La
violazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada ricorre quando
viene utilizzato un veicolo per un uso o una destinazione diversa
da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo
ed esclusivamente se la violazione accertata non è già sanzionata
da un’altra norma speciale.
L’attuale Codice della Strada definisce:
• la destinazione del veicolo, come la
sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;
• l’uso del veicolo, come l’utilizzazione economica dello
stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili
1. l’ Uso Proprio;
2. l’Uso di Terzi che comprende:
a. la locazione senza conducente;
b. il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi)
per trasporto di persone
c. il servizio di linea per trasporto di persone
d. il servizio di trasporto di cose per conto di terzi
e. il servizio di linea per trasporto di cose
f. il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi
Casi specifici:
• un autocarro classificato per uso proprio che effettua un trasporto
per conto di terzi;
• un autocarro che trasporta persone nel vano di carico della merce;
• un autocarro che trasporta nella cabina persone non addette al
carico e scarico o all’uso della merce trasportata;
• una macchina agricola che trasporta materiale diverso dai prodotti
agricoli-forestali o attrezzi non connessi con l’attività agricola;
• un rimorchio specifico per trasporto di attrezzature sportive
e turistiche (T.A.T.S.) che carica oggetti diversi;
C H I A R I M E N T I
1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n.
597/DC1 del 01 luglio 1998 ha espresso l’opinione che non appare incompatibile,
rispetto alla norma dell’art. 82 C.d.S:, il trasporto di cose proprie
o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate
al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.
Tale parere viene esteso anche al trasporto di depliants,
opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari, effettuati
da informatori medico-scientifici o da rappresentanti di commercio.
2. E’ possibile inoltre trasportare i citati oggetti all’interno dell’abitacolo,
previa rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale
della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n° 1272/4110 del 24
aprile 1996 e n° 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che
il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo
è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare.
3. Ciò consente di riconoscere all’utenza la facoltà di
rimuovere uno o più sedili, all’infuori di quelli che
costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato
materiale.
4. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della
M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche
costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile
interferenza con il divieto di cui all’articolo 78 del C.d.S..
Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve
sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per
gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all’articolo
164 del Codice della Strada; infatti la sistemazione delle cose
all’interno dell’abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti,
non limitare la visuale o la piena manovrabilità dei comandi
e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla
carta di circolazione.
NOTA: Tutto questo, però, avveniva fino al 1998 quando
è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO";
infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto
di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire
dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati
"per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è
stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno
n° 300/A/43928/105/27).
Si precisa però che:
• la Direttiva n°98/14/CE non ha imposto l’obbligo di aggiornare
le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente
classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell’articolo 54 comma
1° lettera "C" del Codice della Strada, continueranno
a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo
la destinazione;
• pertanto alla luce della Direttiva n° 98/14/CE le sigle che
individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla
carta di circolazione sono ora le seguenti:
a. AA Berlina
b. AB Due volumi
c. AC Familiare
d. AD Coupè
e. AE Decappottabile
f. AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli
classificati dall’articolo 54 comma 1 lettera "C" ad uso promiscuo,
ma è solo una traduzione impropria del termine inglese "multi-purpuse
vehicle" e del francese "vehicule è usage multiples"
ed indica i veicoli monovolumi o multiuso.
1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot.
n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal
punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto
di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto
di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto
promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C"
del Codice della Strada.
Al tempo stesso ha precisato che:
• i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di
persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di
cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa
ipotesi, dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori
• nel caso di veicoli della categoria internazionale M1
"autoveicoli per trasporto di persone" è ora legittimo
e non più sanzionabile ai sensi dell’articolo 82 commi 8
e 10 del C.d.S., il trasporto di cose, purchè nel rispetto
delle modalità di cui all’articolo 164 del C.d.S..
1. Le autovetture per le esercitazioni alla guida delle autoscuole
possono essere utilizzate anche per uso privato a condizione che
il titolare rinunci alle agevolazioni fiscali relative alla tassa
di proprietà del veicolo e renda inoperanti i doppi comando.
Tale possibilità non è estesa agli altri tipi di
veicoli utilizzati per le esercitazioni alla guida finalizzate al conseguimento
delle patenti di guida di categoria C, D ed E come dispone il D.M. 317/95.
AUTOVEICOLI CLASSIFICATI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
Tali veicoli vengono considerati di particolare interesse, come indicato
nella circolare n° 256-CT-AG del 30 marzo 2001 Ministero
dei Trasporti e della Navigazione, in quanto costituiscono una sorta
di "memoria storica" dell’industria automobilistica e pertanto
non sono destinati alle finalità imprenditoriali tipiche
dell’attività di autotrasporto, potendo essere detenuti solo
per motivi collezionistici.
Pertanto si specifica che:
• i veicoli di interesse storico o collezionistico sono ammessi
alla circolazione avuto riguardo, per gli aspetti amministrativi, alla
NON utilizzazione dei medesimi per alcun tipo di trasporto.
• la materia di riferimento è regolata dall’articolo 60
del Codice della Strada e dall’articolo 215 del regolamento che dettano
norme per la individuazione e la classificazione proprio degli autoveicoli
di interesse storico e collezionistico, stabilendo quale presupposto,
l’iscrizione ad uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo.
• qualora l’autoveicolo sia regolarmente iscritto in uno dei predetti
registri, viene a mancare l’oggetto stesso del trasporto e cioè
le "cose trasportate" facendo si che tale veicolo, non a cagione
delle sue caratteristiche tecniche, ma per la sua stessa natura di oggetto
destinato al collezionismo, non è assoggettabile alle norme di
cui alla legge 298/74; così ai fini della ammissione alla circolazione,
non dovranno essere richiesti i particolari titoli autorizzativi
che, invece come è noto, sono obbligatori per la circolazione
e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
• sembra quindi sufficiente, per quanto riguarda l’aspetto dell’immatricolazione,
la presentazione della certificazione relativa all’iscrizione del
veicolo di interesse storico o collezionistico negli appositi registri,
unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione
del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per
effettuare alcun tipo di trasporto.
• a questa condizione, qualora i predetti veicoli effettuino
qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a
qualsiasi titolo, saranno soggetti alle sanzioni previste dall’articolo
82 del Codice della Strada.
• ai fini della circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico
non sono pertanto richieste particolari formalità, e sarà
quindi sufficiente tenere a bordo, oltre alla carta di circolazione,
la certificazione di iscrizione nell’apposito registro storico.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’articolo 82 del Codice della Strada oltre a definire l’uso
e la destinazione dei veicoli, stabilisce anche che:
• previa autorizzazione dell’ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. rilasciata in base al nulla osta del
Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone;
• analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., agli autobus destinati a servizio di noleggio
con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale,
secondo direttive emanate dal Ministero dei Trasporti, in servizio
di linea e viceversa.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 05 febbraio 1953
nr. 39, il permesso autorizzativi al trasporto di persone con autocarro
NON può essere superiore a 5 giorni e le finalità
del rilascio riguardano scopi :
1. di istruzione,
2. di igiene,
3. di beneficenza e per motivi di pubblico interesse,
4. per congressi, riunioni ed altre manifestazioni,
5. per gite di società atletiche e sportive.
NOTA:- Si precisa che alcune violazioni per l’uso e la destinazione
diversi del veicolo possono concorrere anche con un illecito fiscale
previsto e sanzionato dalla L. 27/1978 in quanto per alcuni veicoli
la tassa di possesso è diversa (di minore importo a favore dell’utente)
proprio per la destinazione e l’uso del veicolo in riferimento al D.P.R.
nr. 39/53.
Un esempio è riferito agli autocarri che corrispondono la tassa
di possesso in base alla portata in chilogrammi del veicolo; pertanto
un autocarro Fiat Fiorino con portata 500 kg deve corrispondere
annualmente per la Regione Emilia Romagna un importo pari a Euro
31,95.
Ma, se viene contestato l’articolo 82 del Codice della Strada
a seguito della violazione dell’uso e della destinazione (per trasporto
abusivo di persone non autorizzato), in virtù del D.M. 25 novembre
1998 nr. 418 l’organo accertatore dovrà fare una apposita
segnalazione alla Agenzia regionale delle Entrate competente per il
territorio dove il proprietario del veicolo corrisponde la tassa di
proprietà (se il titolare è residente a Pisa, la tassa
di proprietà fa riferimento alle tabelle della regione Toscana),
affinché si provveda a recuperare la differenza della tassa,
come se fosse un veicolo destinato al trasporto di persone attraverso
il provvedimento di contestazione formale.
Infatti nel caso specifico dovrà essere corrisposta la tassa
di proprietà in base ai cavalli motore e cioè 40 kw
che moltiplicato per Euro 2,58 ( la Regione Emilia Romagna ha
determinato la tassa di proprietà da corrispondere nel valore
delle vecchie 5.000 lire per ogni cavallo motore ) si determinerà
un ammontare pari ad Euro 103,2.
Quindi è palesemente evidente che esiste una consistente differenza
tra le due tasse di proprietà corrisposte, ovvero Euro 31,95
se il veicolo è autocarro e Euro 103,2 se il veicolo è
considerato autoveicolo per trasporto di persone.
PROBLEMI OPERATIVI
Premesso che l’articolo 54 comma 1° lettera "d" del Codice
della Strada classifica gli autocarri come veicoli destinati al trasporto
di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse,
ciò ha creato tra gli operatori molta titubanza nella corretta
applicazione dell’articolo 82 C.d.S. per quanto riguarda il diverso
uso e destinazione del veicolo; infatti:
La Legge 298/74 ed il D.M. 212/98 stabiliscono esattamente chi deve condurre
il veicolo con particolare riferimento ai trasporti effettuati per conto
proprio e per conto di terzi, nonché in via residuale, proprio
in riferimento al predetto articolo 54, il personale che può essere
autorizzato a prendere posto, oltre al conducente, nella cabina del veicolo.
Ma il problema nasce per gli autocarri di massa complessiva inferiore
a 60 quintali e soprattutto per quelli che hanno massa a
pieno carico fino a 35 quintali definiti autocarri leggeri.
A tal fine si ribadisce che:
1. Sugli autocarri, oltre al conducente, può prendere posto solo
ed esclusivamente personale addetto all’uso ed al trasporto della
merce caricata;
2. Il trasporto dell’amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare
a scuola, dell’utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare
o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto è soggetto
alla contestazione dell’articolo 82 del Codice della Strada con
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a
€ 275,10 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6
mesi ( fermo amministrativo );
3. Il trasporto di cose per "Conto di Terzi" effettuato
con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg
e la cui carta di circolazione riporta trascritto "Uso Proprio,
costituisce violazione al precetto di cui all’articolo 26 della Legge
298/74 per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’iscrizione
del proprietario del veicolo all’Albo provinciale degli autotrasportatori
e dell’articolo 82 del Codice della Strada;
4. L’ufficio dell’organo accertatore dovrà segnalare la
contestazione di cui all’articolo 82 del Codice della Strada all’Agenzia
Regionale delle Entrate, sia per quanto riguarda la riparametrazione
della tassa di proprietà in merito alla violazione dell’uso
e della destinazione del veicolo, quanto per il recupero dell’IVA
scaricata nella denuncia dei redditi dal proprietario del veicolo,
se lo ha acquistato per fini commerciali;
5. L’ipotesi della violazione di cui all’articolo 2
del D.M. 25 marzo 1996 nr. 326 per quanto riguarda la rimozione della
protezione metallica costituita da barre orizzontali distanti tra
loro non più di 12 centimetri del vano di guida degli autocarri,
NON costituisce la violazione dell’articolo 82 del Codice della Strada,
bensì quella dell’articolo 78 perché non è
stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative
alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione.
6. L’articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998 nr. 212 stabilisce che durante
la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto
di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione
idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso
l’impresa di trasporto.
Pertanto, qualora il conducente risulti sprovvisto,
a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente
accertatore invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente
appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda,
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.
Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato
del Lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato
le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale
per l’albo in cui l’impresa è iscritta per l’applicazione delle
sanzioni disciplinari del caso.
7. L’articolo 31 della Legge 298/74 stabilisce che, per quanto riguarda
i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati
per "Uso Proprio", i preposti alla guida ed alla scorta dei
veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci
o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l’impresa è
a conduzione familiare il veicolo può anche essere condotto da
un familiare).
A queste condizioni i veicoli fino a 6.000 kg sono esentati dal rispetto
della predetta normativa per quanto riguarda la conduzione del mezzo,
ma rimane sempre valido il dettato prescrittivi dell’articolo 54
del Codice della Strada proprio in riferimento alla tipologia della classificazione
dei veicoli, soprattutto per gli autocarri.