Querela
La querela – prevista nell’art. 336 del codice di procedura penale – è l’atto con cui la persona offesa dal reato manifesta la volontà di perseguire penalmente il fatto costituente reato che essa stessa abbia subito (TONINI).
1. Nozione e caratteri generali
Ha diritto di querela “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza” (art. 120 c.p.).
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche all’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Cass. Pen., sez. V, sentenza 19 ottobre 2001, n. 43478)
Due sono gli elementi di cui si compone la querela: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al reato. Al contrario, la denuncia può essere presentata da chiunque e non deve contenere necessariamente una manifestazione di volontà.
Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Il termine si allunga e diventa di sei mesi per i delitti contro la libertà sessuale.
Quanto alla natura giuridica della querela, diversi sono stati gli approcci in dottrina con riferimento a molteplici aspetti, come ad esempio il rapporto tra l’istituto e la persona offesa, gli effetti della presenza o assenza della querela nell’ordinamento penale e il tipo di atto al quale possa essere ascritta la manifestazione di volontà in cui consiste la querela.
La querela è stata considerata alla stregua di un diritto soggettivo pubblico, presentando la corrispondenza caratteristica tra il potere giuridico di un soggetto e l’obbligo giuridico di un altro (BATTAGLINI). Inoltre, la disciplina di questo istituto deve essere ripartita tra diritto sostanziale e processuale. Come si può intuitivamente osservare, nel codice penale la querela è collocata nel capo dedicato alla persona offesa dal reato, mentre nell’ambito del codice di rito essa trova collocazione tra le condizioni di procedibilità.
Da questa duplice configurazione dell’istituto, si sono originati tre orientamenti principali sulla specifica natura della querela: uno sostanzialista, uno processualista e il terzo misto (DINACCI). Esaminando partitamente i tre orientamenti, si deve ricordare che quello sostanzialista colloca la querela nelle condizioni di punibilità, considerato che la disciplina rituale si occupa soltanto degli aspetti formali della querela, relativi principalmente all’ingresso della stessa nell’ordinamento giuridico. Il secondo orientamento sostiene la natura ibrida della querela che costituisce allo stesso tempo condizione di procedibilità e di punibilità. Il terzo, di natura prettamente processuale, inquadra la querela tra le condizioni di procedibilità, desumendo la natura di istituto processuale (ANTOLISEI). Quest’ultimo è anche l’orientamento del legislatore che indica espressamente la querela tra le condizioni di procedibilità all’interno del codice di procedura penale (art. 346).
Alcuni Autori elencano tra le conseguenze della natura processuale della querela: a) la proponibilità in sede civile dell’azione di danni patrimoniali o non patrimoniali, derivanti dal reato perseguibile a querela, anche nel caso in cui la stessa non sia stata presentata; b) nel caso in cui un reato abbia come presupposto un reato perseguibile a querela, la sua esistenza non dipende dalla proposizione della querela; c) l’aggravante di cui all’art. 61, n. 2 c.p. sussiste anche se per il reato-fine non è stata presentata querela (RONCO – ARDIZZONE).
La querela è una condizione di punibilità e di procedibilità. Per la sua efficacia non occorrono formule sacramentali, ma è sufficiente che risulti la volontà inequivoca di voler perseguire penalmente il colpevole del fatto lamentato (Cass. Pen., sentenza 20 febbraio 1973, n. 1445).
2. La titolarità del diritto di querela
Di regola la titolarità e l’esercizio del diritto di querela coincidono in capo allo stesso soggetto,vale a dire la persona offesa dal reato, tuttavia sussistono delle eccezioni quando gli offesi dal reato siano i minori di anni 14 e gli interdetti a causa di infermità di mente, per i quali il diritto di querela è esercitato dal tutore o da un curatore speciale nel caso in cui non vi sia chi ne abbia la rappresentanza oppure chi la esercita si trovi con la medesima persona in conflitto di interessi.
La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 c.p. deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. Ne consegue che nel reato di ragion fattasi, poiché l’interesse al ricorso obbligatorio alla giurisdizione viene in rilievo solo se la violazione del cosiddetto monopolio giurisdizionale è accompagnata da violenza sulle cose o alla persona, nel bene protetto rientrano anche le valutazioni attinenti alla parte privata che rimane vittima dell’azione violenta di chi pretende di farsi ragione di sé, sicché persona offesa è anche colui che si trova nella possibilità di esercitare il contenuto di qualsiasi diritto in quanto titolare dell’apparentia juris (Cass. Pen., sentenza 5 maggio 2004, n. 21090).
Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato più ipotesi al fine di individuare concretamente il titolare del diritto di querela. Ad esempio, nel caso in cui il soggetto passivo del reato possa essere identificato con un ente collettivo – dotato o meno di personalità giuridica - è necessario distinguere tra l’organo sociale abilitato alla deliberazione di querela e il soggetto che concretamente è legittimato a manifestare la decisione, presentando formalmente l’atto di querela. Non si deve dimenticare, infatti, che spesso l’organo destinato a formare la volontà del soggetto è distinto rispetto all’organo-rappresentante, con la necessità di dimostrare la corrispondenza tra il potere di procedere espresso dal secondo con le determinazioni del primo (RONCO – ARDIZZONE) .
Altre ipotesi sono relative al falso in scrittura privata ex art. 485 c.p. Per la consumazione del reato occorre non solo l’attività di formazione della falsa scrittura, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Per questo motivo si è ritenuto che la persona offesa dal reato, in questo caso, non sia solo colui il cui interesse all’autenticità della scrittura sia già configurabile prima dell’uso, ma anche chi, pur non essendo l’autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulti titolare di un interesse che riceva pregiudizio attraverso l’uso del documento (Cass. Pen., sez. II, sentenza 20 febbraio 1987).
Si osserva che nel reato di truffa il diritto di querela è riconosciuto essenzialmente al soggetto che risente delle conseguenze patrimoniali del fatto e non a colui che sia stato indotto in errore dagli altrui artifizi e raggiri (RONCO – ARDIZZONE)
La migliore dottrina preferisce parlare, più che di un diritto di querela, di un potere di querela, anche se non esistono indicazioni favorevoli neppure nel codice di rito (BERTOLINO). In ogni caso, qualunque tesi si accolga, la titolarità della querela spetta alla persona offesa dal reato, cioè al titolare del bene giuridico tutelato dalla norma.
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Nel caso in cui la querela sia già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato (art. 126 c.p.)
3. Il contenuto della querela
In linea generale, la querela deve contenere la descrizione del fatto costituente reato, con eventuali notizie sull’autore e sulle prove. Al querelante, tuttavia, non compete dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo procedere ad una esposizione sia pure succinta del fatto nel senso materialistico storico (Cass. Pen., sez. V, sentenza 29 aprile 1985, n. 4043). Ciò che deve essere chiaramente contenuto nella querela è la manifestazione di volontà del querelante che il colpevole sia punito. In questo senso, la giurisprudenza ha stabilito che la formula denuncio ad ogni effetto di legge debba essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato e conferisce quindi all’atto valore di querela (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 14 dicembre 2006, n. 40770).
La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Cass. Pen., sentenza 26 luglio 2002, n. 28851).
La querela, infine, deve contenere la sottoscrizione del querelante, che dovrà essere autenticata nei casi di recapito non personale da parte dello stesso. Quanto ai termini, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124, co. 1 c.p.).
4. Limitazioni
Nel caso in cui il querelante abbia voluto limitare l’azione penale ad uno o ad alcuni dei reati punibili a querela, non è permesso al giudice procedere anche per gli altri. Tuttavia, nel caso in cui il querelante si sia limitato ad esporre i fatti di cui chiede la sanzione, l’interpretazione della querela spetta al giudice di merito, che può individuare, con obbligo di motivare adeguatamente e logicamente, i reati per i quali è stata proposta la querela (Cass. Pen., sez. III, sentenza 7 febbraio 1984, n. 1075).
Quanto alla interpretazione della querela, trattandosi di atto negoziale, dovrà essere effettuata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e ss. del codice civile, poiché per la sua validità non è necessario l’uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che da tutto il contesto dell’atto si evinca chiaramente l’accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunziato (Cass. Pen., sentenza 28 maggio 1986 n. 4554).
E’ opportuno evidenziare che la querela rende perseguibili tutti gli illeciti penali che si ravvisano nell’esposizione dei fatti, tranne che essa sia espressamente limitata ad uno o ad alcuni reati.
5. Remissione della querela
Con la remissione della querela, il querelante revoca, mediante una manifestazione - esplicita o implicita – di volontà, con il consenso del querelato, la sua domanda di sanzione. In buona sostanza, si tratta della rinuncia “al diritto di mantenere operativa la sua dichiarazione di volontà, necessaria per il promovimento dell’azione penale” (MANZINI).
Secondo la migliore dottrina, la remissione della querela rientra tra la cause di estinzione del reato. Tuttavia, secondo altri orientamenti, pur riconoscendo che la remissione incide anche processualmente, ne individua la natura giuridica sostanziale (ROMANO). Secondo la Corte Costituzionale la remissione consiste in una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dal reato dichiara di non persistere nella richiesta di punizione del reo formulata con la querela stessa. In buona sostanza, si tratta di un atto di revoca della querela che, se accettato dal querelato, fa cessare l’azione penale iniziatasi in seguito all’esercizio del diritto di querela, determinando l’estinzione del diritto di punire e quindi del reato (Corte Cost., sentenza 31 maggio 1995, n. 211).
La remissione della querela può assumere carattere processuale o extraprocessuale. Nel primo caso vi è esclusivamente forma espressa, mentre nella extraprocessuale potrà esservi una manifestazione in forma espressa o tacita.
La remissione potrà intervenire soltanto prima della condanna, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente (art. 152, co. 3 c.p.). Non è possibile sottoporre a termine o condizioni la remissione, né è possibile la rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Bibliografia
· ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003;
· BATTAGLINI., La querela, Torino, 1958;
· BELTRANI, MARINO e PETRACCI, a cura di, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Napoli, 2010;
· MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, Padova, 2005;
· MESSINA – SPINNATO, Manuale breve Diritto Penale, Milano, 2011;
· PAGLIARO, Il Diritto Penale fra norma e società, Milano, 2009;
· RONCO, ARDIZZONE, Codice penale ipertestuale. Commentario con banca dati di
· Giurisprudenza e legislazione, Torino, 2007;
· SANTORO, Querela, in NN.D.I., XIV, Torino, 1967, p. 64 e ss.;
· VOLPE, Querela, in Digesto pen. X, Torino, 1995, 552;
· STEFANI, a cura di, in Codice dell’indagine difensiva penale. Commentato ed annotato con la giurisprudenza, Milano, 2011.
di Alessandro Ferretti
da altalex.com