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Corte di Cassazione 02/10/2012

Chi contesta l'illegittimità della segnaletica di preavviso della postazione di controllo della velocità non si può limitare a generiche affermazioni

(Cass. Civ., sez.VI, 2 ottobre 2012, n. 16775)


(Omissis)


Svolgimento del processo

G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Udine del 10 giugno 2010 che nell'ambito del giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 promosso dallo stesso G. nei confronti del Comune di Pozzuolo del Friuli relativo al verbale di accertamento n. (OMISSIS), per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, ha accolto il gravame e ad integrale riforma della decisione di primo grado, respingeva l'opposizione proposta dall'appellato.
Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione.
Il Comune intimato si è costituito con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

 

Motivi della decisione

 

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con la prima censura il ricorrente deduce, in sintesi, l'omessa pronuncia da parte del giudice del gravame con riguardo alla denuncia - formulata anche in appello - circa lo "stato di salute" del laser collocato sul trespolo sopra il marciapiede fronte/strada, in assenza di produzione del c.d. verbalino giornaliero di preverifica da cui avrebbe dovuto emergere che la pattuglia dei VV.UU. P. e M. avevano espletato positivamente il prescritto test di preverifica.
La critica è priva di pregio.
Sul punto - anche a volere ritenere ammissibile il motivo, stante l'ampio contenuto della difesa dell'appellato, riportata nel penultimo capoverso della pag. 6 della sentenza impugnata - mette conto rimandare a Cass. 23978/08, capofila di numerosissime sentenze di questa Corte, che ha avuto modo di affermare che in "tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministra tive diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (vedasi anche Cass. 24 aprile 2010 n. 9846).

 

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato che la violazione era stata rilevata con apparecchiatura automatica, per cui vi era obbligo di dare adeguata informazione agli utenti della presenza di dispositivi di rilevamento della velocità, mentre nella specie il cartello veniva ritenuto "non avvistabile" dal giudice di prime cure, questione risolta con motivazione incrongrua.


Con il terzo ed ultimo motivo viene denunciata la contraddittorietà della motivazione sull'asserita influenza del "piccolo ramo con le foglie" nel determinare la visibilità del cartello di presegnalazione.
Anche dette censure vanno ritenute ammissibili per avere la questione formato oggetto di espresso esame da parte del giudice del gravame (v. pag. 6 della decisione) e vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, riguardando entrambe la questione dell'informazione degli utenti della strada. Ciò posto, il D.L. 20 giugno 2002, n. 121,art. 4, dispone che "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del cit. D.Lgs., secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevament o a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al cit.


D.Lgs., artt. 142, 148 e 176, e successive modificazioni.


I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui al cit. D.Lgs., art. 2, comma 2, lett. C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".
Nella specie non è in discussione che l'infrazione sia stata accertata mediante apparecchiatura telelaser e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di polizia. In tale situazione, l'obbligo di preventivamente segnalare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall'entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l'art. 142 C.d.S., comma 6 bis.

Quest'ultima, norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base al cit.

 

D.L., art. 4, solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia.

 

Orbene, quanto alla collocazione ed alla visibilità del cartello, sull'esistenza del quale non vi era contestazione, incombeva alla parte opponente, nella specie il G., a fronte della presunzione di legittimità dell'attività amministrativa, dimostrare l'eventuale difetto di conformità dello stesso alle prescrizioni degli artt. 79 ed 80 del reg. C.d.S., dimostrazione che dall'impugnata sentenza non risulta essere stata fornita, ed alla quale, per quanto sopra evidenziato, non poteva sostituirsi la generica personale opinione della parte (in tal senso, Cass. 9 gennaio 2009 n. 309 e Cass. 12 aprile 2011 n. 8281). Ed è proprio detto onere probatorio che il giudice del gravame non ha ritenuto assolto ad essere stato argomentato - con motivazione logica e non specificamente contraddetta dal ricorrente - anche con l'esame della documentazione fotografica pr odotta.".
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.
(Omissis)

 

da Polnews

Martedì, 02 Ottobre 2012
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