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Articoli 04/08/2004

Monopattini elettrici - Microciclomotori elettrici Velocipedi elettrici a pedalata assistita

Monopattini elettrici - Microciclomotori elettrici Velocipedi elettrici a pedalata assistita

a cura di Franco Medri*

L’articolo 46 del Codice della Strada definisce i veicoli come tutte le macchine di qualsiasi specie che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade; inoltre non rientrano in questa definizione quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, che devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento di particolari limiti di cui:

1. lunghezza massima 1,10 m
2. larghezza massima 0,50 m
3. altezza massima 1,35 m
4. sedile monoposto
5. massa in ordine di marcia 40 kg
6. potenza massima del motore 1 kw
7. velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore

Nota: i punti 1 e 2 sono soggetti a prescrizioni - vedi articolo 196 Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada.

I monopattini elettrici sono contemplati nell’articolo 190 comma 8° del Codice della Strada con la definizione "acceleratori di andatura" .
Una comunicazione del Ministero dell’Interno indirizzata all’Ufficio Territoriale del Governo di Rimini in merito alla classificazione giuridica dei monopattini elettrici, datata 14 ottobre 2002, rileva che il veicolo in questione non trova attualmente una precisa collocazione nell’ordinamento giuridico italiano, poiché risulta essere un acceleratore di velocità (sia pure dotato di un motore elettrico ausiliario) la cui circolazione sulla strada è vietata.
Inoltre tenuto conto che il Codice della Strada definisce la pista ciclabile come la parte della strada riservata esclusivamente alla circolazione dei velocipedi, la stessa circolare ritiene che tali acceleratori di velocità non possono essere ammessi a circolare sulle aree ad uso pubblico, ma solo in aree private dove non trovano applicazione le norme del Codice della Strada.
Una ulteriore comunicazione del Ministero dell’Interno datata 10 luglio 2003 ha confermato la mancata classificazione dei monopattini elettrici tra i veicoli, come definiti dal Codice della strada, "trattandosi di acceleratori di velocità ai sensi dell’articolo 190 del C.d.S. e come tali esclusi dalla possibilità di essere utilizzati sia sulla carreggiata stradale (articolo 190 comma 8), sia sul marciapiede (articolo 190, comma 9), in questo caso solo se tale uso possa creare situazioni di pericolo per gli altri pedoni".

PRESCRIZIONI: I monopattini elettrici che per ragioni costruttive siano idonei a superare la velocità di 6 km/h rientrano nell’ambito della applicazione della direttiva 2002/24/CE concernente l’omologazione dei veicoli a due e tre ruote.
Così pure per i microciclomotori elettrici, la circolare ministeriale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5 ha esaustivamente argomentato quanto segue:

• ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima - per costruzione - superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli;

• perciò sussiste per i predetti veicoli l’obbligo della procedura di omologazione ( D.M. 2 maggio 2001 n. 277 ) e la loro circolazione è consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli articoli rispettivamente 97 (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 ( formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del Codice della Strada;

• inoltre si ritiene che i microciclomotori elettrici non possano essere ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall’articolo 190/8° del Codice della Strada trattandosi di veicoli non funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare che caratterizza tali mezzi.

Un’altra peculiarità riguarda i velocipedi a motore che anche se ad alimentazione elettrica e disinseribile, rientrano nella categoria dei ciclomotori e pertanto sono soggetti alle medesime verifiche tecniche previste per tale categoria, oltre l’obbligo del casco per il conducente con la relativa copertura assicurativa del veicolo in questione.
La circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datata 15 dicembre 1997 precisa che diversa è l’ipotesi dei velocipedi con pedalata assistita elettricamente in cui l’azione propulsiva fornita dal motore (solamente di tipo elettrico) interviene esclusivamente quando la coppia muscolare applicata ai pedali è diversa da zero e comunque si interrompe non appena il veicolo supera la velocità di 25 km/h.
In questo caso il veicolo rientra tra i velocipedi e pertanto non deve essere sottoposto ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione o ad omologazione per essere ammesso alla circolazione.

La modifica dell’articolo 50 del Codice della Strada ha introdotto nella fattispecie dei velocipedi proprio le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw e la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

NOTA: Il Ministero dell’Interno con una circolare del 10 luglio 2003 ha precisato che soltanto "entro i limiti fissati dall’articolo 50 del Codice della Strada il mezzo, classificato velocipede, è disciplinato dall’articolo 68 C.d.S. (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) per quanto riguarda le caratteristiche funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento di cui deve disporre, e dall’articolo 182 C.d.S. per quanto riguarda i comportamenti dei conducenti di velocipede durante la circolazione su strada".
Laddove invece superato uno di tali limiti il veicolo non può che essere classificato tra i ciclomotori.

OSSERVAZIONI
La modalità di funzionamento è la vera differenza che esiste tra la bicicletta elettrica e la bicicletta a pedalata assistita, ovvero:

• la bicicletta elettrica è dotata di un acceleratore che distribuisce potenza indipendentemente dall’azione della pedalata (è classificata CICLOMOTORE);

• la bicicletta a pedalata assistita è dotata di un motore elettrico dove la sua azione propulsiva interviene elusivamente quando siano già stati azionati i pedali e si interrompe se il ciclista smette di pedalare (è classificata VELOCIPEDE).

ATTENZIONE: Alcune tipologie di biciclette a pedalata assistita presentano tra le componenti costruttive del veicolo, oltre ad un acceleratore, un dispositivo commutatore che permette di intercambiare la caratteristica della pedalata assistita con la funzionalità tipica del ciclomotore; infatti nonostante il conducente non proceda a pedalare, tramite l’acceleratore si trasmette energia potenziale al velocipede che comincia a muoversi regolarmente fino a portarsi ad una velocità approssimativa compresa tra i 20 e 25 km/h.
Ma questa caratteristica è palesemente in violazione al dettato prescrittivo dell’articolo 50 del Codice della Strada (l’erogazione di potenza nominale continua cessa se il ciclista smette di pedalare e non si distribuisce se il ciclista non pedala), laddove è evidente che la funzionalità sopradescritta è esclusivamente quella di un ciclomotore; pertanto tali velocipedi "a pedalata assistita" e nello stesso tempo "elettrici con acceleratore", per circolare sono soggetti alla normativa prevista per i ciclomotori.
Opportuno sarà segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato coloro che effettuano campagne pubblicitarie per questa fattispecie di velocipedi definiti a pedalata assistita, ma che si possono identificare (con questa caratteristica) come "velocipedi elettrici", nonché chi li commercializza.

* Ispettore Capo della Polizia Stradale.

 


a cura di Franco Medri

Mercoledì, 04 Agosto 2004
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