Rapporto di causalità - esclusione - evento imprevedibile, atipico ed eccezionale
(Omissis)
OSSERVA
1) OMISSIS ha proposto ricorso avverso la sentenza 16 dicembre 2008 della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la sentenza 18 gennaio 2007 del Tribunale di Pavia che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di OMISSIS giudici di merito hanno accertato che il giorno OMISSIS la persona offesa - mentre si trovava a passare all'interno di un'area sita in OMISSIS nella quale venivano svolti lavori di movimento terra - veniva investita da un trattore con rimorchio, guidato dal minore OMISSIS che stava eseguendo una manovra di retromarcia.
OMISSIS era il datore di lavoro di OMISSIS ed è stato ritenuto responsabile dell'incidente perchè, avendo stipulato un contratto di noleggio con autista con la s.r.l. OMISSIS, ne aveva affidato la guida ad un minorenne privo di abilitazione alla guida del mezzo indicato e senza che gli venisse impartita un'adeguata formazione alla guida del medesimo mezzo.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso OMISSIS il quale ha dedotto, come primo motivo di censura, la violazione delle norme in materia di appalto e subappalto e il travisamento delle risultanze istruttorie per aver ritenuto che il contratto tra la ditta di cui l'imputato era responsabile e la OMISSIS fosse un contratto di appalto mentre si trattava di un contratto di noleggio di automezzo con autista (nolo "a caldo") la cui natura non consentiva alcuna ingerenza del noleggiante sulle scelte operative della OMISSIS. Il contratto andava dunque qualificato come locazione di cose con esclusione di ogni responsabilità del locatore per i fatti derivanti dall'uso del mezzo locato. Non esisteva inoltre alcun obbligo di coordinamento da parte di OMISSIS non avendo appunto, il contratto stipulato, natura di appalto o subappalto.
Non corrisponderebbe poi al vero che l'imputato non avesse adeguatamente formato il proprio dipendente e il ricorrente sottolinea ancora che, come accertato dal Giudice di pace di OMISSIS, il luogo dove è avvenuto l'incidente costituiva area privata (con la conseguente inapplicabilità della disciplina sulla circolazione stradale) e censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato un concorso di colpa della persona offesa.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia poi l'inosservanza e l'erronea applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. perchè nel caso dì specie non esisteva alcun obbligo, in capo al ricorrente, di impedire il verificarsi dell'evento.
Nè può essere addebitato al ricorrente di aver affidato il mezzo a persona priva di patente atteso che le operazioni dovevano svolgersi all'interno di un'area privata dovendosi, l'incidente, attribuire non alla circostanza che il conducente fosse privo di patente di guida bensì alla circostanza che non erano state adottate, dai responsabili della soc. OMISSIS, le misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi dell'incidente; la mancata adozione di queste misure di prevenzione (in particolare il non aver previsto che un operatore a terra segnalasse al conducente l'eventuale presenza di ostacoli) deve essere ritenuta causa sopravvenuta idonea interrompere il rapporto di causalità.
3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Va premesso che incensurabile nel giudizio di legittimità è l'accertamento compiuto dai giudici di merito sulla natura pubblica della strada dove è avvenuto l'investimento.
La sentenza ha indicato analiticamente gli elementi di prova (dichiarazioni testimoniali, accertamenti di polizia giudiziaria, dichiarazioni di pubblici amministratori, documenti) su cui è fondati questo accertamento, che dunque si sottrae al vaglio di legittimità, quale che sia la diversa conclusione cui sia pervenuto il Giudice di pace di OMISSIS.
Ne consegue l'infondatezza delle censure collegate a questo accertamento ed in particolare l'inapplicabilità, secondo l'impostazione difensiva prospettata nel ricorso, delle regole contenute nel codice della strada (il che peraltro sarebbe privo di rilievo, in considerazione del fatto che la violazione delle norme contestata potrebbe comunque essere addebitata a titolo di colpa generica).
4) Prive di decisività sono, poi, le censure che si riferiscono alla natura del rapporto intercorso tra la soc. OMISSIS e la ditta f.lli OMISSIS, di cui l'imputato era legale rappresentante. La sentenza impugnata ha in effetti qualificato come subappalto questo rapporto, ma ha poi fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sull'affidamento del trattore a persona inesperta (era al primo giorno di lavoro), minorenne e priva di patente di abilitazione alla guida del mezzo.
Anche escluso, dunque, che incombessero su OMISSIS funzioni di prevenzione antinfortunistica nell'esecuzione dei lavori che si svolgevano nell'area in questione e che su di lui gravassero i compiti di coordinamento tra appaltante e appaltatore di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, non per questo veniva meno l'obbligo di incaricare (non solo della guida del trattore ma di un compito complesso quale il trasporto di materiali con un veicolo dotato anche di rimorchio) un dipendente idoneo per lo svolgimento del lavoro, abilitato alla guida del mezzo e adeguatamente istruito e formato per l'esecuzione delle attività del cui svolgimento era stato incaricato.
Secondo il ricorrente il contratto aveva caratteristiche di noleggio di un trattore con rimorchio e relativo autista. Trattasi dunque del c.d. "nolo a caldo", un contratto atipico che si caratterizza per la locazione di un bene mobile unitamente ad una prestazione di servizi consistente, in questo caso, nell'opera dell'autista (v. Cass., sez. III, 13 giugno 1997 n. 6923, rv. 208442). Ma pur se dovesse ritenersi accertata la natura di "nolo a caldo" del contratto stipulato tra le parti non verrebbero certo meno gli obblighi già ricordati di incaricare persona idonea, munita delle necessarie abilitazioni e convenientemente formata per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, per evitare il rischio di incidenti nello svolgimento dell'attività.
La violazione di questi obblighi da parte di OMISSIS è stata correttamente ritenuta indiscutibile da parte dei giudici di merito, i quali hanno sottolineato l'assoluta inadeguatezza sia delle capacità del dipendente sia della sua formazione (peraltro inesistente visto che, secondo l'allegazione difensiva, il dipendente era stato assunto il giorno prima dell'incidente).
E anche in questo caso,la valutazione dei giudici di merito -su questi elementi di colpa da soli idonei a fondare l'esistenza della colpa - si sottrae al vaglio di legittimità perchè esente da alcuna illogicità che neppure il ricorrente riesce a individuare.
5) Infondata è anche la tesi riguardante la possibilità di applicare l'art. 41 comma 2 del codice penale; secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che, anche ammettendo l'efficienza causale della sua condotta, si sarebbe verificata l'interruzione del rapporto di causalità per la condotta dei responsabili del cantiere, che non avrebbero adeguatamente vigilato che le manovre all'interno dell'area si svolgessero in sicurezza, in particolare per non aver incaricato una persona a terra di segnalare la presenza di eventuali ostacoli sul percorso del veicolo.
La censura ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 c.p., comma 2 secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 comma 1, in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perchè, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall'art. 41 comma 1.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perchè, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dall'art. 41 comma 1.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perchè comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi............nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi "autore" dell'evento".
Perchè possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato.
Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa - comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito - hanno affermato che la teoria della causalità "umana" è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
Alla luce della ricostruzione che precede la tesi del ricorrente non solo non appare condivisibile ma si caratterizza per la sua totale ed evidente infondatezza. Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origine e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposamente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente.
Era certamente obbligo dei responsabili del cantiere disporre idonee misure di prevenzione antinfortunistica ma nel caso in esame non può ipotizzarsi l'ipotesi prevista dall'art. 41, comma 2, perchè la causa sopravvenuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autonomo ed eccezionale della prima condotta inosservante, ma rientra nell'ambito delle conseguenze prevedibili di questa condotta addebitabile al ricorrente, di cui costituisce una possibile, e quindi prevedibile, conseguenza essendo ben possibile, e purtroppo frequente, che nello svolgimento di lavori nell'edilizia, vengano omesse cautele per evitare il verificarsi di incidenti.
L'osservanza delle regole cautelari (nel nostro caso l'affidamento del veicolo a persona esperta) è finalizzato anche ad ovviare ad eventuali negligenze di terzi, idonee a influire sulla produzione di un evento dannoso. Un autista esperto si sarebbe immediatamente reso conto della necessità di assistenza e ne avrebbe chiesto l'adozione.
6) Infondata è infine la censura che si riferisce ad un presunto concorso di colpa della vittima. La censura è infondata anzitutto perchè trova la sua premessa su un presupposto di fatto risultato non vero per quanto si è già detto: che l'incidente sia avvenuto in un'area privata sulla quale il pedone non doveva inoltrarsi.
Va peraltro rilevato che il concorso di colpa della persona offesa ha ovviamente rilievo in relazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale essendo idoneo a diminuire il danno risarcibile.
Per quanto attiene invece all'accertamento della responsabilità penale, il concorso di colpa della persona offesa è giuridicamente irrilevante mentre può avere rilievo sulla determinazione della pena (ai sensi dell'art. 133 comma 1, n. 3 del codice penale) ma solo nel caso in cui influisca sul grado della colpa; il che non sempre avviene, potendosi ravvisare un elevato grado di colpa anche in presenza di una grave condotta negligente della persona offesa. Ma, nel caso in esame, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo, per cui deve escludersi ogni rilevanza del problema sotto questo profilo (peraltro neppure proposto con i motivi di ricorso).
7) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
da Polnews