Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Modifiche introdotte all’art. 186 ca. dal D.L. n. 92/2008 - Possibilità di ricorrere, ai fini dell’accertamento, ai dati sintomatici esterni - Sussistenza.
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, pur nell’attuale formulazione dell’art. 186 c. (quale da ultimo modificata dal D.L. n. 92/2008, conv. con modif. in legge n. 125/2008), il suddetto stato può essere accertato, per tutte e tre le ipotesi ivi previste, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, fermo restando che dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi.