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Corte di Cassazione 25/09/2012

Fatto illecito del minore: genitori responsabili se non danno prova contraria

(Cass. Civ., sez. III, 25 settembre 2012, n. 16265)

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ritiene responsabile il genitore del minore, ai sensi dell’art. 2048 c.c., che impossessatosi del motorino senza consenso degli stessi, provoca lesioni da incidente stradale.

La sentenza del 28 giugno-25 settembre 2012, n. 16265, pone due ordini di problematiche, una in iudicando ed una in procedendo.

Sotto il primo aspetto la Suprema Corte ritiene responsabile i genitori del minore, ai sensi dell’art. 2048 c.c., che abbia cagionato un danno da fatto illecito.

Nel caso di specie il ragazzo, che all’epoca del fatto era minorenne, investiva un coetaneo, anch’egli minorenne, con il suo motorino sottratto senza il consenso dei genitori.

L’ultimo comma dell’art. 2048 c.c. prevede la scriminante dalla responsabilità dei genitori solo se provano di non aver potuto impedire il fatto. Tale onere probatorio è inteso come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art. 147 c.c. e cioè quello dell’educazione consona ed alla vigilanza sulla condotta della prole.

Ed è proprio su questo punto che la Cassazione rigetta uno dei motivi di gravame proposti dal genitore del minore danneggiante, che vistosi condannare in primo grado, ed in sede di impugnazione, propone ricorso in cassazione.

La quale ritiene che non sia stata fornita la prova liberatoria della responsabilità, ribadendo che la apprensione furtiva del veicolo non esonera di per sé dalla propria responsabilità nemmeno il proprietario.

La seconda questione che pone in rilievo la sentenza in commento è la legittimazione dell’esercente la patria potestà sul minore, nel proporre impugnazione quando ormai il figlio sia divenuto maggiorenne.

Ritiene il genitore del danneggiante, che essendo stato condannato in proprio ai sensi dell’art. 2048 c.c. fosse legittimato a proporre impugnazione anche per il figlio.

La Suprema Corte, diversamente, ritiene che il danneggiante ormai maggiorenne dovesse lui costituirsi, e che il padre non poteva costituirsi anche per il figlio ma solo in proprio essendo la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. una responsabilità solidale.

(Nota di Mauro Lanzieri)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 giugno – 25 settembre 2012, n. 16265

Massima e testo integrale

 

da Altalex

Martedì, 25 Settembre 2012
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