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Articoli 04/08/2004

L’identificazione delle persone indagate ed informate sui fatti, inerenti sinistri stradali con lesioni personali colpose e/o omicidio colposo

L’identificazione delle persone
indagate
ed informate sui fatti, inerenti sinistri stradali con lesioni personali colpose e/o omicidio colposo

a cura di Giovanni Fontana*

Uno dei servizi principali della polizia stradale, è quello relativo alla rilevazione degli incidenti stradali (art. 11/1°, lett. b, cod. str.) e quindi, l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 11/1°, lett. a, cod. str.) riconducibili al sinistro, nonché l’acquisizione dell’eventuale notizia del reato di lesione od omicidio colposo (art. 589 s. c.p.); la ricerca dei suoi autori, delle persone offese e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; l’assicurazione delle fonti di prova e di quant’altro può servire per l’applicazione della legge penale (artt. 55, 326 ss. c.p.p.).
Vero è, che quanto più è complesso il sinistro, tanto più è difficile individuare compiutamente i soggetti attivi e passivi del reato, nonché le persone che possono compiutamente riferire le relative notizie. E’ ben evidente, infatti, che i diritti e le garanzie dell’imputato (art. 60 c.p.p.) si estendono alla persona sottoposta alle indagini e che, tra i primi atti di p.g., cui è presente l’indagato, v’è proprio quello della verifica della sua identità personale (artt. 66, 349 c.p.p.) e l’invito a quest’ultimo, di dichiarare o eleggere, il domicilio per le notificazioni (art. 161/1° c.p.p.).
V’è anche da precisare, che la fase dell’indagine preliminare è caratterizzata dalla compilazione di atti (metodo inquisitorio), che solo raramente e secondo precise procedure codificate, possono confluire nella vera e propria fase processuale; caratterizzata quest’ultima, dal contraddittorio tra le parti (rito accusatorio).
Da qui discende, l’esigenza di costruire una “metodologia operativa”, che permetta alla polizia stradale, di individuare fin dal primo atto di indagine preliminare, le persone inquisite, sì da garantire una procedura conforme alle regole di diritto precostituite.

L’INDAGINE PRELIMINARE
Oggetto dell’indagine preliminare, lo abbiamo appena accennato, è la ricerca dell’autore materiale, di uno o più reati, riconducibili al sinistro stradale: abbiamo già elencato le lesioni e l’omicidio colposo, ma vi possiamo aggiungere l’omissione di assistenza e/o di soccorso di cui all’art. 189, commi 6 e 7 del doc. str. ed altri tipi di reato.
Ciò che più conta, in questo caso, è capire quando e chi è l’autore materiale di un reato e quindi, indicare, seppur a grandi linee, che cosa è il reato.
Formalmente, il reato, dunque l’illecito penale, corrisponde alla violazione di una norma sanzionata con una delle pene principali indicate nell’art. 17 c.p.; in termini più concreti ed utili (finalizzati, per questo e per sua esclusione, alla ricerca della persona offesa dal reato, che subisce quindi, il comportamento illecito del suo autore materiale), il reato tende ad offendere un bene giuridico che, non necessariamente corrisponde ad una cosa, quanto piuttosto, è la “cosa” che può formare oggetto di diritto: il titolare di questo bene, è la persona offesa dal reato; chi lo offende o lo minaccia, è l’autore materiale del reato.
Certamente, durante l’indagine sul sinistro stradale, molte saranno le persone che risulteranno sottoposte all’indagine (in senso lato): ma, in senso finalistico, solo quelle che hanno posto in essere una fattispecie concreta, che rientra in una delle fattispecie astrattamente previste dalla norma di riferimento.
Potrà ben accadere, che chi ha riportato delle lesioni, è anche chi ha causato il sinistro, dalle quali le lesioni stesse sono derivate; e siccome nel reato di lesioni personali colpose, il delitto è procurato da chi cagiona “ad altri” una lesione personale (art. 582 c.p.), è ben evidente che chi provoca delle lesioni a se stesso, non è perseguibile e, quindi, non è neppure indagabile.

Questo per precisare, che non sempre, chi sembra essere “vittima” del sinistro, lo è poi realmente.
Certamente, nel caso dell’omicidio colposo, così come nel caso dell’omissione di soccorso di cui all’art. 189/7° da poco citata, i tempi tecnici per l’indagine preliminare e la successiva comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.), risulteranno assai ristretti, che non anche nell’ipotesi riconducibile alle lesioni personali colpose e al delitto di omissione di assistenza o fuga - come dir si voglia - di cui all’art. 189/6° cod. str.(2). Resta il fatto, che nell’un caso, come nell’altro, la p.g. comunica le generalità della persona indagata, solo quando ciò sia possibile: per quanto banale, possa essere ricordarlo.
Certamente, solo allorquando la polizia stradale avrà ottenuto un minimo (ma convincente) indizio di responsabilità a carico di taluno, potrà ritenere quest’ultimo, persona indagata sui fatti; ciò non presupporrà affatto, è bene dirlo, una sorta di condanna preventiva, quanto piuttosto una evidente forma di garanzia preliminare; infatti, come già accennato, proprio perché indagato e proprio perché alcune delle attività della indagine preliminare della p.g., potranno confluire nel dibattimento, quali prove già formate (in quanto irripetibili o indifferibili di cui all’art. 431/1°, lett. b, c.p.p.) o quali fonti di contestazione sulle dichiarazioni già rese (art. 503/3° c.p.p.) è necessario che a tale soggetto, si estendano tutte quelle garanzie previste per l’imputato.


L’IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO E DELLE ALTRE PARTI
Logica conseguenza, è l’esigenza di ricostruire compiutamente la dinamica del sinistro, sulla base degli elementi obiettivamente raccolti (tracce, posizione dei veicoli, danni, lesioni, ecc.) e delle dichiarazioni rese spontaneamente(3), da chiunque abbia partecipato o abbia semplicemente assistito all’evento. Quest’ultimo, sarà, senza ombra di dubbio, da considerare persona informata sui fatti e, come tale, assumibile a sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.); non dimenticando, peraltro, che se da tali dichiarazioni, dovessero emergere indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne dovrebbe interrompere l’esame, avvertendolo che a seguito di tali dichiarazioni potrebbero essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo quindi a nominare un difensore (art. 63 c.p.p.).
In concreto, è sempre bene identificare fin dal primo momento chi può riferire circostanze utili alla indagine; sia per la freschezza e la genuinità del dichiarato, sia per il fatto, che molto spesso, chi è inizialmente disposto a rilasciare dichiarazioni, in seguito, è sempre meno disposto a farlo. Non da meno, l’eventuale ritrattazione del dichiarato, se non rileva ai fini dell’applicazione della pena prevista e punita dall’art. 372 c.p.(4), può fornire sufficienti indizi alla p.g. per indagarlo in ordine al reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Ma riprendendo (per così dire) il “bandolo della matassa”, se nel reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, il bene giuridico tutelato dalla norma è la vita o la incolumità individuale, è intanto necessario accertare se taluno abbia riportato delle lesioni personali o abbia perso la vita nel sinistro e a causa del sinistro medesimo.
Da qui discende un ulteriore dovere d’indagine, finalizzato alla ricostruzione dell’evento e quindi: della causa materiale del danno alla vita della persona, nonché al nesso esistente tra comportamento umano di guida, evento, nesso psichico e danno procurato alla vita.
Il dato obiettivo e certo, scaturisce dalla lettura del referto medico con il quale sono descritte le specie delle lesioni subite e la relativa prognosi.
Peraltro, tale dato, soprattutto nei sinistri con lesioni personali colpose, lievi o lievissime, è spesso riscontrabile solo a posteriori(5); dove quindi, si inquadra tutta la precedente attività investigativa, come una mera ricostruzione storica dell’evento, nella quale non sono previste (in quanto non prevedibili) le garanzie processuali ordinarie(6).
Perché il reato sussista, è anche necessario che il soggetto qualificabile come il suo autore materiale (dunque, indagato, in ordine a quel reato), abbia preveduto l’evento e questo si sia verificato a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.): anche in questo senso, si capisce bene quanto possa incidere l’accertamento di una violazione di legge, nell’accertamento della colpa oggettiva dell’agente.

CONCLUSIONI

Da tutto ciò consegue, che allorquando, durante il rilievo di un sinistro stradale, o a causa delle indagini obiettive della polizia stradale ovvero, in ragione delle dichiarazioni (auto)indizianti delle parti, taluno è gravemente sospettato di essere l’autore materiale del reato di lesioni personali colpose oppure di omicidio colposo, questi va individuato come persona indagata sui fatti e, come tale:
- essere compiutamente identificato ed invitato a dichiarare od eleggere il domicilio per le notificazioni, nonché l’eventuale difensore di fiducia;
- assumere notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini (senza possibilità di verbalizzazione);
- ricevere sommarie dichiarazioni spontanee (con l’obbligo delle verbalizzazione)(7);
- assumere sommarie informazioni utili per la investigazione (con l’assistenza obbligatoria del difensore e l’obbligo della verbalizzazione);
- effettuare perquisizioni o accertamenti urgenti e sequestri ed ispezioni, solo dopo aver informato la persona, circa il suo diritto di assistenza legale (senza obbligo di attendere l’arrivo del legale e con l’obbligo della verbalizzazione). Quanto alle altre persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, queste saranno assunte a S.I.T. od invitate a confermare successivamente il dichiarato, presso l’ufficio procedente.
Si tenga, infatti, presente, che gli atti di indagine sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificatamente, che impediscano la documentazione contestuale (art. 373/4° c.p.p.)(8).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
G. de Carlo, Nuovo Codice della Strada, Rimini;
Codice di Procedura Penale, Milano
T. Padovani, Diritto penale, Milano
E. Russo, Le nozioni generali del diritto civile, Milano


NOTE
(2) In tal senso, vale la pena di ricordare, che mentre nei reati di competenza del giudice togato, la comunicazione di notizia di reato deve essere trasmessa dalla p.g., “senza ritardo” (art. 347/1° c.p.p.), se non addirittura, entro quarantotto ore dal compimento dell’atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore (art. 347/3° c.p.p.), per i reati (c.d. bagatellari) di competenza del giudice onorario, lo stesso organo inquirente, provvede a relazionare in merito, entro il più ampio termine di quattro mesi, dall’acquisizione della notizia (art. 11/1° d. Lgs. 274/2000).
(3) Ai fini dell’indagine, le dichiarazioni spontanee, ancorché rilasciate dall’indagato, non godono di particolari garanzie difensive, non essendo consentita la loro utilizzazione in dibattimento (art. 350 u.c. c.p.p.): resta comunque fermo l’obbligo della relativa documentazione (art. 357/2°, lett. b c.p.p.).
(4) Si può parlare, infatti, di falsa testimonianza, solo allorquando il soggetto è stato citato dal P.M. quale testimone in un processo penale e solo in tale circostanza, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
(5) Si pensi al classico colpo di frusta, che viene spesso lamentato e refertato alcuni giorni dopo il sinistro.
(6) In tal senso, chi scrive ritiene che tutte le attività d’indagine, ancorché rivolte all’autore materiale del reato per cui ora si indaga, non godono delle garanzie processuali previste durante l’indagine preliminare. (7) Nel sinistro, è parere di chi scrive, che sia privilegiata dalla p.g. tale tipo di ricezione di notizie, in quanto libera da qualsivoglia limite giuridico e per questo, non soggetta a censura di sorta: resta chiaro, che in questo caso, la p.g. non dovrà sollecitare o chiedere (quindi, assumere) notizie all’indagato ma, si dovrà limitarsi a verbalizzare quanto da questi dichiarato e quindi sottoscritto.
(8) In tal senso, non sarebbe da sottovalutare l’uso di un registratore portatile che, fra l’altro, garantirebbe una maggiore freschezza ed attualità della descrizione dei fatti, dei luoghi e delle persone.

* Ufficiale del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU) e docente di Infortunistica Stradale, presso la Scuola per le Autonomie Civita, di Torre del Lago (LU).


a cura di Giovanni Fontana

da "Il Centauro" n.88
Mercoledì, 04 Agosto 2004
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