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Articoli 06/08/2004

Servizio di taxi e di noleggio con conducente

Servizio di taxi e di noleggio con conducente

di Franco Medri*

 
 

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, disposti al fine di provvedere al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una particolare funzione complementare ed integrativa ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi lacuali ed aerei.
La peculiarità del servizio è che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
A volte possono concorrere per collegamenti integrativi con i servizi di linea, ovvero quei servizi continuativi o periodici dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, sociale, ambientale e culturale che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente e di licenza di taxi. La tipologia della prestazione si rivolge rispettivamente per:
• il servizio di taxi ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e lo stazionamento del veicolo avviene in luogo pubblico.
Si precisa che il prelevamento dell’utente avviene all’interno delle aree comunali o comprensoriali e la prestazione del servizio è obbligatoria.
• il servizio di noleggio con conducente ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o per un determinato viaggio senza limite territoriale; inoltre durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite, ma il presupposto basilare è che l’inizio del servizio deve avvenire all’interno del territorio comunale, anche se diretto verso qualunque destinazione.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco per quanto riguarda i natanti.


TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
L’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (taxi) o autorizzazione comunale (noleggio con conducente) a persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della L. 15 gennaio 1992 nr. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
(l’iscrizione a ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo).
3. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione o la licenza;
4. avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio;
5. non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell’ambito di Comuni diversi;
6. l’iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio.MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall’amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso.
A tal fine si precisa che:
• la licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante;
• non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
• è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
• è inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti;
NOTA: Per potere conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano o sono a disposizione dell’utenza (si precisa che molte amministrazioni comunali nei propri Regolamenti hanno disposto che la disponibilità della rimessa sia parificata ad un’area idonea perimetrata e delimitata da apposita recinzione). TRASFERIBILITA’ DELLE LICENZE
E DELLE AUTORIZZAZIONI

La licenza o l’autorizzazione fanno parte della dotazione d’impianto dell’azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune su comunicazione del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, nonché l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, che inoltri apposita domanda.
Si dispone il trasferimento dell’autorizzazione o della licenza, qualora il suo titolare vi rinunci e lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
• sia titolare di licenza o di autorizzazione;
• abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
• sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L’inabilità o l’inidoneità al servizio deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposita certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 9, comma 3° della L. 21/92, per cinque anni dalla data del predetto trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite pubblico concorso o con ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzativi acquisito.
NOTA: Ad eccezione di quanto prescrive il citato comma 3, il trasferente può continuare l’esercizio dell’attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzativo soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzativo, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all’aggiornamento della carta di circolazione del suddetto veicolo e in caso contrario provvede a darne comunicazione alla M.C.T.C. competente per l’eventuale contestazione di cui all’articolo 94 del Codice della Strada al nuovo titolare.


TRASFERIBILITA’ PER CAUSA
DI MORTE DEL TITOLARE

In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti ed iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Pertanto gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale deputato al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, il decesso del titolare (generalmente entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento) ed alternativamente tale comunicazione deve indicare:
a) la restituzione del titolo autorizzativi del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
b) l’eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei prescritti requisiti per l’effettivo esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione o della licenza;
c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l’autorizzazione designando entro 2 (due) anni dal decesso, un terzo soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio;
d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal Tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti (i Regolamenti comunali, generalmente, riportano la dicitura che tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell’erede minore, del diciottesimo mese successivo all’età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale - l’articolo 115 Codice della Strada prevede gli anni 18).

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Ed in possesso dei requisiti prescritti: • per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
• per chiamata alle armi;
• per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui; • per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; • nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici-elettivi.
Si precisa che il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima dell’inizio di sostituzione alla guida, trasmette all’ufficio comunale competente una apposita comunicazione sulla quale indica: - i motivi della sostituzione;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- i requisiti prescritti del sostituto.
NOTA: I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nell’apposito ruolo,
 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 bis del Codice Civile. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza di taxi, ferma restando le responsabilità del sostituto derivanti dalla conduzione del veicolo.

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
Le autovetture adibite al servizio di taxi hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative;
b) l’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura;
c) portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “TAXI”;
d) ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente hanno le seguenti caratteristiche:
a) portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio”;
b) sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo;
c) il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente non è determinato da nessun tassametro, ma è concordato tra l’utenza ed il vettore, tenendo conto che il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Il Decreto ministeriale del 29 marzo 1994 successivamente modificato, ha concesso l’aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l’azionamento delle autovetture da piazza (TAXI e NCC), compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.
La predetta agevolazione fiscale viene concessa attraverso un credito di imposta (rimborso di accisa) commisurato alla differenza tra l’aliquota di accisa stabilita per quanto riguarda la benzina, il gasolio, il metano, il GPL e quella ridotta agli stessi prodotti in base ad una apposita tabella di riferimento.
Il beneficio compete al titolare della licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi; al soggetto che esercita, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche; al soggetto autorizzato alla conduzione delle autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l’esercizio del servizio di taxi.

MODALITA’ PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO
Il titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per usufruire del “CREDITO D’IMPOSTA” deve presentare alla competente circoscrizione doganale apposita istanza contenente:
• le proprie generalità,
• il domicilio ed il codice fiscale,
• la specie del servizio prestato,
• gli estremi della licenza o dell’autorizzazione,
• i dati identificativi dell’autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di alimentazione del veicolo,
• la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio.
La predetta istanza deve essere sottoposta al visto della competente autorità comunale dal quale deve risultare il possesso della licenza o della autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca, gli eventuali periodi di assenza e la convalida di quant’altro dichiarato nell’istanza.
Se dall’istanza risulta che il servizio è stato effettuato per tutti i mesi dell’anno e che non sono intervenuti atti di sospensione o di revoca della licenza o della autorizzazione, ovvero che non vi sono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altra causa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base massima di 26 (ventisei) giorni lavorativi per ciascun mese.
La circoscrizione doganale, ricevuta l’istanza debitamente vistata, ne controlla la regolarità e procede al calcolo del “credito d’imposta” da corrispondere al titolare della licenza o della autorizzazione tenendo conto:
• dei quantitativi giornalieri di carburante, forfetariamente prefissati dalla legge a seconda della densità demografica del comune in cui circola l’autovettura o il natante;
• dei giorni di servizio effettivo prestato;
• dell’aliquota normale e di quella ridotta prevista per ogni singola tipologia di carburante utilizzato.
NOTA:-In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell’imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento ed al pagamento dell’imposta come sancisce l’articolo 40 del Decreto Legislativo 504/95, ovvero : “è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso ad Euro 7.746,00”.


CONTROLLI
Per quanto riguarda i controlli si precisa che:
1. la competente autorità comunale deputata al visto dell’istanza presentata dal titolare di licenza o di autorizzazione per ottenere il credito di imposta dalla circoscrizione doganale competente dovrà procedere obbligatoriamente al controllo di quanto dichiarato;
2. l’elemento principale sul quale effettuare l’accertamento è la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio, in base ai quali si determina l’ammontare del credito d’imposta da erogare;
3. per effettivo servizio si deve intendere i giorni nei quali il veicolo viene effettivamente utilizzato, su richiesta, nei servizi di trasporto persone e per quanto riguarda le autorizzazioni da noleggio con conducente, tale numero di giorni si evince dal registro dei corrispettivi che il titolare deve giornalmente compilare se ha effettuato tali prestazioni;
4. alla luce di quanto esposto la sola presenza in piazza dell’autovettura adibita a noleggio con conducente (con particolare riferimento al NCC), senza che nella giornata si richieda alcuna prestazione, non può essere computata nel conteggio delle giornate totali di effettivo servizio e perciò non beneficia del credito d’imposta,
5. premesso che le dichiarazioni infedeli prodotte sull’istanza comportano la sanzione prevista dall’articolo 40 del D. Lgs. 504/95 a carico dell’intestatario del titolo autorizzativo, si sottolinea che ha una rilevante responsabilità di carattere penale quel pubblico ufficiale del comune che vista, convalidando, l’istanza presentata (in quanto riporta dichiarazioni non veritiere), senza effettuare gli opportuni accertamenti.

* Ispettore della Polizia Stradale.

 


di Franco Medri

da "Il Centauro" n.88
Venerdì, 06 Agosto 2004
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