Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Ex art. 223 c.s. - Provvedimento prefettizio - Emissione - Termine - Termine ragionevole - Fattispecie in tema di ordinanza prefettizia emessa due mesi dopo l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.
Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Ex art. 223 c.s. - Provvedimento prefettizio - Emissione - Durata - Criteri.
Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente deve essere emesso dal prefetto entro un termine ragionevole la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. Non sono, infatti applicabili in via analogica all'art. 223 c.s. i termini previsti dall'art. 218 c.s. relativo alla sanzione accessoria della sospensione della patente stante la diversità dei fini e della natura delle due sanzioni. (Nella fattispecie il Giudice a quo ha ritenuto ragionevole il termine di due mesi dall'accertamento dello stato di ebbrezza).
L'ordinanza emessa dal Prefetto ex art. 223 c.s. proprio per la sua finalità cautelare non è soggetta ai criteri di valutazione indicati nell'art. 218 c.s. e pertanto sfugge alla possibilità di essere censurata, sotto il profilo della durata, in sede di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.