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Patente - Patente a punti - Decurtazione - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente - Opposizione - Ammissibilità.

(Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2008, n. 20544)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente deve essere proposta innanzi al giudice ordinario. 
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta comporta solo un'incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata, ma, non è impeditivo delle opposizioni (di cui agli artt. 203 e 204 bis C.d.S.) che abbiano ad oggetto esclusivamente le sanzioni accessorie. (Nella fattispecie l'opponente aveva contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell'istituzione dei corsi per recupero del punteggio).

 

 



 
 

Lunedì, 28 Luglio 2008
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