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Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - Investimento di pedone - Sua colpa esclusiva - Condizioni.

(Cass. Pen., Sez. IV, 19 maggio 2008, n. 20027)

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva del medesimo per le lesioni subite è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento dello stesso conducente.
 

Lunedì, 19 Maggio 2008
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