Oblazione
L'oblazione è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale, id est una sorta di depenalizzazione negoziata.
Il rito de quo è disciplinato fondamentalmente agli artt. 162, 162 bis c.p. e 141 disp. att. c.p.p. (per un approfondimento dell'istituto si vedano CRISTOFANO, DIOTALLEVI, MAZZA, MAZZANTI, PADOVANI).
1. Presupposti
2. Procedimento
1. Presupposti
Presupposto oggettivo per la c.d. oblazione obbligatoria di cui all'art. 162 c.p. è che ci si trovi di fronte ad una qualsiasi contravvenzione penale punita con la sola pena dell'ammenda. In tal caso l'imputato ha il diritto soggettivo (Cfr. CRISTOFANO) di chiedere ed ottenere la depenalizzazione negoziata de qua; nella suddetta ipotesi il giudice non ha alcuna valutazione discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale.
Con la L. n. 689/1981 è stata introdotta nell'ordinamento interno l'ipotesi della c.d. oblazione facoltativa, disciplinata all'art. 162 bis c.p., che riguarda una qualsiasi contravvenzione punita con pena alternativa, id est arresto o ammenda.
La valutazione del giudice in caso di oblazione facoltativa è discrezionale sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., cristallizzati nel disposto di cui al co. 4 dell'art. 162 bis c.p. della gravità del fatto (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 47032/2007).
Mette conto precisare che le predette disposizioni di legge ordinaria sono derogabili da legge posteriore contraria.
Le contravvenzioni oblazionabili, di competenza del giudice di pace penale, non mutano tale natura sulla base delle pene applicabili ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 274/2000 (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 38540/2007).
Le attenuanti anche speciali non rendono oblazionabili reati base esclusi (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 39982/2008).
E' da ritenersi che anche i reati ancora in permanenza possano essere oggetto di oblazione (contra Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 10/1999), salva, nell'ipotesi dell'art. 162 bis c.p., la valutazione discrezionale del giudice. In altre parole, la non cessazione preventiva della permanenza, solo attraverso la sentenza dichiarativa di oblazione, non deve rilevare sic et simpliciter, bensì secondo una valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.
L'oblazione facoltativa è esclusa nel caso di applicazione effettiva (contra per una non necessaria dichiarazione giudiziale Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 17316/2006) di recidiva ai sensi dell'art. 99, co. 4 c.p., abitualità o professionalità del reato rispettivamente ai sensi degli artt. 104 e 105 c.p., oltreché quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In relazione a quest'ultima bisogna precisare come i requisiti siano due, il primo la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, e il secondo la possibilità materiale o giuridica di eliminazione delle stesse da parte del contravventore; entrambi da valutarsi d'ufficio da parte del giudice (Cfr. Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 26762/2010).
2. Procedimento
La domanda di oblazione, obbligatoria o facoltativa, può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore anche non munito di procura speciale ad hoc (Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 47923/2009).
La disciplina per la richiesta de qua deve ritenersi contenuta nell'art. 141 disp. att. c.p.p., e nella parte non divenuta incompatibile con lo stesso degli artt. 162 e 162 bis c.p. (Cfr. PADOVANI).
La domanda innanzitutto può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari al PM, il quale la trasmette unitamente agli atti del procedimento e al proprio parere al GIP. Qualora la domanda sia presentata direttamente al GIP, questi chiede gli atti e il parere sul punto al PM (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza 26 gennaio 2011, n. 2648). Il parere del PM non è vincolante, non essendo un consenso, ma deve essere vagliato specificatamente dal giudice nella motivazione, soprattutto se contrario.
Il GIP, pervenuta la richiesta, può alternativamente respingere la stessa con ordinanza e disporre la restituzione degli atti al PM, oppure accogliere con ordinanza la richiesta fissando la somma da versare e un termine per tale operazione non superiore a dieci giorni, dandone avviso all'interessato (e al difensore); il provvedimento è comunque inoppugnabile (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 20280/2010).
Il giudice, prima di effettuare la valutazione sull'oblazione, deve comunque verificare secondo il canone dell'art. 129 c.p.p. la non presenza di una causa di proscioglimento immediatamente evincibile, ma tale valutazione è diversa a seconda della fase in cui avviene ed in ragione del correlato materiale probatorio a disposizione. In particolare, nelle indagini preliminari non potrà esservi l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., tipico della sola fase processuale, e quindi se del caso vi sarà mero rigetto della richiesta di oblazione e restituzione motivata degli atti al PM, a cui quest'ultimo eventualmente potrà dare seguito con una richiesta di archiviazione.
La somma da versare, nel caso di cui all'art. 162 c.p., è di un terzo del massimo edittale dell'ammenda stabilita per la contravvenzione contestata, oltre al pagamento delle spese del procedimento, mentre nel caso di cui all'art. 162 bis c.p., è della metà del massimo edittale dell'ammenda stabilita per la contravvenzione contestata, oltre al pagamento delle spese del procedimento. La somma di denaro da versare non è rateizzabile (Cfr. Cass. Pen., sez. III, ordinanza n. 8973/2011). In caso di continuazione (o concorso formale), bisogna verificare la cifra minore risultante dal calcolo dell'oblazione avente come base di partenza le singole violazioni oppure il triplo del massimo del reato più grave. L'estinzione del reato si perfeziona con il pagamento della somma stabilita dal giudice nel termine indicato (Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 9191/2008), indifferentemente dal momento della decisione meramente dichiarativa.
Il PM, anche prima di emettere la richiesta di decreto penale, può avvisare l'indagato (e il difensore) che ha diritto di chiedere l'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. In mancanza, l'avviso deve essere contenuto nel decreto penale di condanna emesso dal GIP.
Avvenuto il versamento della somma entro il termine stabilito, se la richiesta è stata effettuata nel corso delle indagini preliminari, il GIP trasmette gli atti al PM per le sue determinazioni, altrimenti negli altri casi il giudice emette de plano sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Nel caso di richiesta di oblazione in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ultimo momento utile secondo tale procedura, il GIP chiede il parere al PM e alternativamente emette ordinanza di ammissione con stabilita la somma da versare ed il termine per il versamento entro dieci giorni con avviso all'interessato (e al difensore) senza fissare udienza, oppure emette ordinanza di rigetto e prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 464, co. 1 c.p.p. (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 25579/2010). In caso di accoglimento della domanda non si applica l'art. 75, co. 3 c.p., e quindi l'eventuale procedimento civile di risarcimento del danno da reato non è sospeso in attesa del giudicato penale.
Nel giudizio ordinario, la richiesta di oblazione sulla base dell'imputazione originaria può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e il giudice, interpretando analogicamente l'art. 135 disp. att. c.p.p., può richiedere in visione il fascicolo del PM, e all'esito della visione emettere la propria ordinanza.
In caso di rigetto per gravità del fatto con restituzione del fascicolo al PM non si applica l'art. 34 c.p.p. (Cfr. Corte Cost., ordinanza n. 370/2000). Medesima conclusione deve valere, per l'identità in ordine all'invasività della valutazione, in caso di rigetto in ragione degli altri elementi ostativi.
In caso di accoglimento, invece, deve ritenersi che il giudice del dibattimento (o dell'udienza preliminare in caso di connessione con altri reati) possa fissare il termine per il pagamento della somma per l'oblazione fino alla data di rinvio, non essendo previsto specificamente sul punto il termine di dieci giorni richiamato all'art. 141 disp. att. c.p.p.
In caso di modifica dell'imputazione originaria, non oblabile, in altra oblabile, l'imputato è rimesso in termini per la richiesta, con, in caso di accoglimento, fissazione di un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta, che, se avviene, porta a sentenza di estinzione del reato.
Qualora la diversa qualificazione del fatto avvenga in sede decisoria da parte del giudice ai sensi dell'art. 521 c.p.p., allora la restituzione nel termine può concretarsi solamente se già effettuata dall'imputato istanza, entro le conclusioni finali, per il caso di derubricazione (Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza 28 febbraio 2006, n. 7645). In tale ipotesi, se il giudice accoglie la richiesta di oblazione, esce dalla camera di consiglio con ordinanza con la quale fissa la somma da versare e il termine per il pagamento non oltre i dieci giorni, e solo avvenuto il pagamento dichiara con sentenza l'estinzione per avvenuta oblazione (contra Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 40037 del 2011).
La riqualificazione può avvenire solo quando il giudice valuta il merito del processo (Cfr. Cass. Pen., sez. III, ordinanza n. 2430/2009).
Ai sensi dell'art. 604, co. 7 c.p.p., nel caso in cui il giudice di appello rilevi l'erronea decisione del giudice di primo grado in ordine al rigetto della domanda di oblazione, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma da parte dell'imputato, e, nel caso di versamento, emette sentenza di estinzione del reato. Nei casi di sentenza inappellabile, invece, deve applicarsi l'art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., con regressione del procedimento.
Bibliografia
· CRISTOFANO, I riti alternativi al giudizio penale ordinario, Torino, 2005, 291 e ss.;
· DIOTALLEVI, sub art. 162, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di LATTANZI-LUPO, Milano, 2010, V, 293 e ss.;
· DIOTALLEVI, sub art. 162 bis, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di LATTANZI-LUPO, Milano, 2010, V, 316 e ss.;
· MAZZA, voce Oblazione volontaria (diritto penale), in Enc. dir., Milano, 1979, XXIV, 562 e ss.;
· MAZZANTI, voce Oblazione, in Nss. dig. it., Torino, 1965, XI, 720 e ss.;
· PADOVANI, sub art. 162, in Commentario sistematico al codice penale, a cura di GRASSO-PADOVANI-ROMANO, Milano, 1994, III, 97 e ss.;
· PADOVANI, sub art. 162 bis, in Commentario sistematico al codice penale, a cura di GRASSO-PADOVANI-ROMANO, Milano, 1994, III, 116 e ss.
di Ivan Borasi
da Altalex