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Limiti alla circolazione - Centri abitati - Prevenzione dell’inquinamento e tutela del  patrimonio storico- artistico - Provvedimenti limitativi della circolazione di alcune categorie di veicoli - Potere discrezionale del Comune - Insindacabilità - Limiti - Fattispecie in tema di disciplina del traffico merci in centro storico.

(Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 596)

Il Comune può, in base agli artt. 7 c.s. e 12, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv. con modif. nella L. n. 448/2006, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio storico artistico, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture, e anche di istituire zone pedonali ed a traffico limitato. I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza, e sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo della ragionevolezza delle scelte adottate. (Nella fattispecie il Comune di Vicenza aveva costituito una società con lo specifico compito di gestire il flusso delle merci all’interno del centro storico mediante l’utilizzo dimezzi non inquinanti).

 

 

 


 

Martedì, 03 Febbraio 2009
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