L’articolo
46 del Codice della Strada definisce i veicoli come tutte le macchine
di qualsiasi specie che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade;
inoltre non rientrano in questa definizione quelle per uso di bambini
o di invalidi, anche se asservite da motore, che devono presentare caratteristiche
costruttive tali da non determinare il superamento di particolari limiti
di cui:
1. lunghezza massima 1,10 m
2. larghezza massima 0,50 m
3. altezza massima 1,35 m
4. sedile monoposto
5. massa in ordine di marcia 40 kg
6. potenza massima del motore 1 kw
7. velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore
Nota: i punti 1 e 2 sono soggetti a prescrizioni - vedi articolo
196 Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada.
I monopattini elettrici sono contemplati nell’articolo 190 comma
8° del Codice della Strada con la definizione "acceleratori
di andatura" .
Una comunicazione del Ministero dell’Interno indirizzata all’Ufficio
Territoriale del Governo di Rimini in merito alla classificazione giuridica
dei monopattini elettrici, datata 14 ottobre 2002, rileva che il veicolo
in questione non trova attualmente una precisa collocazione nell’ordinamento
giuridico italiano, poiché risulta essere un acceleratore di
velocità (sia pure dotato di un motore elettrico ausiliario)
la cui circolazione sulla strada è vietata.
Inoltre tenuto conto che il Codice della Strada definisce la pista ciclabile
come la parte della strada riservata esclusivamente alla circolazione
dei velocipedi, la stessa circolare ritiene che tali acceleratori di
velocità non possono essere ammessi a circolare sulle aree ad
uso pubblico, ma solo in aree private dove non trovano applicazione
le norme del Codice della Strada.
Una ulteriore comunicazione del Ministero dell’Interno datata 10 luglio
2003 ha confermato la mancata classificazione dei monopattini elettrici
tra i veicoli, come definiti dal Codice della strada, "trattandosi
di acceleratori di velocità ai sensi dell’articolo 190 del C.d.S.
e come tali esclusi dalla possibilità di essere utilizzati sia
sulla carreggiata stradale (articolo 190 comma 8), sia sul marciapiede
(articolo 190, comma 9), in questo caso solo se tale uso possa creare
situazioni di pericolo per gli altri pedoni".
PRESCRIZIONI: I monopattini elettrici che per ragioni costruttive
siano idonei a superare la velocità di 6 km/h rientrano nell’ambito
della applicazione della direttiva 2002/24/CE concernente l’omologazione
dei veicoli a due e tre ruote.
Così pure per i microciclomotori elettrici, la circolare
ministeriale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5
ha esaustivamente argomentato quanto segue:
• ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento
della Direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi
una velocità massima - per costruzione - superiore
a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né
costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda
delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori
o tra i motoveicoli;
• perciò sussiste per i predetti veicoli l’obbligo della
procedura di omologazione ( D.M. 2 maggio 2001 n. 277 ) e la loro circolazione
è consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati
negli articoli rispettivamente 97 (formalità necessarie per la
circolazione dei ciclomotori) e 93 ( formalità necessarie per
la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del Codice
della Strada;
• inoltre si ritiene che i microciclomotori elettrici non possano
essere ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall’articolo
190/8° del Codice della Strada trattandosi di veicoli non funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare che caratterizza tali mezzi.
Un’altra
peculiarità riguarda i velocipedi a motore che anche se
ad alimentazione elettrica e disinseribile, rientrano nella categoria
dei ciclomotori e pertanto sono soggetti alle medesime verifiche tecniche
previste per tale categoria, oltre l’obbligo del casco per il conducente
con la relativa copertura assicurativa del veicolo in questione.
La circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datata
15 dicembre 1997 precisa che diversa è l’ipotesi dei velocipedi
con pedalata assistita elettricamente in cui l’azione propulsiva
fornita dal motore (solamente di tipo elettrico) interviene esclusivamente
quando la coppia muscolare applicata ai pedali è diversa da zero
e comunque si interrompe non appena il veicolo supera la velocità
di 25 km/h.
In questo caso il veicolo rientra tra i velocipedi e pertanto non deve
essere sottoposto ad accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione o ad omologazione per essere ammesso alla circolazione.
La modifica dell’articolo 50 del Codice della Strada ha introdotto
nella fattispecie dei velocipedi proprio le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 kw e la cui alimentazione è progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o
prima se il ciclista smette di pedalare.
NOTA: Il Ministero dell’Interno con una circolare del
10 luglio 2003 ha precisato che soltanto "entro i limiti fissati
dall’articolo 50 del Codice della Strada il mezzo, classificato velocipede,
è disciplinato dall’articolo 68 C.d.S. (caratteristiche costruttive
e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) per quanto
riguarda le caratteristiche funzionali, nonché i dispositivi
di equipaggiamento di cui deve disporre, e dall’articolo 182 C.d.S.
per quanto riguarda i comportamenti dei conducenti di velocipede durante
la circolazione su strada".
Laddove invece superato uno di tali limiti il veicolo non può
che essere classificato tra i ciclomotori.
OSSERVAZIONI
La modalità di funzionamento è la vera differenza che
esiste tra la bicicletta elettrica e la bicicletta a pedalata assistita,
ovvero:
• la bicicletta elettrica è dotata di un acceleratore
che distribuisce potenza indipendentemente dall’azione della pedalata
(è classificata CICLOMOTORE);
• la bicicletta a pedalata assistita è dotata di
un motore elettrico dove la sua azione propulsiva interviene elusivamente
quando siano già stati azionati i pedali e si interrompe se il
ciclista smette di pedalare (è classificata VELOCIPEDE).
ATTENZIONE: Alcune tipologie di biciclette a pedalata
assistita presentano tra le componenti costruttive del veicolo, oltre
ad un acceleratore, un dispositivo commutatore che permette di intercambiare
la caratteristica della pedalata assistita con la funzionalità
tipica del ciclomotore; infatti nonostante il conducente non proceda
a pedalare, tramite l’acceleratore si trasmette energia potenziale al
velocipede che comincia a muoversi regolarmente fino a portarsi ad una
velocità approssimativa compresa tra i 20 e 25 km/h.
Ma questa caratteristica è palesemente in violazione al dettato
prescrittivo dell’articolo 50 del Codice della Strada (l’erogazione
di potenza nominale continua cessa se il ciclista smette di pedalare
e non si distribuisce se il ciclista non pedala), laddove è evidente
che la funzionalità sopradescritta è esclusivamente quella
di un ciclomotore; pertanto tali velocipedi "a pedalata assistita"
e nello stesso tempo "elettrici con acceleratore", per circolare
sono soggetti alla normativa prevista per i ciclomotori.
Opportuno sarà segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato coloro che effettuano campagne pubblicitarie per questa
fattispecie di velocipedi definiti a pedalata assistita, ma che si possono
identificare (con questa caratteristica) come "velocipedi elettrici",
nonché chi li commercializza.
*
Ispettore Capo della Polizia Stradale.