Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Impianti pubblicitari abusivamente installati su terreno demaniale - Art 23, comma 13 quater, c.s. - Ordinanza ingiunzione per il recupero delle spese di rimozione.
L’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto, ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater, codice della strada, ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche all’ipotesi in esame, pur in mancanza di un’espressa previsione, da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 quater è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l’ordinanza ingiunzione medesima è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.