Venerdì 14 Marzo 2025
area riservata
ASAPS.it su

Contravvenzioni – Contestazione – Opposizione.

(Cass. Civ., Sez. II, 9 agosto 2007, n. 17580)

È territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacché l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell'8 maggio 2006 del Giudice di pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Lucca, dove aveva sede la sezione di Polizia stradale procedente).

 

 

Giovedì, 09 Agosto 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK
torna indietro
Visualizza Privacy e Cookie Policy completa

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla privacy e cookies policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.


Rifiuta tutto
Accetta tutto