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Articoli 03/08/2004

Guida sotto l’effetto di stupefacenti

Guida sotto l’effetto di
stupefacenti

a cura di Giandomenico Protospataro*

QUADRO GENERALE

È vietato guidare in condizioni alterate per l’effetto di sostanze stupefacenti.
Per accertare la presenza di stupefacenti possono essere effettuati controlli a campione su tutti i conducenti.
Quando i controlli a campione hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di stupefacenti, possono essere effettuati accertamenti sanitari, con il prelievo di liquidi biologici.Per chi guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di droghe, si applicano le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica.
Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti è punito con le stesse sanzioni di chi è trovato in stato di alterazione.
Successivamente all’accertamento del reato, il conducente deve sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare la sua idoneità alla guida.

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI

È vietato guidare un veicolo in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di una sostanza stupefacente o psicotropa. La normativa del Codice della strada non vieta la guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente ma richiede che sia evidente uno stato di alterazione psicofisica e che sia provato che questo stato sia stato prodotto dall’uso recente di una sostanza stupefacente o psicotropa.

Diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, tuttavia, non è stabilito un valore percentuale di principio attivo di sostanza stupefacente presente nel sangue che possa far ritenere, in modo presuntivo, che la persona sia sotto l’effetto della sostanza stessa e che, quindi, sia, per ciò stesso, punibile anche in assenza di sintomi evidenti di alterazione psicofisica. Del resto, gli effetti dell’assunzione di sostanze stupefacenti sull’organismo variano in modo significativo a seconda del tipo di sostanza, della quantità di principio attivo contenuto in ogni dose, della concentrazione e delle condizioni individuali di chi ne fa uso.

PRESUPPOSTI PER L’ACCERTAMENTO SANITARIO

L’accertamento sanitario è possibile quando ricorrono i seguenti presupposti:

• quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo;

• quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

• in ogni caso di incidente stradale (compatibilmente con le altre attività di soccorso e rilevamento).

Accertamenti preliminari positivi

Gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare accertamenti preliminari, non invasivi, su tutti i conducenti allo scopo di verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti o di evidenziarne i sintomi.

Si possono utilizzare test veloci di tipo colorimetrico oppure dispositivi portatili di screening che devono essere approvati per l’impiego medico a cui sono destinati. Sono consentite anche prove di riflessi o di equilibrio a condizione che altri elementi possano far presumere l’assunzione di sostanza stupefacenti. Durante lo svolgimento degli accertamenti, che devono essere necessariamente effettuati nel luogo in cui il soggetto è stato fermato, devono essere garantite le indispensabili condizioni di riservatezza personale.

Ragionevole motivo di ritenere la recente assunzione

Anche se non sono stati effettuati accertamenti preliminari, quando il conducente manifesta un comportamento che, sulla base della comune esperienza, può essere ricollegato all’esistenza di uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti, gli organi di polizia stradale possono procedere a controlli più accurati accompagnandolo presso una struttura sanitaria.

Accertamento in caso di Incidenti stradali

L’accertamento sanitario è consentito, infine, anche in caso di incidente stradale.

La facoltà non si traduce in obbligo di sottoporre, in modo sistematico, ad accertamento sanitario tutti i conducenti coinvolti in incidenti stradali. Infatti, la previsione è comunque da porre in relazione, da una parte alla concreta possibilità di effettuarli in base all’attività compiuta dagli organi di polizia stradale in occasione del sinistro e dall’altre ad una indispensabile valutazione delle effettive condizioni dei conducenti coinvolti. Il Codice della strada precisa infatti che l’accertamento è effettuabile "compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso".

MODALITÀ DELL’ACCERTAMENTO

Diversamente da quanto accade per la guida in stato di ebbrezza alcolica, il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non può essere contestato solo con l’osservazione del comportamento del conducente che manifesti uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ma occorre un riscontro medico e una verifica analitica che possa correlare in modo certo lo stato di alterazione in cui la persona si trova all’assunzione recente di stupefacenti o sostanze psicotrope. Infatti, l’accertamento dello stato di alterazione da stupefacenti richiede rigorose modalità procedimentali che necessitano di competenze specialistiche di tipo medico.

All’organo di polizia stradale è rimessa esclusivamente una valutazione nel momento iniziale cioè dell’esistenza, in concreto, del fondato sospetto dell’abuso, dell’incidente o del risultato positivo fornito da un accertamento preliminare (con test comportamentali o apparecchi portatili); ad esso conseguentemente, viene attribuita solo la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie per un controllo medico più accurato, sulla base dei cui esiti procedere poi alla denuncia per il reato.

Accompagnamento per la visita medica

e il prelievo di campioni biologici

Quando ricorrono i presupposti sopraindicati, che rendono legittimo l’accertamento, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, cc. 1 e 2 accompagnano il conducente presso: • strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale,

• strutture sanitarie pubbliche,

• strutture accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l’effettuazione di una visita medica e per il prelievo di campioni di liquidi biologici sui quali svolgere gli esami di laboratorio necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Come per l’accertamento preliminare finalizzato alla verifica della presenza di alcool, per questo tipo di controllo non è prevista una procedura particolare per l’accompagnamento né l’espletamento di formalità specifiche.

Possibilità di richiesta di esame per conducenti feriti in incidenti

Analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza, si è inoltre prevista la possibilità di richiedere l’effettuazione degli esami su soggetti coinvolti in incidenti stradali che siano sottoposti a cure mediche presso una struttura sanitaria, con il contestuale rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, comprensiva del tasso alcolemico ed estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate, nel rispetto della riservatezza personale.

Anche in questo caso, l’esame dei liquidi biologici prelevati, deve essere compiuto secondo le procedure determinate dalla buona scienza medica.

I fondi necessari per sopperire alle spese necessarie per l’effettuazione degli accertamenti sanitari di cui si parla sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17.5.1999, n. 144.

Prelievo di liquidi biologici

Diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, dato che l’unico strumento diretto di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo della persona controllata è rappresentato dall’analisi di liquidi biologici, il legislatore, superando tutte le resistenze giuridiche che si opponevano a questo trattamento sanitario, ha consentito il prelievo di campioni di liquidi biologici (quali, urina, saliva e sangue). Per l’accertamento dello stato di alterazione derivante da sostanze stupefacenti o psicotrope, è sempre ammesso anche il prelievo ematico. La sua materiale esecuzione, tuttavia, richiede necessariamente il consenso della persona in quanto l’atto è un accertamento diagnostico obbligatorio ma non coattivo. Il prelievo del sangue, infatti, è un atto che rientra nella categoria degli accertamenti finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e cura delle malattie, per cui non rientra tra i trattamenti sanitari obbligatori.

L’esame più accurato sembra essere quello che prevede il prelievo combinato di campioni di urina e di sangue. In assenza di consenso al prelievo ematico si può procedere, in ogni caso, agli esami urinari per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Il consenso della persona sottoposta all’accertamento deve essere informato, anche se non è richiesto sia fornito per iscritto.

Se il prelievo è già avvenuto ad altri fini, di natura diagnostica-terapeutica, per i quali la persona ha già fornito il suo consenso, i campioni prelevati possono essere utilizzati anche per l’accertamento medico legale finalizzato all’accertamento del reato di guida in stato di alterazione psicofisica.

Il prelievo ematico è un atto medico e, quindi, deve essere prescritto ed effettuato sotto la supervisione di un medico, ma può essere effettuato materialmente anche da personale infermieristico.

Deve essere effettuato con tutte le garanzie di sicurezza imposte dalla scienza medica e nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità della persona.

Metodiche di prelievo e di accertamento dello stato di alterazione


Le modalità pratiche di effettuazione dei prelievi e dello svolgimento degli esami medico-legali sulla persona, non sono fissate dalle norme ma sono rimesse alla diligenza del medico incaricato di svolgere gli esami.

Lo stato di alterazione dovuta a stupefacenti o a sostanze psicotrope è accertato attraverso le risultanze della visita medica a cui il conducente è sottoposto correlate agli esiti del prelievo dei liquidi biologici. Infatti, attraverso la visita medica sono certificati i sintomi dell’alterazione psicofisica mentre attraverso gli esami di laboratorio questi sintomi sono posti in correlazione con l’uso recente di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche se non c’è un’espressa disciplina procedurale, nell’effettuazione dei prelievi di liquidi biologici deve essere garantito il rispetto delle regole di raccolta e di conservazione dei campioni dettate dalla migliore scienza diagnostica. Per consentire la realizzazione di esami di controprova o di conferma, è necessario che tutti i campioni prelevati siano suddivisi almeno in due pari aliquote (una per l’accertamento ed una conservata a disposizione dell’AG per eventuali perizie successive di conferma).

Consegna dei risultati degli esami svolti sul conducente

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la certificazione attestante lo stato di alterazione, che, se il conducente è rimasto ferito ed è stato sottoposto a cure mediche, può essere estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

SANZIONI


La guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti, è punita con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica cioè con l’arresto fino a 1 mese, un’ammenda e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (raddoppiabili in caso di recidiva nell’arco di un anno). Anche il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è oggetto delle medesime sanzioni. Per i conducenti di autobus, dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti si applica la sanzione della revoca della patente di guida

Revisione della patente


Sulla base della certificazione positiva relativa all’uso di sostanze stupefacenti, trasmessa senza ritardo dall’organo di polizia che ha provveduto all’accertamento, il prefetto che dispone la sospensione cautelare della patente deve disporre, anche con lo stesso provvedimento, la revisione della patente, ordinando che il conducente sia sottoposto a visita medica ai sensi dell’art. 119 CDS, finalizzata all’accertamento del permanere dei prescritti requisiti fisici e psichici.

La comunicazione dell’obbligo sottoporsi alla revisione deve essere fatta al conducente entro 30 giorni dalla notizia della certificazione sanitaria e deve riportare il termine, non superiore ad ulteriori 60 giorni, entro il quale il conducente deve sottoporsi a visita. La patente di guida resta sospesa fino all’esito positivo della visita di revisione che deve essere comunicato al prefetto dallo stesso trasgressore.

Sospensione cautelare della patente

A seguito della certificazione attestante lo stato di alterazione psicofisica, il prefetto dispone la sospensione cautelare della patente di guida ai sensi dell’art. 223 CDS, determinandone il relativo periodo di durata sulla base della gravità del fatto, all’eventuale recidiva e ad ogni altro elemento rilevante. Tuttavia, se al termine di questo periodo di tempo il conducente non si è ancora sottoposto alla prescritta visita di revisione, la patente resta sospesa a tempo indeterminato fino all’esito positivo della revisione.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DEL REATO

Competenza a giudicare

La cognizione del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti nell’originaria formulazione del Codice apparteneva al pretore. Dal gennaio 2002 il reato era stato trasferito alla cognizione del giudice di pace ai sensi del DLG n. 274/2000. Per effetto della riforma conseguente alla legge n. 214/2003, si ritiene tuttavia che la competenza sia stata trasferita al Tribunale in composizione monocratica.

Attività di polizia giudiziaria

Acquisiti sufficienti elementi dai quali possa desumersi la condotta illecita del conducente che si è posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale:

• procedono all’identificazione della persona, chiedendogli di eleggere domicilio e nominare un difensore;

• sottraggono il veicolo sul quale viaggiava alla sua disponibilità e lo affidano ad altra persona che si trova con lui (sempre che sia accertato che anche questa non si trovi in stato di alterazione psicofisica) ovvero, in mancanza, lo fanno trasportare e depositare presso un soggetto autorizzato;

• ritirano immediatamente la patente di guida e la trasmettono al prefetto per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza (sospensione cautelare);

• redigono annotazione dell’attività svolta, sulla base della quale è redatta la notizia di reato da inviare all’AG.

• entro i tre giorni successivi, depositano nella cancelleria dell’AG la certificazione medica prodotta in occasione dell’accertamento sulla persona compiuto presso la struttura sanitaria dove hanno accompagnato il conducente.

L’analisi dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti è considerata a tutti gli effetti accertamento urgente sulla persona, stante la naturale modificabilità del dato che costituisce elemento probatorio di reato. Devono essere perciò attivate le garanzie difensive richiamate per l’analogo accertamento dell’abuso di alcool (v. inPratica 0454).

Altri adempimenti


L’accertamento dello stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti determina una serie di obblighi e di adempimenti per l’organo di polizia che vi ha provveduto. L’art. 187 CDS ne individua alcuni, e rinvia per gli altri alla normativa sull’uso delle sostanze stupefacenti di cui al DPR 9.10.1990 n. 309 (e successive modificazioni - TU delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti) che prevede che sia tempestivamente informato il prefetto per l’adozione delle opportune misure. Questa informativa deve ritenersi assorbita dalla trasmissione del certificato medico di cui si è fatto più sopra cenno. L’art. 76 del citato TU prevede, inoltre, la sospensione della patente nei confronti di chi, dopo il secondo invito del prefetto, rifiuta o interrompe il programma terapeutico-riabilitativo; competente ad irrogare la sanzione è il prefetto se si tratta di prima o di seconda violazione ed il tribunale del luogo in cui è stato commesso il fatto per le violazioni successive.

LE NORME EUROPEE IN MATERIA DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI


Mentre la guida sotto l’influenza dell’alcool è stata sempre considerata reato in tutti i paesi europei, l’uso di droghe alla guida è stato preso in considerazione solo dagli anni ’90. Infatti, in questo periodo, col crescente abuso di droghe è cresciuto l’interesse sugli effetti che esse possono avere sulla guida, per stabilire i vari metodi legali di controllo. Quasi tutti i paesi d’Europa, trattano la materia nelle leggi sulla circolazione stradale: fanno eccezione, tuttavia, Finlandia e Francia che la trattano solo nei codici penali (anche Germania, Portogallo e Spagna hanno, però, riferimenti al Codice penale).

Sulla materia, soprattutto negli ultimi 3 anni, è notevolmente aumentato l’interesse dell’opinione pubblica e degli Stati Europei.

Legislazione Europea

L’Unione europea ha legiferato sull’uso di stupefacenti o sull’abuso di sostanze psicotrope che possono influenzare la sicurezza stradale solo per quanto riguarda la determinazione dei requisiti fisici e mentali richiesti ai conducenti per conseguire la patente di guida.

Manca, invece, un riferimento unitario che definisca la condotta illecita, le sostanze vietate durante la guida ed i metodi di accertamento. Per questo motivo, nelle legislazioni dei paesi europei si distinguono due strategie di contrasto del fenomeno:

• la politica della "tolleranza zero", in cui è punita la guida con qualunque traccia di droga, qualsiasi effetto abbia sul conducente; questa politica è, in genere, correlata alla fissazione di soglie legali di sostanza presente nel sangue e si basa, perciò, su una valutazione "presuntiva" (come accade, anche in Italia, per la quantificazione del tasso alcolemico).

• la politica di "valutazione delle conseguenze" in cui il conducente è punito solo se è effettivamente dimostrato che, per effetto della recente assunzione di droga, la sua capacità di guida risulta effettivamente ridotta.

Ogni Stato dell’Unione ha diversamente regolamentato le conseguenze che discendono dalla condotta illecita qualificando, l’illecito come penale o come amministrativo a seconda delle valutazioni sociali e criminologiche che ha ritenuto più adeguate al proprio ordinamento.

Diverso è anche l’approccio della legislazione degli Stati membri per quanto riguarda i presupposti necessari per il controllo dei conducenti e le metodiche di accertamento.

* Funzionario della Polizia Stradale..

 


a cura di Giandomenico Protospataro

da "Il Centauro" n.88
Martedì, 03 Agosto 2004
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