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Decreti Legislativi 01/10/2012

DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012 , n. 186
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative  ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002...

(GU n. 255 del 31 ottobre 2012)

 

DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012 , n. 186
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative  ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  142/2011 recante  disposizioni  di  applicazione  del  regolamento   (CE)   n. 1069/2009 e della  direttiva  97/78/CE  per  quanto  riguarda  taluni campioni  e  articoli  non  sottoposti  a  controlli  veterinari   in frontiera. (12G0206)

(GU n. 255 del 31 ottobre 2012)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed  in particolare: l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo  6,  paragrafo  1, lettera b), punto ii), l'articolo  6,  paragrafo  1,  secondo  comma, l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, lettere  b)  e  c),  l'articolo  11,  paragrafo  2,  secondo   comma, l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed  i),  l'articolo 15,  paragrafo  1,  secondo  comma,  l'articolo  17,   paragrafo   2, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4,  lettere  a), b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo  comma,  l'articolo  20, paragrafi 10 e 11, l'articolo 21, paragrafi 5  e  6,  l'articolo  22, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) ed h), l'articolo 27,  secondo  comma,  l'articolo 31,  paragrafo  2,  l'articolo  32,  paragrafo  3,   l'articolo   40, l'articolo 41, paragrafo 3,  primo  e  terzo  comma,  l'articolo  42, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 45,  paragrafo  4,  l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l'articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l'articolo 49  del  citato  regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all'articolo 52 per la definizione di misure di attuazione, modifica e  completamento  delle disposizioni  del  regolamento  medesimo   e   l'articolo   53,   che attribuisce agli Stati membri il  compito  di  adottare  le  sanzioni applicabili  alla  violazione  delle  disposizioni  del   regolamento medesimo;
Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da Paesi terzi;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;
Visto  il  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  e  del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme in materia ambientale;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo...


>Leggi il testo integrale del decreto legislativo
 

Lunedì, 01 Ottobre 2012
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