Cartello località "arrivederci" - non è scusabile invocare di averlo confuso con "fine centro abitato
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza in data 21.05.2008 dichiarava A.F. responsabile del delitto di omicidio colposo per avere cagionato la morte di P.E., mediante una condotta di guida imprudente e in violazione degli artt. 141, commi 1, 2, 3, 142 e 143, comma 1, cod. strada; riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il tribunale condannava l'imputato alla pena di Euro 4.560,00 di multa.
1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 28 marzo 2011, confermava la decisione del tribunale. La corte territoriale evidenziava che l'imputato, nell'impegnare l'intersezione tra Via (OMISSIS), lungo la strada litoranea (omissis), aveva impattato con il motoveicolo "Ape" condotto da P.E. Il collegio evidenziava che P., contravvenendo all'obbligo di dare precedenza, aveva attraversato l'incrocio immettendosi lungo la (omissis); e che a seguito dell'impatto tra i due veicoli, P. era stato sbalzato fuori
dall'abitacolo, riportando traumi che ne cagionavano il decesso.
La Corte di Appello rilevava che, alla luce degli effettuati accertamenti tecnici, era emerso che l'imputato aveva mantenuto una velocità pari a circa 70-76 km/h, in un tratto stradale ricompreso nel centro abitato di XXXXXXXX, e perciò gravato dal limite di 50 chilometri orari. E considerava che qualora l'imputato avesse rispettato il predetto limite di velocità, l'evento non si sarebbe verificato, tenuto conto del fatto che in tal caso lo spazio di arresto sarebbe stato inferiore alla distanza che separava i due veicoli, al momento
dell'avvio della frenata di emergenza.
da Polnews