Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Testo dell’art. 186, comma 8, c.s., precedente la modifica da parte del D.L. n. 107/2007 - Sottoposizione del conducente a visita medica - Preventiva sospensione della patente a seguito di accertamento del reato...

(Cass. Civ., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24688)

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Testo dell’art. 186, comma 8, c.s., precedente la modifica da parte del D.L. n. 107/2007 - Sottoposizione del conducente a visita medica - Preventiva sospensione della patente a seguito di accertamento del reato - Necessità - Disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 107/2007 - Accertamento sanitario contestuale alla sospensione cautelare della patente - Ammissibilità - Limiti.

 

In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, secondo l’art. 186 del codice della strada, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, il Prefetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, può ordinare al conducente di sottoporsi a visita sanitaria solo contestualmente o successivamente all’ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, in quanto tale provvedimento deve necessariamente conseguire all’accertamento del reato. Peraltro la regolamentazione risulta solo parzialmente modificata dal citato D.L. n. 117 che ha introdotto, limitatamente ai casi di un accertamento di un tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro, la possibilità da parte del Prefetto di disporre immediatamente la visita medica, sospendendo contestualmente la patente di guida, in via cautelare, fino all’esito dell’accertamento sanitario.

Lunedì, 06 Ottobre 2008
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK