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Omicidio volontario per l'incidente mortale del ladro in fuga dalla polizia


              Foto di repertorio dalla rete

Omicidio volontario per la guida spericolata che causa la morte di altre persone. Parola della Cassazione, sentenza 42973/2012 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com). Il caso, noto alle cronache, è avvenuto a Roma nel 2009 quando un cittadino moldavo, alla guida di un furgone rubato, per sfuggire ad una volante della polizia che lo inseguiva, attraversava con il semaforo rosso uno degli incroci più pericolosi della capitale: quella fra via Nomentana e viale Regina Margherita, tristemente famoso per gli incidenti mortali occorsi negli anni.

In appello condanna derubricata in omicidio colposo
La corte di assise di Roma, in primo grado, lo aveva condannato per omicidio volontario della persona che sedeva sul sedile posteriore e per lesioni aggravate, sempre volontarie, degli altri passeggeri dell'auto, rimasti tutti gravemente feriti. In appello però la decisione era stata riformata e derubricata in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e lesioni colpose aggravate (la cosiddetta "colpa cosciente"). Su ricorso della procura, la Cassazione aveva annullato la sentenza disponendo un nuovo giudizio della Corte territoriale che a quel punto, seguendo le indicazioni di Piazza Cavour, aveva ripristinato l'originaria imputazione, ritenendo accertato che lo straniero avesse agito con "dolo eventuale".

Quando ricorre il "dolo eventuale"
Sentenza, quest'ultima, nuovamente appellata e su cui oggi la Suprema corte ha finalmente scritto la parola fine. I giudici pur non sdoganando il cosiddetto ‘omicidio stradale', oggetto anche di alcune proposte di legge mai giunte in porto, hanno sostenuto che ormai esiste un indirizzo "consolidato" nella giurisprudenza di legittimità per cui sussiste sempre il dolo (eventuale) - e quindi l'omicidio volontario - "quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certo) il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione". E "pur di non rinunciare all'azione" ed "ai vantaggi che se ne ripromette", accetta che il fatto possa verificarsi ‘costi quel che costi', mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto".

La dinamica tradisce l'intenzionalità della condotta
Nessuna oscillazione, dunque, nella giurisprudenza della Corte, come sostenuto dalla difesa, ma decisioni diverse a seconda di come sono andati i fatti. E, nel caso specifico, per l'identificazione dell'elemento psicologico del dolo ha giocato un ruolo decisivo il fatto che l'impatto mortale sia avvenuto all'altezza dello sportello posteriore dell'altra autovettura, "senza che l'imputato - il quale a quel punto non poteva non essersi reso conto dell'ostacolo - abbia posto, nemmeno per mero istinto, alcuna manovra di emergenza".

In definitiva, secondo la ricostruzione della Corte di appello, giudicata dalla Cassazione l'"unica effettivamente formulabile", il fuggitivo avrebbe consapevolmente "speronato" l'altro veicolo, per non rallentare la propria fuga, "confidando nella superiore massa del veicolo da lui condotto", sperando – come poi è stato – di non subirne conseguenze e continuare la fuga. A quel punto però il suo furgone si è rovesciato e lui è stato arrestato mentre tentava di rompere un finestrino per scappare.

 

da  ilsole24ore.com

Venerdì, 09 Novembre 2012
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