Guida in stato di ebbrezza – Accertamento - Modalità - Etilometro - Sinistro senza urto fra i veicoli con lesioni gravissime al conducente di ciclomotore - Assunzione di bevanda c.d. “ready to drink” prima del test alcolimetrico - Reati di cui all’art. 590, comma 3, c.p., e all’art. 186, comma 2 lett. c), cs. - Configurabilità
Nel caso di sinistro stradale senza urto fra i veicoli, sussistono i reati di cui all’art. 590, comma 3, c.p., e all’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., qualora il sinistro sia stato provocato da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,50 grammi/litro, per aver assunto alcool anche dopo l’incidente e prima del test alcolimetrico. (Nella fattispecie l’imputato dopo aver provocato la caduta del conducente di ciclomotore cagionandogli lesioni gravissime, aveva bevuto un Campari, classificato quale bevanda “ready to drink” dalla Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale). (Tribunale Pen. La Spezia, 21 giugno 2012, n. 470) [RIV-1209P791] Art. 186 cs.