Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi , News 19/09/2012

Impresa corresponsabile per violazioni tempi di guida

Foto Coraggio - archivio Asaps

Il ministero degli Interni ha diramato un parere col quale ribadisce che l'impresa di autotrasporto è sempre corresponsabile delle violazioni effettuate dai suoi autisti ai tempi di guida e di riposo. L'unica alternativa è presentare un ricorso contro la sanzione, dimostrando di avere adempiuto tutti gli obblighi per prevenire o sanzionare le violazioni.

L'impresa titolare del veicolo è sempre e comunque corresponsabile delle violazioni effettuate dai suoi autisti alla disciplina dei tempi di guida e di riposo? Una nota del ministero degli Interni conferma la risposta positiva questa domanda, sostenendo che questo tipo di violazione deriva comunque da un'assenza o un'insufficienza di formazione o di controllo. Il fondamento normativo di quest'affermazione è l'articolo 10 del Regolamento comunitario 561/2006, che impone all'impresa di seguire la formazione dei conducenti, di organizzare il loro lavoro e di svolgere un costante controllo anche sul rispetto delle normative.

Quindi, la Polizia Stradale continuerà ad sanzionare anche l'impresa, oltre che l'autista, quando riscontra una violazione dei tempi di guida e di riposo. Resta la facoltà, da parte dell'azienda, di presentare un ricorso contro la multa, però deve dimostrare di avere adempiuto tutti gli obblighi sulla formazione e sui controlli. A tale proposito, il Regolamento comunitario prevede la partecipazione a corsi sull'uso del cronotachigrafo e sulla normativa dei tempi di guida e di lavoro, il controllo costante delle registrazioni del cronotachigrafo e la somministrazione di sanzioni interne agli autisti che abbiano violato le norme di sicurezza, anche se non sono stati multati dagli organi di controllo pubblici.


> Parere Ministero Interno corresponsabilità impresa violazione tempi di guida


trasportoeuropa.it

Mercoledì, 19 Settembre 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK