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Notizie brevi 25/10/2012

Scontro tra assicurazioni e intrecci nella liquidazione del risarcimento

Foto Blaco- archivio Asaps

In ipotesi di corresponsabilità solidale dell’autore del sinistro e dell’impresa designata, è normale che quest’ultima sia obbligata ex lege ad anticipare la somme dovute. L’impresa potrà inserire nella cifra da liquidare il relativo credito vantato nella l.c.a. dell’impresa obbligata in origine al risarcimento e potrà ricevere dal Fondo di garanzia il rimborso per il residuo non recuperato o agire in regresso nei confronti del responsabile dell’incidente. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore, inoltre, il debito principale di indennizzo è da quantificarsi in relazione al minimo di legge e non al minimo dei massimali. Lo spiega la Cassazione.

Massimale o minimo di legge? La Corte di Appello di Venezia riaffermava la responsabilità esclusiva di un uomo per l’incidente subito da due persone; riformava poi parzialmente la sentenza di primo grado circa l’aspetto risarcitorio: ribadita l’esistenza della mala gestio, affermava che, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore, il debito principale di indennizzo fosse da quantificarsi in relazione al minimo di legge (e non al massimale di polizza). Ricorre per cassazione la s.p.a che si è cosi dovuta sobbarcare un esborso notevole. L’assicurazione lamenta che la Corte territoriale avrebbe disapplicato il minimo di garanzia stabilito ex l. n. 990/1969 – in ragione del superamento del limite da versare per ogni singolo danneggiato – e che quindi le spetterebbe la restituzione dell’eccedenza percepita dagli incidentati.

Esborso e insinuazione al passivo. Il motivo risulta essere infondato. Riaffermata dalla sentenza impugnata la corresponsabilità solidale dell’autore del sinistro e dell’impresa designata, è normale che quest’ultima sia obbligata ex lege ad anticipare la somme necessarie. Chiaramente potrà altresì inserire nella cifra da liquidare il relativo credito nella l.c.a. dell’impresa obbligata in origine al risarcimento (Cass. n. 5226/06) e potrà ricevere dal Fondo di garanzia il rimborso per il residuo non recuperato ovvero agire in regresso nei confronti del responsabile dello scontro stradale. La sentenza del giudice di seconde cure ha perciò dichiarato obbligata l’impresa designata nei limiti del massimale di legge (art. 21 l n. 990/1969), ma anche il diritto a insinuarsi nel passivo della liquidazione coatta per le corrispondenti somme.

Il massimale individuato è corretto. Rilevano gli Ermellini che la pronuncia oggetto del ricorso ha perfettamente quantificato la somma, poiché la fattispecie è contemplata dall’art. 19 , lett. C) della sopra citata legge in tema di responsabilità civile. La mala gestio sussisteva nei confronti di ambo le imprese, così sul quantum di legge spettante erano dovuti interessi e rivalutazione.
Eccedenza percepita da restituirsi? La censura è anch’essa infondata perché in sede di Appello i giudici hanno accolto le conclusioni prospettate dalla s.p.a. La somma su cui devono essere conteggiati rivalutazione e interessi, derivanti dalla mala gestio, è quella spettante secondo il limiti di legge: secondo la tabella ratione temporis applicabile è stata quindi individuata in 700 milioni delle vecchie lire. Alla parte danneggiata è stata liquidata una somma più alta, calcolandola sul massimale della polizza, ed è stato ricordato che gli acconti corrisposti dalla società in bonis vanno detratti dalla somma spettante alla luce del massimale minimo ex lege. Tuttavia, nel caso in esame, la s.p.a non ha indicato il quantum in eccedenza, avendo contestato anche in appello la mala gestio sia dell’assicurazione in bonis che propria: la Corte di merito non ha potuto quindi esaminare la domanda restitutoria. Neppure la Cassazione può effettuare i conteggi, quindi i ricorsi non trovano buon esito.


da lastampa.it

 

 


 

Giovedì, 25 Ottobre 2012
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