perchè, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Inoltre si sovrapporrebbero indebitamente i due piani, quello processuale (ritenere consentito l'accertamento sintomatico) e quello sostanziale (ravvisare un'ipotesi di reato invece di un'altra).
L'unica soluzione giuridicamente corretta è dunque quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186. Con l'ovvia precisazione che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano. Ma nulla vieta - ha affermato la sentenza n. 28787 del 2011 - che, a fronte di manifest azioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori. Alla luce dei principi sopra enunciati e della motivazione fornita dalla Corte genovese, il ricorso è da ritenere infondato. Correttamente infatti la Corte di appello ha messo in luce: l'alto valore - 2,27 g/l- riscontrato alla prima prova, decisamente superiore al limite di 1,50; che non era stato possibile effettuare la seconda perchè omissis non era riuscito ad emettere un volume di aria sufficiente, circostanza riconducibile al suo stato di notevole alterazione; che i sintomi annotati nel verbale di contestazione dell'infrazione (alito vinoso e tono della voce tendente all'alto) e quelli riferiti dagli agenti operanti nella informativa di reato, utilizzabile essendo stato il procedimento celebrato con rito abbreviato, (equilibrio precario, difficoltà del linguaggio e movimenti sconnessi) erano tali da evidenziare una alterazione da alcol alla massima soglia. L'affermazione di responsabilità risulta dunque correttamente sostenuta da un compendio indiziario rappresentato dai sintomi sopra evidenziati e dal risultato del test, consentendo in tal modo d esprimere un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità occorre tenere presente che, essendo stato il reato commesso omissis la sanzione all'epoca prevista era quella da tre mesi ad un anno , mentre quella attualmente prevista, e convertibile in lavoro sostitutivo, è, ai sensi della legge 29 luglio 2010, n. 120 che ha introdotto anche il lavoro di pubblica utilità, quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Si tratta, come è del tutto evidente, di una sanzione più gravosa di quella che risulta dalla normativa vigente all'epoca del commesso reato, sanzione alla quale, per il principio di inscindibilità del trattamento sanzionatorio, ci si deve rapportare nell'eventuale decisione di applicazione del lavoro sostitutivo, che non potrà che avere luogo in relazione ad una sanzione principale definita c on riguardo ai predetti limiti edittali. Ora, la valutazione del trattamento sanzionatorio più favorevole deve essere effettuata in concreto, tenendo conto dell'interesse dell'imputato, il che presuppone la chiara consapevolezza da parte del medesimo della sanzione che gli verrà applicata e la sua accettazione (o la non opposizione). Nel presente caso la pena di cui l'imputato ha chiesto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità è quella di due mesi di arresto e 1.400 Euro di ammenda, pena che, anche tenuto conto della diminuente del rito abbreviato, è inferiore a quella che può costituire parametro della sostituzione. Nè risulta che l'imputato intenda accettare la determinazione della pena base nel nuovo minimo edittale rilevante ai fini della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
da Polnews