Dematerializzazione, IVASS, rinnovo tacito della R.C. Auto
Una serie di provvedimenti legislativi, per lo più passati in sordina, che incideranno non poco sulle “abitudini” della popolazione automotociclomotoristica nazionale…
Vi diamo un'anteprima dei temi che svilupperemo poi nel testo Le Frodi assicurative in omaggio ai soci ASAPS 2013
Secondo alcune stime, le auto che circolano in Italia senza copertura assicurativa sarebbero tre milioni e mezzo ossia 7 veicoli su 100, ma in verità nessuno è in grado di quantificare esattamente quanti di questi veicoli sono “legittimamente” privi di copertura assicurativa in quanto, nonostante regolarmente immatricolati, non sono circolanti.
Sulla base delle infrazioni accertate da tutte le Forze di Polizia comprese le Polizie Locali, le frodi per mancanza di copertura R.C. Auto rappresentano il 3 per cento del totale delle truffe assicurative accertate. Un dato assolutamente preoccupante, e comunque ben oltre la soglia di allarme.
In tale contesto il legislatore nazionale ha varato, o è in procinto di varare, una serie di norme atte ad arginare, prevenire e reprimere il malaffare che gravita intorno al mondo della R.C. Auto.
Tra le norme che si sono susseguite nel corso di questo 2012, per il vero note ai soli addetti ai lavori ed a pochi altri “appassionati” della materia, di rilevante importanza poiché avranno una particolare ricaduta sulla popolazione automobilistica nazionale sono da segnalare i provvedimenti che vedranno la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi e l’addio al rinnovo tacito ad ogni scadenza annuale del contratto di garanzia per la R.C. Auto che vedrà così sfumare per sempre la zona grigia di 15 giorni prevista dall’art. 1901 cc. Ma non solo… è infatti stato previsto e realizzato il “pensionamento” dell’ISVAP che verrà sostituito da un nuovo soggetto giuridico, l’IVASS.
La dematerializzazione
La novità in materia di contrasto alla contraffazione dei contrassegni e delle polizze false in ambito R.C. Auto, é da ricercare nell’articolo art. 31 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto varie novità volte a fronteggiare e contrastare il fenomeno.
Negli intendimenti del legislatore e dei rappresentanti del settore assicurativo privato (ANIA), sembra, infatti, che “dematerializzazione” sia la parola magica per risolvere il problema della contraffazione dei contrassegni assicurativi ritenuta “l'unica strada realmente risolutiva per contrastare efficacemente le contraffazioni e le falsificazioni”.
Ma la dematerializazzione riguarderà anche l’attestazione del rischio che sarà effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche.
Ad un regolamento da emanare entro sei mesi decorrenti dal 25 marzo 2012, data di entrata in vigore della legge n. 27/2012, le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, regolamento che alla data in cui scriviamo, in netto ritardo sulla tabella di marcia, non ha ancora visto la luce sebbene negli ambienti ben informati ne diano per imminente la pubblicazione…
Nasce l’IVASS
Con la finalità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, l’art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che, secondo i termini ed i tempi stabiliti nel provvedimento legislativo, succederà in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri dell’ISVAP.
Addio al rinnovo tacito
L’art. 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che titola: “misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, dopo l’art. 170 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), introduce l’art. 170-bis attraverso il quale, in deroga a quanto previsto all’art. 1899, commi 1 e 2, del codice civile, viene escluso il rinnovo tacito delle polizze assicurative.
Antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. in commento, infatti, fra le clausole del contratto di garanzia per la R.C. Auto era previsto il tacito rinnovo intendendosi, salvo disdetta del contraente, prorogato alla scadenza con una tolleranza di quindici giorni durante i quali sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio (art. 1901 c.c.).
Ai sensi e per gli effetti del neo introdotto art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sarà stipulabile per una durata superiore all'anno, e non potrà più essere tacitamente rinnovato.
La norma che andrà ad incidere sui contratti di garanzia per la R.C. auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013, non più tacitamente prorogabili, renderà inapplicabile la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Riguardo alle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore dell’art. 179-bis, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013.
Riassumendo: a decorrere dal 1° gennaio 2013 il contraente di un contratto di garanzia per la R.C. Auto, sia esso stipulato prima o dopo il 20 ottobre 2012, non potrà più beneficiare della “tolleranza” di 15 giorni prevista ex art. 1901 c.c. e, qualora non abbia provveduto al pagamento del premio assicurativo entro la data di scadenza del contratto stesso, ovvero non abbia provveduto ad una nuova stipula, sarà passibile delle sanzioni previste dall’art. 193 del vigente C.d.S.
La norma, così per come concepita, consentirà ai servizi di polizia stradale di non incorrere più in tutta quella serie di difficoltà operative, derivanti dal dover accertare su strada se la copertura R.C. Auto, formalmente scaduta, ricada o meno nella proroga di 15 giorni.
Si ritiene che il neo introdotto art. 170-bis voglia stimolare la concorrenza e favorire l’utenza con costi più bassi, e non sembra favorire eventuali dimenticanze da parte dei contraenti riguardo al rinnovo della garanzia R.C. Auto, in quanto di primario interesse per l’impresa assicuratrice inviare un preventivo con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza per il rinnovo contrattuale.
Tutti provvedimenti, quelli di cui abbiamo appena accennato, passati un po’ in sordina… sebbene per certi versi alcuni di essi andranno ad incidere in maniera piuttosto significativa su tutta la popolazione automotociclomotoristica nazionale! … tutto ciò in attesa della conversione in legge del D.L. 179/2012 e dell’emanazione del regolamento sul processo di dematerializzazione.
Per tutto il resto e molto altro ancora, arrivederci a presto sulle pagine del manuale a nostra firma di prossima pubblicazione: “Le frodi assicurative” edizione 2013, che sarà offerto in omaggio a tutti i soci Asaps.
*Consiglieri Nazionali Asaps
Riferimenti normativi |
Bibliografia |
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Legge 7 agosto 2012, n. 135 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Legge 24 marzo 2012, n. 27 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 |
R. Chianca G. Fazzolari “Le frodi assicurative” Sicurezza e Ambiente Divisione editoriale R. Chianca G. Fazzolari “Il controllo del conducente straniero e comunitario” Maggioli Modulgrafica
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