Pena diminuita al ‘pirata della strada’ se vittima non indossava cintura
Roma – L’EVENTUALE mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima non esclude la responsabilità penale del pirata della strada anche se può avere come conseguenza uno sconto di pena. La circostanza dell’assenza di cintura non esclude, cioè, la responsabilità penale ma incide sulla quantificazione della sanzione e del risarcimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza 42492 del 31 ottobre 2012, ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa motivazione sul punto concernente l’uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, ai fini dell’eventuale concorso di colpa.
La quarta sezione penale ha sottolineato che l’eventuale mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima, non escluderebbe comunque la penale responsabilità dell’automobilista imprudente, “apparendo di tutta evidenza, come motivatamente affermato dai giudici di merito, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato (in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, contestati, con riferimento alle norme della circolazione stradale) e l’evento, non potendo certo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile l’eventuale mancato uso della cintura di sicurezza”.
I magistrati di Piazza Cavour hanno evidenziato che “in tema di causalità, la condotta negligente o imprudente originata dall’altrui condotta colposa non costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, non risultando abnorme né del tutto imprevedibile”.
Insomma, la sentenza è stata annullata limitatamente al punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania per nuovo esame al riguardo: il magistrato del rinvio dovrà valutare se, in base agli atti, possano desumersi elementi per poter affermare che al momento dell’impatto la cintura di sicurezza di pertinenza della vittima del sinistro fosse o meno allacciata. Nel caso di accertamento del mancato uso della cintura stessa, dovranno essere valutati i conseguenti riflessi sulla quantificazione della pena e dell’ammontare risarcitorio. Respinto nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.
(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)
da statoquotidiano.it