GUIDA
SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI
È vietato guidare un veicolo in stato di alterazione psicofisica
correlata all’uso di una sostanza stupefacente o psicotropa. La
normativa del Codice della strada non vieta la guida dopo aver
assunto una sostanza stupefacente ma richiede che sia evidente
uno stato di alterazione psicofisica e che sia provato che questo
stato sia stato prodotto dall’uso recente di una sostanza stupefacente
o psicotropa.
Diversamente
da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, tuttavia, non è
stabilito un valore percentuale di principio attivo di sostanza
stupefacente presente nel sangue che possa far ritenere, in modo
presuntivo, che la persona sia sotto l’effetto della sostanza
stessa e che, quindi, sia, per ciò stesso, punibile anche
in assenza di sintomi evidenti di alterazione psicofisica. Del
resto, gli effetti dell’assunzione di sostanze stupefacenti sull’organismo
variano in modo significativo a seconda del tipo di sostanza,
della quantità di principio attivo contenuto in ogni dose,
della concentrazione e delle condizioni individuali di chi ne
fa uso.
PRESUPPOSTI PER L’ACCERTAMENTO SANITARIO
L’accertamento sanitario è possibile quando ricorrono i
seguenti presupposti:
• quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo;
• quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in ogni caso di incidente stradale (compatibilmente con
le altre attività di soccorso e rilevamento).
Accertamenti preliminari positivi
Gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare
accertamenti preliminari, non invasivi, su tutti i conducenti
allo scopo di verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti
o di evidenziarne i sintomi.
Si possono utilizzare test veloci di tipo colorimetrico oppure
dispositivi portatili di screening che devono essere approvati
per l’impiego medico a cui sono destinati. Sono consentite anche
prove di riflessi o di equilibrio a condizione che altri elementi
possano far presumere l’assunzione di sostanza stupefacenti. Durante
lo svolgimento degli accertamenti, che devono essere necessariamente
effettuati nel luogo in cui il soggetto è stato fermato,
devono essere garantite le indispensabili condizioni di riservatezza
personale.
Ragionevole motivo di ritenere la recente assunzione
Anche se non sono stati effettuati accertamenti preliminari, quando
il conducente manifesta un comportamento che, sulla base della
comune esperienza, può essere ricollegato all’esistenza
di uno stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti,
gli organi di polizia stradale possono procedere a controlli più
accurati accompagnandolo presso una struttura sanitaria.
Accertamento in caso di Incidenti stradali
L’accertamento sanitario è consentito, infine, anche in
caso di incidente stradale.
La facoltà non si traduce in obbligo di sottoporre, in
modo sistematico, ad accertamento sanitario tutti i conducenti
coinvolti in incidenti stradali. Infatti, la previsione è
comunque da porre in relazione, da una parte alla concreta possibilità
di effettuarli in base all’attività compiuta dagli organi
di polizia stradale in occasione del sinistro e dall’altre ad
una indispensabile valutazione delle effettive condizioni dei
conducenti coinvolti. Il Codice della strada precisa infatti che
l’accertamento è effettuabile "compatibilmente con
le attività di rilevamento e soccorso".
MODALITÀ DELL’ACCERTAMENTO
Diversamente da quanto accade per la guida in stato di ebbrezza
alcolica, il reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non
può essere contestato solo con l’osservazione del comportamento
del conducente che manifesti uno stato di alterazione psicofisica
dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ma occorre un riscontro
medico e una verifica analitica che possa correlare in modo certo
lo stato di alterazione in cui la persona si trova all’assunzione
recente di stupefacenti o sostanze psicotrope. Infatti, l’accertamento
dello stato di alterazione da stupefacenti richiede rigorose modalità
procedimentali che necessitano di competenze specialistiche di
tipo medico.
All’organo di polizia stradale è rimessa esclusivamente
una valutazione nel momento iniziale cioè dell’esistenza,
in concreto, del fondato sospetto dell’abuso, dell’incidente o
del risultato positivo fornito da un accertamento preliminare
(con test comportamentali o apparecchi portatili); ad esso conseguentemente,
viene attribuita solo la facoltà di accompagnare il conducente
presso le strutture sanitarie per un controllo medico più
accurato, sulla base dei cui esiti procedere poi alla denuncia
per il reato.
Accompagnamento per la visita medica
e il prelievo di campioni biologici
Quando ricorrono i presupposti sopraindicati, che rendono legittimo
l’accertamento, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo
12, cc. 1 e 2 accompagnano il conducente presso: • strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale,
• strutture sanitarie pubbliche,
• strutture accreditate o comunque a tali fini equiparate,
per l’effettuazione di una visita medica e per il prelievo di
campioni di liquidi biologici sui quali svolgere gli esami di
laboratorio necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Come per l’accertamento preliminare finalizzato alla verifica
della presenza di alcool, per questo tipo di controllo non è
prevista una procedura particolare per l’accompagnamento né
l’espletamento di formalità specifiche.
Possibilità di richiesta di esame per conducenti feriti
in incidenti
Analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza,
si è inoltre prevista la possibilità di richiedere
l’effettuazione degli esami su soggetti coinvolti in incidenti
stradali che siano sottoposti a cure mediche presso una struttura
sanitaria, con il contestuale rilascio agli organi di polizia
stradale della relativa certificazione, comprensiva del tasso
alcolemico ed estesa anche alla prognosi delle lesioni accertate,
nel rispetto della riservatezza personale.
Anche in questo caso, l’esame dei liquidi biologici prelevati,
deve essere compiuto secondo le procedure determinate dalla buona
scienza medica.
I fondi necessari per sopperire alle spese necessarie per l’effettuazione
degli accertamenti sanitari di cui si parla sono reperiti nell’ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all’art. 32 della legge 17.5.1999, n. 144.
Prelievo di liquidi biologici
Diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, dato che
l’unico strumento diretto di accertamento della presenza di sostanze
stupefacenti nell’organismo della persona controllata è
rappresentato dall’analisi di liquidi biologici, il legislatore,
superando tutte le resistenze giuridiche che si opponevano a questo
trattamento sanitario, ha consentito il prelievo di campioni di
liquidi biologici (quali, urina, saliva e sangue). Per l’accertamento
dello stato di alterazione derivante da sostanze stupefacenti
o psicotrope, è sempre ammesso anche il prelievo ematico.
La sua materiale esecuzione, tuttavia, richiede necessariamente
il consenso della persona in quanto l’atto è un accertamento
diagnostico obbligatorio ma non coattivo. Il prelievo del sangue,
infatti, è un atto che rientra nella categoria degli accertamenti
finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e
cura delle malattie, per cui non rientra tra i trattamenti sanitari
obbligatori.
L’esame più accurato sembra essere quello che prevede il
prelievo combinato di campioni di urina e di sangue. In assenza
di consenso al prelievo ematico si può procedere, in ogni
caso, agli esami urinari per la ricerca di sostanze stupefacenti.
Il consenso della persona sottoposta all’accertamento deve essere
informato, anche se non è richiesto sia fornito per iscritto.
Se il prelievo è già avvenuto ad altri fini, di
natura diagnostica-terapeutica, per i quali la persona ha già
fornito il suo consenso, i campioni prelevati possono essere utilizzati
anche per l’accertamento medico legale finalizzato all’accertamento
del reato di guida in stato di alterazione psicofisica.
Il prelievo ematico è un atto medico e, quindi, deve essere
prescritto ed effettuato sotto la supervisione di un medico, ma
può essere effettuato materialmente anche da personale
infermieristico.
Deve essere effettuato con tutte le garanzie di sicurezza imposte
dalla scienza medica e nel pieno rispetto della riservatezza e
della dignità della persona.
Metodiche di prelievo e di accertamento dello stato di alterazione
Le modalità pratiche di effettuazione dei prelievi e dello
svolgimento degli esami medico-legali sulla persona, non sono
fissate dalle norme ma sono rimesse alla diligenza del medico
incaricato di svolgere gli esami.
Lo stato di alterazione dovuta a stupefacenti o a sostanze psicotrope
è accertato attraverso le risultanze della visita medica
a cui il conducente è sottoposto correlate agli esiti del
prelievo dei liquidi biologici. Infatti, attraverso la visita
medica sono certificati i sintomi dell’alterazione psicofisica
mentre attraverso gli esami di laboratorio questi sintomi sono
posti in correlazione con l’uso recente di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Anche se non c’è un’espressa disciplina procedurale, nell’effettuazione
dei prelievi di liquidi biologici deve essere garantito il rispetto
delle regole di raccolta e di conservazione dei campioni dettate
dalla migliore scienza diagnostica. Per consentire la realizzazione
di esami di controprova o di conferma, è necessario che
tutti i campioni prelevati siano suddivisi almeno in due pari
aliquote (una per l’accertamento ed una conservata a disposizione
dell’AG per eventuali perizie successive di conferma).
Consegna dei risultati degli esami svolti sul conducente
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la certificazione attestante lo stato di alterazione, che, se
il conducente è rimasto ferito ed è stato sottoposto
a cure mediche, può essere estesa anche alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
SANZIONI
La guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di
stupefacenti, è punita con le stesse sanzioni previste
per la guida in stato di ebbrezza alcolica cioè con l’arresto
fino a 1 mese, un’ammenda e la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (raddoppiabili in
caso di recidiva nell’arco di un anno). Anche il rifiuto di sottoporsi
agli accertamenti è oggetto delle medesime sanzioni. Per
i conducenti di autobus, dei veicoli di massa complessiva superiore
a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli nel caso di guida
sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti si applica
la sanzione della revoca della patente di guida
Revisione della patente
Sulla base della certificazione positiva relativa all’uso di sostanze
stupefacenti, trasmessa senza ritardo dall’organo di polizia che
ha provveduto all’accertamento, il prefetto che dispone la sospensione
cautelare della patente deve disporre, anche con lo stesso provvedimento,
la revisione della patente, ordinando che il conducente sia sottoposto
a visita medica ai sensi dell’art. 119 CDS, finalizzata all’accertamento
del permanere dei prescritti requisiti fisici e psichici.
La comunicazione dell’obbligo sottoporsi alla revisione deve essere
fatta al conducente entro 30 giorni dalla notizia della certificazione
sanitaria e deve riportare il termine, non superiore ad ulteriori
60 giorni, entro il quale il conducente deve sottoporsi a visita.
La patente di guida resta sospesa fino all’esito positivo della
visita di revisione che deve essere comunicato al prefetto dallo
stesso trasgressore.
Sospensione cautelare della patente
A seguito della certificazione attestante lo stato di alterazione
psicofisica, il prefetto dispone la sospensione cautelare della
patente di guida ai sensi dell’art. 223 CDS, determinandone il
relativo periodo di durata sulla base della gravità del
fatto, all’eventuale recidiva e ad ogni altro elemento rilevante.
Tuttavia, se al termine di questo periodo di tempo il conducente
non si è ancora sottoposto alla prescritta visita di revisione,
la patente resta sospesa a tempo indeterminato fino all’esito
positivo della revisione.
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DEL REATO
Competenza a giudicare
La cognizione del reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti
nell’originaria formulazione del Codice apparteneva al pretore.
Dal gennaio 2002 il reato era stato trasferito alla cognizione
del giudice di pace ai sensi del DLG n. 274/2000. Per effetto
della riforma conseguente alla legge n. 214/2003, si ritiene tuttavia
che la competenza sia stata trasferita al Tribunale in composizione
monocratica.
Attività di polizia giudiziaria
Acquisiti sufficienti elementi dai quali possa desumersi la condotta
illecita del conducente che si è posto alla guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di
polizia stradale:
• procedono all’identificazione della persona, chiedendogli
di eleggere domicilio e nominare un difensore;
• sottraggono il veicolo sul quale viaggiava alla sua disponibilità
e lo affidano ad altra persona che si trova con lui (sempre che
sia accertato che anche questa non si trovi in stato di alterazione
psicofisica) ovvero, in mancanza, lo fanno trasportare e depositare
presso un soggetto autorizzato;
• ritirano immediatamente la patente di guida e la trasmettono
al prefetto per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza
(sospensione cautelare);
• redigono annotazione dell’attività svolta, sulla
base della quale è redatta la notizia di reato da inviare
all’AG.
• entro i tre giorni successivi, depositano nella cancelleria
dell’AG la certificazione medica prodotta in occasione dell’accertamento
sulla persona compiuto presso la struttura sanitaria dove hanno
accompagnato il conducente.
L’analisi dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso
di sostanze stupefacenti è considerata a tutti gli effetti
accertamento urgente sulla persona, stante la naturale modificabilità
del dato che costituisce elemento probatorio di reato. Devono
essere perciò attivate le garanzie difensive richiamate
per l’analogo accertamento dell’abuso di alcool (v. inPratica
0454).
Altri adempimenti
L’accertamento dello stato di alterazione psicofisica derivante
da assunzione di sostanze stupefacenti determina una serie di
obblighi e di adempimenti per l’organo di polizia che vi ha provveduto.
L’art. 187 CDS ne individua alcuni, e rinvia per gli altri alla
normativa sull’uso delle sostanze stupefacenti di cui al DPR 9.10.1990
n. 309 (e successive modificazioni - TU delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti) che prevede che sia tempestivamente
informato il prefetto per l’adozione delle opportune misure. Questa
informativa deve ritenersi assorbita dalla trasmissione del certificato
medico di cui si è fatto più sopra cenno. L’art.
76 del citato TU prevede, inoltre, la sospensione della patente
nei confronti di chi, dopo il secondo invito del prefetto, rifiuta
o interrompe il programma terapeutico-riabilitativo; competente
ad irrogare la sanzione è il prefetto se si tratta di prima
o di seconda violazione ed il tribunale del luogo in cui è
stato commesso il fatto per le violazioni successive.
LE NORME EUROPEE IN MATERIA DI GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI
Mentre la guida sotto l’influenza dell’alcool è stata sempre
considerata reato in tutti i paesi europei, l’uso di droghe alla
guida è stato preso in considerazione solo dagli anni ’90.
Infatti, in questo periodo, col crescente abuso di droghe è
cresciuto l’interesse sugli effetti che esse possono avere sulla
guida, per stabilire i vari metodi legali di controllo. Quasi
tutti i paesi d’Europa, trattano la materia nelle leggi sulla
circolazione stradale: fanno eccezione, tuttavia, Finlandia e
Francia che la trattano solo nei codici penali (anche Germania,
Portogallo e Spagna hanno, però, riferimenti al Codice
penale).
Sulla materia, soprattutto negli ultimi 3 anni, è notevolmente
aumentato l’interesse dell’opinione pubblica e degli Stati Europei.
Legislazione Europea
L’Unione europea ha legiferato sull’uso di stupefacenti o sull’abuso
di sostanze psicotrope che possono influenzare la sicurezza stradale
solo per quanto riguarda la determinazione dei requisiti fisici
e mentali richiesti ai conducenti per conseguire la patente di
guida.
Manca, invece, un riferimento unitario che definisca la condotta
illecita, le sostanze vietate durante la guida ed i metodi di
accertamento. Per questo motivo, nelle legislazioni dei paesi
europei si distinguono due strategie di contrasto del fenomeno:
• la politica della "tolleranza zero", in cui è
punita la guida con qualunque traccia di droga, qualsiasi effetto
abbia sul conducente; questa politica è, in genere, correlata
alla fissazione di soglie legali di sostanza presente nel sangue
e si basa, perciò, su una valutazione "presuntiva"
(come accade, anche in Italia, per la quantificazione del tasso
alcolemico).
• la politica di "valutazione delle conseguenze"
in cui il conducente è punito solo se è effettivamente
dimostrato che, per effetto della recente assunzione di droga,
la sua capacità di guida risulta effettivamente ridotta.
Ogni Stato dell’Unione ha diversamente regolamentato le conseguenze
che discendono dalla condotta illecita qualificando, l’illecito
come penale o come amministrativo a seconda delle valutazioni
sociali e criminologiche che ha ritenuto più adeguate al
proprio ordinamento.
Diverso è anche l’approccio della legislazione degli Stati
membri per quanto riguarda i presupposti necessari per il controllo
dei conducenti e le metodiche di accertamento.
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