L’asma gli impedisce di soffiare nell’etilometro? Non è un reato
Foto Blaco- archivio Asaps |
Il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza ma, per una condanna penale dell'imputato, gli elementi fattuali devono essere significativi, concreti ed univoci.
Il caso
Completamente ubriaco al volante. Tasso alcolemico talmente alto che non riesce nemmeno a soffiare correttamente nell’etilometro, non portando a termine la prova. Per questo il giudice di primo grado condanna l’automobilista alla pena di euro 4.280 di ammenda, previa sostituzione della pena detentiva di mesi 2 di arresto, oltre alla sospensione della patente per 6 mesi. Secondo tale giudice, visto che fino alla soglia dello 0,80 l’ubriachezza è asintomatica, non può che versarsi in una delle ipotesi più gravi. Nella fattispecie, per il principio del favor rei, la meno grave.
Nessun accertamento tecnico, nessuna violazione. L’appello viene proposto dal condannato che afferma di essere affetto da una grave insufficienza respiratoria che gli ha impedito di soffiare adeguatamente nell’apparecchio. Ma i giudici territoriali non modificano il verdetto di primo grado. Nella fattispecie – affermano i giudici – ricorrono, anche in base alla tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, «significativi e concreti elementi per ritenere sussistente nell’organismo del soggetto, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l». La questione giunge in Cassazione, dove l’imputato-ricorrente ritiene che i dati sintomatici riscontrati siano riferibili ad una soglia di tasso alcol al di sotto dello 0,80 g/l. La S.C., dal canto suo, accoglie il ricorso, annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Gli elementi fattuali devono essere significativi, concreti ed univoci.
Gli Ermellini, nella sentenza 25399/12, precisano che il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol, «indipendentemente dall’accertamento strumentale, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza». Ma – continuano i giudici di legittimità – è intuibile che «in mancanza di significativi, concreti ed univoci elementi fattuali per ritenere sussistente nell’organismo del soggetto, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l», il tutto è da ricondurre – come nel caso in esame - alla fattispecie meno grave. In conclusione, il fatto addebitato all’imputato deve essere ricondotto nell’ambito della ipotesi contravvenzionale di cui alla prima delle tre fasce, vale a dire quella concernente il tasso alcolemico non superiore a 0,80 g/l, avuto riguardo al più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, in conseguenza della depenalizzazione introdotta nel 2007.
da lastampa.it