Contravvenzioni – Contestazione – Opposizione.
È territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l'organo di polizia procedente, giacché l'infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell'8 maggio 2006 del Giudice di pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Lucca, dove aveva sede la sezione di Polizia stradale procedente).