Ingiunzione di pagamento. Applicazione art. 650 c.p.
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.01.2012 l’opponente impugnava l'ingiunzione n. 10998 del 03.12.2011 emessa dalla concessionaria con cui ingiungeva al ricorrente di pagare la complessiva somma di € 513,40 comprensiva di interessi e spese in virtù del mancato pagamento del verbale di accertamento n. 134/R/08 elevato in data 13.03.2008 dal Comando P.M. di detto Comune.
Sosteneva l’opponente la illegittimità di tale ingiunzione, emessa a seguito del verbale di contestazione alle norme del codice della strada notificato il 15.04.2008, poiché infondata in fatto e in diritto, premettendo:
- che con atto di citazione notificato in data 26.03.2010 la sig.ra T.a B.e aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto, n° 10616/09 depositata in data 16.02.2009 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n° 000134/R/08 – 000202/08;
- che tale giudizio di gravame era pendente innanzi al Tribunale di T. ed iscritto al numero di R.G. 1955/2010;
- che in pendenza del predetto giudizio di appello l’odierna ricorrente in data 19.05.2011 aveva ricevuto la nota Prot. P.M. n° 1341/11 datata 10.05.2011 con la quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di S. aveva richiesto il pagamento della somma di € 305,50 relativa al verbale di contestazione n° 000134/R/08 – 000202/08;
- che con istanza depositata in data 25.05.2011 la sig.ra T. B. aveva richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della predetta sentenza n° 10616/09;
- che con ordinanza depositata in cancelleria in data 22.09.2011 il Giudice dell’appello aveva sospeso l’efficacia esecutiva della predetta sentenza oggetto di impugnazione;
- che, tuttavia, nonostante la disposta sospensione, in data 27.12.2011 il Comune di S. aveva notificato all’odierna ricorrente ingiunzione di pagamento n° 10998 del 03.12.2012 per un importo complessivo pari ad € 531,48;
- che il comportamento del Comune di S. appariva ictu oculi illegittimo e privo di qualsiasi giustificazione, sia in fatto che in diritto.
Tutto ciò premesso sosteneva l’opponente che l’ingiunzione di pagamento n° 10998 del 03.12.2011 era da ritenersi manifestamente nulla, illegittima ed inefficace poichè emessa dal Comune di S. per intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n° 10616/09.
A seguito della notifica dell’atto di citazione, il Comando della P.M. di S. si costituiva in data 02-05-2012, depositando in cancelleria la comparsa di risposta con la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81. Precisava detto Comando di aver dato seguito alla sentenza del GDP di Taranto N. 10525/2009 che rigettava il ricorso e condannava l’opponente al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale, come si evinceva dalla copia esibita.
Pertanto, dalla Concess. srl era stato emanata ingiunzione per il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, interessi e spese, dando piena esecutività alla Sentenza del Giudice di Pace di Taranto.
Per quanto sopra indicato, le eccezioni dell’opponente erano da ritenere del tutto INFONDATE, come si evinceva dalla documentazione allegata alla costituzione di detto Comando.
All’udienza del 03.10.2012, sulla base della documentazione depositata, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva anzitutto che con ordinanza depositata in cancelleria in data 22.09.2011 il G.O.T. del Tribunale di Taranto, nella persona dell’Avv. Lucia Santoro, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza n° 10616/09 emessa dal Giudice di Pace di Taranto con la quale era stata confermata la validità del verbale di contestazione n° 000134/R/08 – 000202/08.
È di tutta evidenza, pertanto, l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento n° 10998 emessa in data 3.12.2011 nonostante la presenza del menzionato provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n° 10616/09 oggetto di gravame.
L’articolo 650 C.P. sull’inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, espressamente prevede: “ Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.”
Pertanto, nel caso di specie, l'inosservanza dell’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del GDP di Taranto in data 16.02.2011 n. 10616/09, emanata detta sospensione in data 22.09.2011 dal Tribunale di Taranto rende illegittima l’ingiunzione di pagamento n° 10998 del 03.12.2012 notificata all’opponente in data 27.12.2011 dal Comune di Statte.
Di conseguenza, l’ingiunzione impugnata è da annullare.
Detto motivo di annullamento è assorbente di tutte le altre motivazioni eccepite in tal senso dall’opponente.
Relativamente alle spese di giudizio, se fino al 31.12.2009 spesso il verbale era annullato con compensazione di spese giudiziali per motivi di giustizia sostanziale ( per es. quello che comunque la violazione era stata commessa), ora a partire dal 01.01.2010, come ben noto, vi é l'obbligo del pagamento del contributo, e quindi con l'assoggettamento del ricorso ad una spesa minima di euro 37, per cui le stesse spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da B. T. con atto depositato il 20.01.2012 all'ingiunzione n. 10998 del 03.12.2011 emessa dalla Concess. per conto del Comune di Statte, visto l’art. 204 bis del CDS e l’art. 615 c.p.c., così provvede:
- accoglie l’opposizione;
- di conseguenza annulla l'ingiunzione n. 10998 del 03.12.2011 emessa … a seguito di violazione al Codice della Strada;
- condanna il Comune di S., in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate equitativamente nella somma di € 437,00, di cui € 37 per esborsi ed € 400,00 competenze professionali, oltre IVA, CAP come per legge, a favore del difensore Avv. Nicola M., dichiaratosi anticipatario.
(Omissis)
da Polnews