Patente - Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell'infrazione - Obbligo del proprietario - Sussistenza - Limiti - Sentenza della Corte costo n. 27 del 2005 - Interpretazione dell'art. 126 bis, comma 2, tutt'ora vigente - Conseguenze.
Nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione di cui all'art. 142, comma 9, c.s., in base all'interpretazione fornita da Corte Cost. n. 27/2005 dell'art. 126 bis, comma 2, c.s., nel testo vigente all'epoca di detta pronuncia, ma valido anche successivamente, in nessun caso il proprietario del veicolo è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione.