Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser - Mancata documentazione fotografica della violazione - Legittimità - Rilevazione della velocità mediante documentazione fotografica e video - Art. 4 D.L. n. 121/2002 - Abrogazione del precedente sistema di rilevazione della velocità - Esclusione.
In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della strada e dall'art. 345 del D.P.R. n. 495 del 1992, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti da accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto quest'ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video.