Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell'amministrazione - Omessa manutenzione Pericolo occulto - Danni cagionati a conducente di motociclo - Responsabilità dell'ente proprietario della strada e della società cui ha affidato la manutenzione - Sussistenza.
Il Comune in qualità di ente proprietario della strada e la società cui il medesimo ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali sono entrambi responsabili (nella misura del 50%) dei danni occorsi a conducente di ciclomotore per difetto di manutenzione del fondo stradale. Infatti, da un lato, il Comune, pur potendolo e dovendo lo fare in ragione dei suoi obblighi di vigilanza, tutela del patrimonio e della sicurezza nella circolazione stradale, non ha provveduto a segnalare un difetto strutturale delle sue strade, dall'altro, la società di gestione non è intervenuta in via autonoma, pur potendolo e dovendolo fare a termini di contratto quale gestore di un pubblico servizio anche in assenza di specifica segnalazione.