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Scoppia la gomma, no al risarcimento se è l’unica causa dell’incidente

Se lo scoppio del pneumatico non è l’unica causa del sinistro stradale, ma il conducente con la sua condotta ha concorso nella causazione dell’evento, non può parlarsi di caso fortuito. Con la sentenza 14959/12, la Cassazione ha ribadito tale consolidato principio.
Foto di repertorio dalla rete

Il caso

Scoppia una gomma e l’auto finisce fuori strada. A rimetterci la vita è uno dei trasportati, il figlio minorenne di una donna, anch’essa trasportata, e rimasta ferita nell’incidente.
La donna chiede un risarcimento danni al conducente dell’auto e alla compagnia assicurativa. Il risarcimento, però, arriva solo dopo il giudizio di appello, e non è nemmeno così scontato che la donna riceva i quasi 150mila euro che la Corte d’appello ha stabilito come risarcimento. Infatti, la compagnia assicurativa ricorre per cassazione.
Non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto e non prevedibile. La S.C. non ha dubbi nell’affermare che, "in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di un pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell’incidente ascrivibile al cd. caso fortuito". Che vuol dire? Che se questo rappresenta l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, "fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c.".
E se esistono altre cause ascrivibili al conducente del veicolo? Nel caso di specie, in effetti, sottolinea la Cassazione, non si può trascurare che "il conducente aveva comunque perso il controllo dell’autovettura, così uscendo dalla sede stradale e cagionando il sinistro". Pertanto, non potendosi considerare lo scoppio della gomma unica e imprevedibile causa del sinistro stradale, la Corte di legittimità ritiene infondato il ricorso della compagnia assicurativa e lo rigetta.



da lastampa.it

Mercoledì, 24 Ottobre 2012
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