Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Contenuto dei dischi degli apparecchi cronotachigrafi - Mancato rispetto dei prescritti periodi di riposo giornaliero - Violazione dell’alt 174, comma 4, cs. - Rilevata da ispettori del lavoro presso la sede di impresa esercente autotrasporto merci - Notificazione della violazione al trasgressore - Termine
Al conducente di autoveicoli adibiti al trasporto di merci cui sia stata rilevata da ispettori del lavoro presso la sede dell’impresa per la quale effettua l’attività di autotrasportatore, la violazione dell’art. 174, comma 4, per non aver osservato il prescritto periodo di riposo giornaliero, deve essere notificata la suddetta violazione nel termine di 150 giorni dalla data dell’accertamento, ai sensi dell’art. 201, e non nel diverso termine previsto dall’art. 14, comma 2, L. n. 689/81, per espressa deroga contenuta nell’art. 194 cs.