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Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

(Decreto Dirigenziale 23 luglio 2012, n. 73)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

 

     Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

     Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

     Visto l'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

      Visto l'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;

     Considerato che l'articolo 4 comma 4 del suddetto Decreto 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione "imprese e gestori" di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

     Viste le risultanze del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, in base alle quali il Ministero si impegna a rendere disponibili dal 1° agosto 2012 alcuni dati per consentire agli Enti competenti tal une verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di viaggiatori;
Valutata pertanto l'urgenza di rendere prontamente disponibili, per il trasporto su strada di persone, i dati di cui all'articolo 4 comma 4 del Decreto 10 gennaio 2012;

     Considerata l'opportunità di utilizzare, ai fini di cui all'alinea precedente, il Portale dell'automobilista, sviluppato e gestito per effetto della Convenzione 22 marzo 2004 per la "gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi" stipulata tra il Ministero e Poste Italiane secondo il disposto dell'art. 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 

Decreta:

 

 

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Lunedì, 01 Ottobre 2012
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