MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2012
Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle
macchine operatrici semoventi e trainate. (12A11471)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 giugno 2012
Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle
macchine operatrici semoventi e trainate. (12A11471)
(GU n. 254 del 30 ottobre 2012)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada, ed, in particolare, l'art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare, con proprio provvedimento, le
prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate a traino, e le macchine operatrici trainate, devono rispondere per essere equipaggiate con idonei organi di traino;
Visto il medesimo art. 300 citato, il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il medesimo decreto, provvede a dettare le modalita' di accertamento della massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi abilitate al traino;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
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