Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Omessa manutenzione da parte del soggetto ad essa preposto - Responsabilità penale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di lesioni occorse ad un ciclista a seguito di caduta provocata da una buca nel manto stradale.
La penale responsabilità del soggetto preposto alla manutenzione di una via pubblica per eventi lesivi dei quali taluno sia rimasto vittima a causa di irregolarità riconducibili a difetto di detta manutenzione non può essere esclusa - ferma restando la possibilità del concorso di colpa da parte dell'interessato - per il solo fatto che trattisi di irregolarità non aventi il carattere di insidia o trabocchetto, ma solo quando l'evento, per le sue connotazioni di abnormità ed eccezionalità, sia riconducibile a caso fortuito, con esclusione, quindi, del nesso di causalità tra esso e la condotta omissiva posta in essere dall'imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto dal reato di lesioni colpose il responsabile del servizi di manutenzioni esterne e di polizia municipale di un Comune, cui detto reato era stato addebitato in relazione alle lesioni che un ciclista aveva riportato a seguito di una caduta a terra dovuta alla presenza di una buca al centro della carreggiata da lui percorsa).