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Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Diritto di precedenza - Segnale di “stop” - Obbligo del conducente di arrestarsi anche quando la strada sia sgombra - Inosservanza - Conseguenze - Accertamento da parte del giudice di merito della esclusiva responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo inosservante del segnale di “stop” - Presunzione di concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma. cc. – Superamento.

(Cass. Civ., Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4055)

Il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo dì arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli: ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 cc., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.

 

 

Giovedì, 19 Febbraio 2009
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