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Articoli 09/10/2012

La Cassazione condanna Comune e società di manutenzione al risarcimento danni per il mal funzionamento dell’impianto semaforico

di Simonato Girolamo*
Foto di repertorio dalla rete

Ardea - Incidente per due semafori verdi: risarcisce il Comune

Fonte: Latina oggi notizie del 10 settembre 2012

 

Ardea (LT)
I protagonisti di questa paradossale vicenda sono due automobilisti, entrambi della provincia di Roma, che stanno per intascare una grande somma di denaro. A causa del cattivo funzionamento dei semafori sono stati coinvolti in un incidente stradale e adesso è stata riconosciuta al Comune la pari responsabilità quale proprietario della strada e alla società di manutenzione. L’incidente, infatti, è avvenuto perché il semaforo segnava verde in entrambe le direzioni contrapposte da cui provenivano i veicoli.

Prendendo spunto dalla citata notizia, ho analizzato la sentenza e il fatto.
Se l’incidente stradale è provocato dal malfunzionamento di un impianto semaforo e non da comportamenti non consono alle norme stradali degli automobilisti, la responsabilità è del Comune di appartenenza dell’impianto semaforico e della società che ne effettua la manutenzione.
Il risarcimento dei danni è a carico del Comune, in quanto proprietario della strada, nonché della società alla quale è affidata la manutenzione del semaforo, in ragione dell’obbligo contrattuale di provvedere al controllo di efficienza del dispositivo.


La Corte di Cassazione, III sez. civile, con la sentenza 14927/2012, ha quindi stabilito che, agli automobilisti che subiscono un danno in conseguenza delle anomalie per l’impianto semaforico non funzionante correttamente, nel caso di specie luce verde in ambo i lati dell’intersezione stradale, la spettanza al risarcimento è del Comune e dalla società di manutenzione, dei quali viene riconosciuta la responsabilità concorrente e solidale.
Questa interessante sentenza della Corte di Cassazione pone l’accento sul delicato problema del malfunzionamento del semaforo e degli incidenti stradali da esso derivanti.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14927/2012, ha rigettato il ricorso proposto dalla ditta di manutenzione dell'impianto semaforico, sulla base del rapporto della polizia stradale e a modifica della precedente sentenza del Giudice di Pace adito, accogliendo l'istanza risarcitoria proposta dai conducenti coinvolti nel sinistro stradale che aveva riconosciuto sia la responsabilità:
• del Comune di Ardea; quale proprietario dell’impianto semaforico
• della ditta S. s.r.l., in quanto contrattualmente responsabile a provvedere alla manutenzione ed al controllo dell’efficienza tecnica dei dispostivi di accensione a fasi alterne delle lanterne semaforiche veicolari.


In secondo grado, con sentenza del 13.3.2012 il Tribunale di Roma, a modifica della decisione del Giudice di Pace, ha ritenuto la responsabilità concorrente in egual misura ex art. 2055 c.c.(responsabilità solidale) della società S. s.r.l., quale società addetta alla manutenzione dell’impianto semaforico, e del Comune di Ardua, quale proprietario, ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), accogliendo la domanda di risarcimento dei danni proposta da due automobilisti, per danni riportati a seguito del sinistro stradale, dovuto al malfunzionamento dell’impianto semaforico, di proprietà del Comune e concesso, con apposito provvedimento amministrativo, in manutenzione alla ditta S.
Il mal funzionamento era dovuto al fatto che tale dispositivo segnalava costantemente e contemporaneamente la luce verde in ambedue le direzioni da cui provenivano i veicoli scontratisi; così il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda della società di risarcimento dei danni riportati dal semaforo a causa dello scontro.
Il tribunale, sulla base del rapporto di polizia stradale, è arrivato a stabilire che il semaforo posto all’incrocio dove l’incidente è avvenuto era mal funzionante.
Tale circostanza è stata riferita anche da uno dei verbalizzanti presenti sul posto, il quale ha riferito che effettivamente l’impianto semaforico segnalava contemporaneamente la luce verde in entrambe le direzioni.


Sulla base degli accertamenti svolti, il giudice di merito è arrivato a concludere quindi che proprio il malfunzionamento del semaforo è stata la causa esclusiva dell’incidente, condannando quindi sia il comune di Ardua che la ditta S. in quanto tenuta per obblighi contrattuali assunti in precedenza, a verificare e monitorare il corretto funzionamento del dispositivo elettronico, condannandoli, pertanto, al risarcimento dei danni.
Di conseguenza la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con questa pronuncia la Cassazione ha preso precisa posizione in tema di sinistri stradali dovuti a malfunzionamento del semaforo.
L’orientamento è quello di non ritenere esente da colpe la società manutentrice per il solo fatto che la stessa non sia proprietaria del dispositivo ma solo tenuta a controllarne l’efficienza e il corretto funzionamento, affermandone la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c


La responsabilità è solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere, per una violazione o comunque per un' obbligazione, in posizione di parità: in questo caso colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati. La responsabilità solidale è ignorata nell'ambito del diritto penale a ragione del principio di personalità della pena, mentre è frequente il suo impiego in ambito civile o amministrativo: in particolare per l'art. 2055 C.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; allo stesso modo sono previste alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di violazioni amministrative, nei confronti di soggetti diversi dall'autore dell'illecito, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra questi e l'agente o tra questi e l'oggetto dell'azione, come ad esempio nel caso della responsabilità della persona giuridica per la condotta antigiuridica del suo dipendente o rappresentante.

 

Comandante P.L. Montagnana *

 


 

Martedì, 09 Ottobre 2012
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