Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Elemento soggettivo - Errore sulla illiceità del fatto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di autovettura parcheggiata irregolarmente sul presupposto che altri veicoli parcheggiati in modo analogo non erano stati contravvenzionati.
In tema di sanzioni amministrative, l’errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole — e quindi per poter escludere l’elemento psicologico — deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può ravvisarsi, allorché si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell’Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sé esclude l’errore, mentre l’eventuale tolleranza dell’Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato una sentenza del giudice di pace che, con riferimento ad una contestazione di infrazione all’art, 157, commi 5e 8, codice della strada, per essere stata parcheggiata un’autovettura in modo irregolare, aveva annullato il relativo verbale, escludendo l’elemento psicologico dell’illecito sul presupposto che altri veicoli parcheggiati in modo analogo non erano stati contravvenzionati e vi era, quindi, una tolleranza tacita dell’Autorità).