RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO
Casistiche operative
Normativa di riferimento : artt. 222 – 223, codice della strada
CASO 1
Ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della:
• Sospensione delle patente di guida
• Revoca della patente di guida
SI tratta delle seguenti violazioni previste dal codice della strada:
• articolo 9bis, commi 1 e 5
• articolo 9ter, commi 1 e 3
• articolo 186, comma 2, lettera b)
• articolo 186, comma 2, lettera c)
• articolo 186, comma 2bis
• articolo 186, comma 7
• articolo 186bis, comma 3 in rif. all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), e 2bis
• articolo 186bis, comma 6
• articolo 187, comma 1
• articolo 187, comma 8
• articolo 189, commi 1 e 5
• articolo 189, commi 1 e 6
• articolo 189, commi 1 e 7
L'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.