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Articoli 12/10/2012

Auto in benefit senza ricalcolo

a cura di Romeo Gabellini
Foto di repertorio dalla rete

USO PROMISCUO

La norma che colpisce i beni in uso assegnati ai soci, a corrispettivi inferiori ai canoni di mercato è finalizzata, come quella sulle società in perdita sistematica, a rendere più onerose le strutture aziendali che fanno da schermo a beni personali.
Sono dunque escluse dalla disposizione le ipotesi di beni utilizzati dai soci per la loro attività di impresa (come amministratori, dipendenti, consulenti). In questi casi, l'uso promiscuo è regolato dal testo unico con una deduzione parziale dei costi (art. 164 per le auto e art. 95, 2°  per abitazioni) e con un reddito in natura tassato secondo regole consolidate. Gran parte delle fattispecie di beni utilizzati dai soci rientra in realtà in queste tipologie, che restano dunque estranee alle disposizioni in vigore dal 2012, come confermato dall’Agenzie delle Entrate nelle circolari 25/E e 36/E del presente anno. Unica eccezione parrebbe quella dell'imprenditore individuale che, secondo le Entrate, dovrebbe determinare un reddito diverso per la parte privata dell'utilizzo dei beni aziendali. Per le auto, tra l'altro, si tratta in genere di un falso problema, poiché il confronto tra il benefit (30% della tabella Aci dei 15.000 chilometri), che costituisce valore normale ai sensi della circolare 36/E prima citata, e il totale dei costi indeducibili dell'impresa (importo che si scala dal valore normale come previsto dalla circolare ), da generalmente un importo negativo ( il 60% delle spese oltre all'ammortamento indeducibile perché eccedente la quota sui 18.76 Euro supera normalmente il benefit Aci).

SOCI E FAMILIARI

I problemi più rilevanti si pongono invece nei casi di società che concedono l'utilizzo di propri beni per finalità esclusivamente extraziendali a soci o familiari che non hanno trovato alcun rapporto di lavoro con l'impresa. In questi casi, occorre tempestivamente verificare l'esistenza di redditi per il socio, confrontando il valore di mercato dell'uso dei beni con il corrispettivo, per poi procedere, entro il 30 novembre, a versare la maggiorazione dell'acconto Irpef 2012. L'impatto sulla società delle nuove disposizioni (indeducibilità dei costi), è generalmente modesto in quanto nella maggiore parte dei casi  (auto, imbarcazioni, aeromobili e immobili abitativi), la deduzione è già fissata da specifiche norme del Tuir che mantengono efficacia. Oltre all'onere fiscale, le società che si trovano in queste condizioni dovrebbero però valutare anche la dubbia legittimità civilistica di tali assegnazioni, con possibili contestazioni da parte dei soci di minoranza o di creditori qualora si verifichino situazioni di insolvenza. Pare dunque opportuna l'uscita di questi beni dal regime societario e per tale motivi da più parti si invoca la riapertura delle agevolazioni per le assegnazioni o le trasformazioni i società semplici. Queste ultime, infatti, anche qualora diano in uso gratuito i beni ai soci, sono del tutto esonerate dal nuovo regime, non richiedendo dunque alcun intervento correttivo.

 


 

Venerdì, 12 Ottobre 2012
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