Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti
dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati
con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale,
disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo o individuale
di persone, svolgendo una particolare funzione complementare ed integrativa
ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi
lacuali ed aerei.
La peculiarità del servizio è che viene effettuato, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo
o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta.
A volte possono concorrere per collegamenti integrativi con i servizi
di linea, ovvero quei servizi continuativi o periodici dovuti a particolari
esigenze di carattere territoriale, sociale, ambientale e culturale
che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda
fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari
di autorizzazioni di noleggio con conducente e di licenza di taxi. La
tipologia della prestazione si rivolge rispettivamente per:
• il servizio di taxi ad una utenza indifferenziata ed ha
lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli
gruppi di persone e lo stazionamento del veicolo avviene in luogo pubblico.
Si precisa che il prelevamento dell’utente avviene all’interno
delle aree comunali o comprensoriali e la prestazione del servizio è
obbligatoria.
• il servizio di noleggio con conducente ad una utenza specifica
che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o per un determinato viaggio senza limite territoriale;
inoltre durante il viaggio le parti possono concordare una o più
prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite,
ma il presupposto basilare è che l’inizio del servizio deve
avvenire all’interno del territorio comunale, anche se diretto
verso qualunque destinazione.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o
presso i pontili di attracco per quanto riguarda i natanti.
TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
L’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è
subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale
(taxi) o autorizzazione comunale (noleggio con conducente) a
persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea,
ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo
6 della L. 15 gennaio 1992 nr. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco
di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività
per servizi analoghi;
(l’iscrizione a ruolo è altresì necessaria per prestare
attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della
licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito o un viaggio
determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata
al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato
del dipendente medesimo).
3. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità
(anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione
o la licenza;
4. avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale,
di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del veicolo adibito
al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero
fuori servizio;
5. non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con
conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi
cinque anni ed anche nell’ambito di Comuni diversi;
6. l’iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera
di Commercio.MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI
Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate
dall’amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso.
A tal fine si precisa che:
• la licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo
veicolo o natante;
• non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, ovvero
il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente
• è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto,
di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente;
• è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti
con natanti;
NOTA: Per potere conseguire l’autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità
di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli
o i natanti sostano o sono a disposizione dell’utenza (si precisa
che molte amministrazioni comunali nei propri Regolamenti hanno disposto
che la disponibilità della rimessa sia parificata ad un’area
idonea perimetrata e delimitata da apposita recinzione). TRASFERIBILITA’
DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI
La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto
dell’azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune
su comunicazione del titolare, a persona da questi designata che risulti
in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, nonché
l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea, che inoltri apposita domanda.
Si dispone il trasferimento dell’autorizzazione o della licenza,
qualora il suo titolare vi rinunci e lo stesso si trovi in una delle
seguenti condizioni:
• sia titolare di licenza o di autorizzazione;
• abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
• sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
L’inabilità o l’inidoneità al servizio deve
essere provata dal titolare avvalendosi di apposita certificazione medica
rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 9, comma 3° della L.
21/92, per cinque anni dalla data del predetto trasferimento, il
trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione
o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite pubblico concorso
o con ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzativi
acquisito.
NOTA: Ad eccezione di quanto prescrive il citato comma 3,
il trasferente può continuare l’esercizio dell’attività
fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla
persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzativo
soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo
del trasferente al competente ufficio comunale.
Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro
60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzativo, il trasferente
deve dimostrare al Comune di avere provveduto all’aggiornamento
della carta di circolazione del suddetto veicolo e in caso contrario
provvede a darne comunicazione alla M.C.T.C. competente per l’eventuale
contestazione di cui all’articolo 94 del Codice della Strada
al nuovo titolare.
TRASFERIBILITA’ PER CAUSA
DI MORTE DEL TITOLARE
In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono
essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare
del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono
essere trasferite entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione
del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti
ed iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea.
Pertanto gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale
deputato al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, il decesso
del titolare (generalmente entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento)
ed alternativamente tale comunicazione deve indicare:
a) la restituzione del titolo autorizzativi del titolare deceduto,
qualora non si intenda trasferire tale titolo;
b) l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al
nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei prescritti
requisiti per l’effettivo esercizio del servizio, di subentrare
nella titolarità dell’autorizzazione o della licenza;
c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di
trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione designando entro
2 (due) anni dal decesso, un terzo soggetto non appartenente al
nucleo familiare del titolare deceduto che risulti in possesso dei requisiti
prescritti per l’esercizio del servizio;
d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice
Tutelare o dal Tutore designato, di avvalersi della facoltà di
farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del servizio di taxi,
da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici
non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti (i Regolamenti
comunali, generalmente, riportano la dicitura che tale sostituzione
potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’erede
minore, del diciottesimo mese successivo all’età richiesta
per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale
- l’articolo 115 Codice della Strada prevede gli anni 18).
SOSTITUZIONE
ALLA GUIDA
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi
possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi
da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Ed in possesso dei
requisiti prescritti: • per motivi di salute, inabilità
temporanea, gravidanza e puerperio;
• per chiamata alle armi;
• per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
• per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
• nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici-elettivi.
Si precisa che il titolare della licenza per il servizio di taxi,
prima dell’inizio di sostituzione alla guida, trasmette all’ufficio
comunale competente una apposita comunicazione sulla quale indica:
- i motivi della sostituzione;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- i requisiti prescritti del sostituto.
NOTA: I titolari di licenza per l’esercizio del
servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento
del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché
iscritti nell’apposito ruolo,
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conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 bis del Codice
Civile. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per
conto del titolare della licenza di taxi, ferma restando le responsabilità
del sostituto derivanti dalla conduzione del veicolo.
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
Le autovetture adibite al servizio di taxi hanno le seguenti
caratteristiche:
a) sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura
del quale è deducibile il corrispettivo da pagare sulla base
di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative;
b) l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario
è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente
leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura;
c) portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta
“TAXI”;
d) ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati
un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio
pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente
hanno le seguenti caratteristiche:
a) portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”;
b) sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC”
inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione
e di un numero progressivo;
c) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio
con conducente non è determinato da nessun tassametro, ma è
concordato tra l’utenza ed il vettore, tenendo conto che il trasporto
può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione
del servizio non è obbligatoria.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Il Decreto ministeriale del 29 marzo 1994 successivamente modificato,
ha concesso l’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati
per l’azionamento delle autovetture da piazza (TAXI e NCC), compresi
i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da
piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone.
La predetta agevolazione fiscale viene concessa attraverso un
credito di imposta (rimborso di accisa) commisurato alla differenza
tra l’aliquota di accisa stabilita per quanto riguarda la benzina,
il gasolio, il metano, il GPL e quella ridotta agli stessi prodotti
in base ad una apposita tabella di riferimento.
Il beneficio compete al titolare della licenza comunale per l’esercizio
del servizio di taxi; al soggetto che esercita, previa autorizzazione
comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non
è istituito il servizio di taxi purché autorizzato allo
stazionamento su aree pubbliche; al soggetto autorizzato alla conduzione
delle autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente utilizzate per l’esercizio del servizio
di taxi.
MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO
Il titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi
o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente per usufruire del “CREDITO D’IMPOSTA”
deve presentare alla competente circoscrizione doganale apposita
istanza contenente:
• le proprie generalità,
• il domicilio ed il codice fiscale,
• la specie del servizio prestato,
• gli estremi della licenza o dell’autorizzazione,
• i dati identificativi dell’autovettura o del natante, ivi
compreso il tipo di alimentazione del veicolo,
• la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio.
La predetta istanza deve essere sottoposta al visto della competente
autorità comunale dal quale deve risultare il possesso della
licenza o della autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti
di sospensione o di revoca, gli eventuali periodi di assenza e la convalida
di quant’altro dichiarato nell’istanza.
Se dall’istanza risulta che il servizio è stato effettuato
per tutti i mesi dell’anno e che non sono intervenuti atti di sospensione
o di revoca della licenza o della autorizzazione, ovvero che non vi
sono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altra
causa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base massima di 26
(ventisei) giorni lavorativi per ciascun mese.
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza debitamente vistata,
ne controlla la regolarità e procede al calcolo del “credito
d’imposta” da corrispondere al titolare della licenza o della
autorizzazione tenendo conto:
• dei quantitativi giornalieri di carburante, forfetariamente prefissati
dalla legge a seconda della densità demografica del comune in
cui circola l’autovettura o il natante;
• dei giorni di servizio effettivo prestato;
• dell’aliquota normale e di quella ridotta prevista per ogni
singola tipologia di carburante utilizzato.
NOTA:-In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il
rimborso dell’imposta per importi superiori a quelli dovuti, si
applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento
ed al pagamento dell’imposta come sancisce l’articolo 40 del
Decreto Legislativo 504/95, ovvero : “è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta
evasa, non inferiore in ogni caso ad Euro 7.746,00”.
CONTROLLI
Per quanto riguarda i controlli si precisa che:
1. la competente autorità comunale deputata al visto dell’istanza
presentata dal titolare di licenza o di autorizzazione per ottenere
il credito di imposta dalla circoscrizione doganale competente dovrà
procedere obbligatoriamente al controllo di quanto dichiarato;
2. l’elemento principale sul quale effettuare l’accertamento
è la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio,
in base ai quali si determina l’ammontare del credito d’imposta
da erogare;
3. per effettivo servizio si deve intendere i giorni nei quali il veicolo
viene effettivamente utilizzato, su richiesta, nei servizi di trasporto
persone e per quanto riguarda le autorizzazioni da noleggio con conducente,
tale numero di giorni si evince dal registro dei corrispettivi che il
titolare deve giornalmente compilare se ha effettuato tali prestazioni;
4. alla luce di quanto esposto la sola presenza in piazza dell’autovettura
adibita a noleggio con conducente (con particolare riferimento al
NCC), senza che nella giornata si richieda alcuna prestazione, non
può essere computata nel conteggio delle giornate totali
di effettivo servizio e perciò non beneficia del credito
d’imposta,
5. premesso che le dichiarazioni infedeli prodotte sull’istanza
comportano la sanzione prevista dall’articolo 40 del D. Lgs. 504/95
a carico dell’intestatario del titolo autorizzativo, si sottolinea
che ha una rilevante responsabilità di carattere penale quel
pubblico ufficiale del comune che vista, convalidando, l’istanza
presentata (in quanto riporta dichiarazioni non veritiere), senza effettuare
gli opportuni accertamenti.